Art. 3 
 
Modifiche all'articolo 116 del Codice della  strada,  in  materia  di
  patente e di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli
  e autoveicoli 
  1. L'articolo  116  del  Codice  della  strada  e'  sostituito  dal
seguente: 
  «Art. 116 (Patente e abilitazioni professionali  per  la  guida  di
veicoli  a  motore).  -  1.  Non  si  possono  guidare   ciclomotori,
motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver  conseguito
la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali.
Tali  documenti  sono   rilasciati   dal   competente   ufficio   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  informativi
e statistici a soggetti che hanno la residenza  in  Italia  ai  sensi
dell'articolo 118-bis. 
  2. Per sostenere gli esami di idoneita' per  la  patente  di  guida
occorre  presentare  apposita  domanda  al  competente  ufficio   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici ed essere in possesso dei requisiti  fisici  e  psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con
decreti dirigenziali, stabilisce il  procedimento  per  il  rilascio,
l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio   sistema
informatico,  delle   patenti   di   guida   e   delle   abilitazioni
professionali,  con   l'obiettivo   della   massima   semplificazione
amministrativa,  anche  con  il  coinvolgimento  dei  medici  di  cui
all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole  di  cui  all'articolo
123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
  3. La  patente  di  guida,  conforme  al  modello  comunitario,  si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei  veicoli
per ciascuna di esse indicati: 
    a) AM: 
      1) ciclomotori  a  due  ruote  (categoria  L1e)  con  velocita'
massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata  e'
inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure  la  cui
potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i
motori elettrici; 
      2) veicoli a tre ruote (categoria  L2e)  aventi  una  velocita'
massima per costruzione non superiore a 45 km/h e  caratterizzati  da
un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a  50  cm³  se  ad
accensione  comandata,  oppure  la  cui  potenza  massima  netta   e'
inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna,
oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale
a 4kW per i motori elettrici; 
      3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari
a 350 kg (categoria L6e), esclusa  la  massa  delle  batterie  per  i
veicoli elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione  e'
inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del  motore  e'
inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la
cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri
motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 
    b) A1: 
      1) motocicli di cilindrata  massima  di  125  cm³,  di  potenza
massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore  a  0,1
kW/kg; 
      2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
    c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non  siano  derivati  da
una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; 
    d) A: 
      1) motocicli, ossia veicoli  a  due  ruote,  senza  carrozzetta
(categoria L3e) o con  carrozzetta  (categoria  L4e),  muniti  di  un
motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o
aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; 
      2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1); 
    e) B1: quadricicli diversi da quelli  di  cui  alla  lettera  a),
numero 3), la cui massa  a  vuoto  e'  inferiore  o  pari  a  400  kg
(categoria L7e) (550 kg per  i  veicoli  destinati  al  trasporto  di
merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la
cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a  15  kW.
Tali veicoli sono considerati come  tricicli  e  sono  conformi  alle
prescrizioni tecniche applicabili ai  tricicli  della  categoria  L5e
salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
    f) B: autoveicoli la cui massa  massima  autorizzata  non  supera
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto
persone oltre al conducente; ai  veicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata
non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata
superi  750  kg,  purche'  la  massa  massima  autorizzata  di   tale
combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi
3500 chilogrammi,  e'  richiesto  il  superamento  di  una  prova  di
capacita' e comportamento su veicolo  specifico.  In  caso  di  esito
positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un  apposito
codice  comunitario,  indica  che  il  titolare  puo'  condurre  tali
complessi di veicoli; 
    g) BE:  complessi  di  veicoli  composti  di  una  motrice  della
categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi  ultimi  devono
avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; 
    h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1  o  D  la
cui massa  massima  autorizzata  e'  superiore  a  3500  kg,  ma  non
superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto  di  non
piu' di otto passeggeri, oltre al  conducente;  agli  autoveicoli  di
questa categoria puo' essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa
massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
    i) C1E: 
      1) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante
nella categoria C1 e di un rimorchio o di  un  semirimorchio  la  cui
massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la  massa
autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 
      2) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante
nella categoria B e di un rimorchio o  di  un  semirimorchio  la  cui
massa autorizzata e'  superiore  a  3500  kg,  sempre  che  la  massa
autorizzata del complesso non superi 12000 kg. 
    l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui
massa massima autorizzata e' superiore  a  3500  kg  e  progettati  e
costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri,  oltre  al
conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria   puo'   essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
750 kg; 
    m) CE: complessi di veicoli composti di  una  motrice  rientrante
nella categoria C e di un rimorchio o  di  un  semirimorchio  la  cui
massa massima autorizzata superi 750 kg; 
    n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non
piu' di 16 persone, oltre  al  conducente,  e  aventi  una  lunghezza
massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo'  essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
750 kg; 
    o) D1E: complessi di veicoli composti da una  motrice  rientrante
nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata
e' superiore a 750 kg; 
    p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu'
di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli  puo'  essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
750 kg; 
    q) DE: complessi di veicoli composti da  una  motrice  rientrante
nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima  autorizzata
supera 750 kg. 
