Art. 22 
 
 
           Disposizioni in materia del modello di patente 
 
  1. Il modello di patente di guida comunitaria, di cui  all'articolo
116, comma 3, Codice della strada, come modificato  dall'articolo  3,
comma 1, del presente decreto, e' conforme al modello comunitario  di
cui all'allegato I. La  sigla  distintiva  delle  patenti  rilasciate
dallo Stato italiano figura, sulle stesse, in un rettangolo di colore
blu ed e'  circondata  da  dodici  stelle  gialle.  Con  decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentiti  il  Ministro
dell'interno  e  il  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione   e
l'innovazione,  possono  essere  apportate,  previo  accordo  con  la
Commissione europea, eventuali modifiche  al  predetto  modello,  ivi
comprese  quelle  necessarie  per  l'elaborazione  elettronica  della
patente di guida. 
  2. Lo Stato italiano adotta tutte le disposizioni utili per evitare
rischi di falsificazione delle patenti di guida. Il  materiale  usato
per le patenti di guida deve essere protetto contro le falsificazioni
in  applicazione  delle  specifiche  disposizioni  integrative,   che
saranno  adottate  dal  Consiglio  dell'Unione  europea,   intese   a
modificare elementi non essenziali di cui alla direttiva  2006/126/CE
del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  20  dicembre  2006,
concernente le patenti di guida. Lo Stato  italiano  puo'  introdurre
elementi di sicurezza aggiuntivi. 
  3. Per le finalita'  di  cui  al  comma  2  e  previa  adozione  di
specifiche  disposizioni  da  parte  della  Commissione   dell'Unione
europea, lo Stato  italiano,  fatte  salve  le  norme  relative  alla
protezione dei dati, puo'  inserire  un  supporto  di  memorizzazione
-microchip - nelle patenti di guida, contenente  i  dati  armonizzati
delle stesse,  riportati  nel  modello  di  cui  all'allegato  I  del
presente decreto. Tale supporto di memorizzazione sara'  soggetto  ad
omologazione CE, subordinata alla dimostrazione della capacita' dello
stesso di resistere ai tentativi di manipolazione ed alterazione  dei
dati. In ogni caso, la presenza del microchip non e'  un  presupposto
per la validita' della patente. Lo  smarrimento,  l'illeggibilita'  o
qualunque  altro  danneggiamento  dello  stesso  non  incidono  sulla
validita' del documento. 
  4. Alla copertura degli eventuali nuovi o maggiori oneri  derivanti
dall'attuazione  del   presente   articolo   si   provvede   mediante
corrispondente revisione delle tariffe applicabili alle operazioni in
materia di motorizzazione di cui al punto 1  della  tabella  3  della
legge 1° dicembre 1986, n. 870. 
 
          Note all'art. 22: 
              Per i riferimenti della direttiva 2006/126/CE si vedano
          le note alle premesse. 
              La legge  1-12-1986  n.  870  recante  (Misure  urgenti
          straordinarie per i servizi della Direzione generale  della
          motorizzazione civile e dei trasporti  in  concessione  del
          Ministero dei trasporti.) e'  pubblicata  nel  Suppl.  Ord.
          Gazz. Uff. 16 dicembre 1986, n. 291.