Art. 25 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di certificato
di idoneita' alla guida  del  ciclomotore  o  di  patenti  rilasciate
anteriormente  alla  data  di  applicazione  delle  disposizioni  del
presente decreto, secondo la tabella di cui all'allegato VII. 
  2. A decorrere dalla data di applicazione  delle  disposizioni  del
presente decreto,  in  caso  di  furto,  distruzione,  smarrimento  o
deterioramento  di  un  certificato  di  idoneita'  alla  guida   del
ciclomotore conseguito prima della medesima data, e'  rilasciata,  in
luogo del duplicato del predetto documento, una patente di  guida  di
categoria AM, recante la stessa data di  scadenza  di  validita'  del
certificato di idoneita'. Si procede altresi' al rilascio di  patente
di guida di categoria AM nel caso  di  rinnovo  di  validita'  di  un
certificato di idoneita' alla guida  del  ciclomotore.  Relativamente
alle patenti di categoria AM, cosi' rilasciate,  sono  riportati  gli
eventuali  provvedimenti  restrittivi  gravanti  sul  certificato  di
idoneita' alla guida del ciclomotore, quali risultanti  nell'anagrafe
nazionale dei conducenti,  ivi  comprese  eventuali  decurtazioni  di
punteggio, ai sensi dell'articolo 126-bis. 
  3. A decorrere dalla data di applicazione  delle  disposizioni  del
presente decreto, le norme sanzionatorie  relative  alla  patente  di
categoria AM  sono  applicabili  anche  nei  riguardi  di  conducenti
titolari di certificato di  idoneita'  alla  guida  del  ciclomotore,
conseguito prima della predetta data. 
  4. Il personale  abilitato  all'espletamento  delle  prove  di  cui
all'articolo 121, comma 1, del Codice della strada, che esercitano la
propria funzione in forza di un'abilitazione acquisita  anteriormente
alla  data  di  applicazione  del  presente  decreto,  sono  soggetti
unicamente alle disposizioni relative alla garanzia della qualita'  e
alle misure di formazione continua a carattere periodico.