Art. 4 
 
 
Modifiche all'articolo 117 del Codice della  strada,  in  materia  di
                       limitazioni nella guida 
 
  1. All'articolo 117 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) il comma 1 e' abrogato; 
    b) al comma 2, le parole: «di categoria B» sono sostituite  dalle
seguenti: «di categoria A2, A, B1 e B»; 
    c) al comma 3, le parole: «di cui ai commi 1,  2  e  2-bis»  sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»; 
    d) al comma 5, le parole: «nei primi tre anni  dal  conseguimento
della patente di guida circola oltrepassando i limiti di guida  e  di
velocita'  di  cui  al  presente  articolo»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis». 
 
          Note all'art. 4: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  117  del  citato
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.285,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 117 (Limitazioni nella guida). - 1. (abrogato). 
              2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente
          di categoria A2, A, B1 e B non e' consentito il superamento
          della velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90  km/h
          per le strade extraurbane principali. 
              2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria  B,
          per il primo anno dal rilascio non e' consentita  la  guida
          di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita  alla
          tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria
          M1, ai fini di cui al  precedente  periodo  si  applica  un
          ulteriore limite di  potenza  massima  pari  a  70  kW.  Le
          limitazioni di cui al presente comma non  si  applicano  ai
          veicoli  adibiti   al   servizio   di   persone   invalide,
          autorizzate ai sensi dell'articolo 188, purche' la  persona
          invalida sia  presente  sul  veicolo.  Fatto  salvo  quanto
          previsto  dall'articolo  120  del  presente  codice,   alle
          persone destinatarie del divieto di  cui  all'articolo  75,
          comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto  del
          Presidente della Repubblica 9  ottobre  1990,  n.  309,  il
          divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre
          anni dal rilascio della patente di guida. 
              3. Nel regolamento saranno stabilite le  modalita'  per
          l'indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui
          ai commi 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i
          veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore  del
          presente codice. 
              4. Le limitazioni alla  guida  e  alla  velocita'  sono
          automatiche  e  decorrono   dalla   data   di   superamento
          dell'esame di cui all'articolo 121. 
              5. Il titolare di patente di guida italiana  che  viola
          le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e' soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          152  a  euro  608.  La  violazione  importa   la   sanzione
          amministrativa accessoria della sospensione della validita'
          della patente da due ad otto mesi,  secondo  le  norme  del
          capo I, sezione II, del titolo VI.».