  4. I mutilati ed i  minorati  fisici,  anche  se  affetti  da  piu'
minorazioni, possono conseguire la patente speciale  delle  categorie
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida  di  veicoli
trainanti un rimorchio la cui massa massima  autorizzata  non  superi
750 kg. Le suddette patenti possono essere  limitate  alla  guida  di
veicoli di particolari tipi e  caratteristiche,  e  possono  indicare
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di
cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate
sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati,  ovvero  i
codici nazionali stabiliti  dal  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione e i sistemi informativi  e  statistici.  Ai  titolari  di
patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 
  5. La patente di guida conseguita sostenendo la  prova  pratica  su
veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre
solo veicoli muniti di tale tipo di cambio.  Per  veicolo  dotato  di
cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente  il
pedale della frizione o la leva  manuale  per  la  frizione,  per  le
categorie A o A1. 
  6. La validita' della patente puo'  essere  estesa  dal  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici  e
psichici  ed  esame,  a  categorie  di  patente  diversa  da   quella
posseduta. 
  7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida  rilasciata
da uno Stato membro dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo. 
  8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e  d),  e
di  servizio  di  piazza  con  autovetture  con  conducente,  di  cui
all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno  anni,
conseguono un certificato di abilitazione professionale di  tipo  KA,
se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e'  richiesta
la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di  tipo  KB,  se
per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta  la
patente di guida di categoria B1 o B. 
  9. I certificati di abilitazione professionale di cui  al  comma  8
sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei  programmi  di  esame
stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato
di abilitazione  professionale  di  tipo  KA  e'  necessario  che  il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2  o  A;  ai  fini  del
conseguimento del certificato di abilitazione professionale  di  tipo
KB e' necessario  che  il  conducente  abbia  almeno  la  patente  di
categoria B1. 
  10. I mutilati ed i minorati fisici,  qualora  in  possesso  almeno
delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9,
possono conseguire i certificati  di  abilitazione  professionale  di
tipo KA e KB, previa verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di
idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica locale,
di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle  indicazioni  alla
stessa fornite dal comitato  tecnico,  ai  sensi  dell'articolo  119,
comma 10. 
  11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come  recepite
nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente  di  guida
di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE,  conseguono  la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed  i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e  DE
conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di
scolari. 
  12. Nei casi previsti dagli  accordi  internazionali  cui  l'Italia
abbia  aderito,  per  la  guida  di  veicoli  adibiti  a  determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la
prescritta  categoria   devono   inoltre   conseguire   il   relativo
certificato  di  abilitazione,  idoneita',  capacita'  o   formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici.
Tali certificati non possono  essere  rilasciati  ai  mutilati  e  ai
minorati fisici. 
  13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune o  il  cambiamento  di  abitazione  nell'ambito  dello  stesso
comune,  viene  effettuata  dal  competente  ufficio   centrale   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  informativi
e statistici che  trasmette  per  posta,  alla  nuova  residenza  del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre
sulla medesima patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al
suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico  secondo
i tracciati record prescritti dal Dipartimento per  i  trasporti,  la
navigazione  e  i   sistemi   informativi   e   statistici,   notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza,  nel  termine  di  un  mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 
  14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo,  lo
affida o ne consente la guida a persona che non abbia  conseguito  la
patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11  e
12, se prescritta,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro. 
  15.   Chiunque   conduce   veicoli   senza   aver   conseguito   la
corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro
a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano
senza patente perche' revocata  o  non  rinnovata  per  mancanza  dei
requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio  si
applica altresi' la  pena  dell'arresto  fino  ad  un  anno.  Per  le
violazioni di cui al presente comma e'  competente  il  tribunale  in
composizione monocratica. 
  16. Fermo restando  quando  previsto  da  specifiche  disposizioni,
chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida  ma  non
di altra abilitazione di  cui  ai  commi  8,  10,  11  e  12,  quando
prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 400 euro a 1.600 euro. 
  17. Alle violazioni  di  cui  al  comma  15  consegue  la  sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione  accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. Quando  non  e'  possibile
disporre il fermo  amministrativo  o  la  confisca  del  veicolo,  si
applica la sanzione accessoria della  sospensione  della  patente  di
guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. 
  18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma  16  importano
la sanzione accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo  per
giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del  titolo
VI.».