Art. 24 
 
 
                Adeguamento al progresso scientifico 
 
  1. Salvo che sia diversamente disposto  da  leggi  comunitarie,  le
direttive che modificano gli allegati al presente decreto, necessarie
per adeguare il contenuto degli stessi  al  progresso  scientifico  e
tecnico, sono recepite con decreti del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti, sentiti i Ministri eventualmente interessati. 
  2. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  puo',  con
proprio decreto, prescrivere requisiti ulteriori  rispetto  a  quelli
minimi posti dagli allegati II e III.