Art. 5 
 
Modifiche all'articolo 118 del Codice della  strada,  in  materia  di
  patente e certificato di idoneita' per la guida di filoveicoli 
  1. All'articolo 118 del  Codice  della  strada  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  le  parole:  «  il  certificato  di  abilitazione
professionale»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «la   carta   di
qualificazione del conducente per il trasporto di persone»; 
    b)  al  comma  2,  le  parole:  «  il  tipo  di  certificato   di
abilitazione professionale» sono sostituite dalle seguenti: «la carta
di qualificazione del conducente per il trasporto di persone»; 
    c) al comma  6,  le  parole:  «dal  certificato  di  abilitazione
professionale, qualora prescritto» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«dalla carta di qualificazione del conducente  per  il  trasporto  di
persone»; 
    d) ai commi 11 e 12, le parole: «del certificato di  abilitazione
professionale, quando  richiesto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«della carta di qualificazione del conducente  per  il  trasporto  di
persone». 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  118  del  citato
          decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.285,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Articolo 118 (Patente e certificato di  idoneita'  per
          la guida di filoveicoli).  -  1.  Non  si  possono  guidare
          filoveicoli senza avere conseguito la patente di guida  per
          autoveicoli, la carta di qualificazione del conducente  per
          il trasporto di persone nel caso della guida di filoveicoli
          per trasporto di persone  e  un  certificato  di  idoneita'
          rilasciato dal competente ufficio del  Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri, su proposta della azienda interessata. 
              2. La categoria della patente di guida e  la  carta  di
          qualificazione del conducente per il trasporto  di  persone
          di  cui  devono  essere  muniti  i  conducenti  di  veicoli
          filoviari devono essere gli stessi di quelli prescritti per
          i corrispondenti autoveicoli. 
              3. Il certificato di  idoneita'  si  consegue  mediante
          esame  che  deve  essere  preceduto  da   un   periodo   di
          esercitazioni nella condotta di un  veicolo  filoviario  da
          effettuarsi  con  la  assistenza  di  un   guidatore   gia'
          autorizzato e sotto il controllo di un funzionario  tecnico
          della  azienda  che  intende  adibire  il  candidato   alla
          funzione di guidatore di filobus. 
              4. Nel  regolamento  sono  stabiliti  i  requisiti,  le
          modalita' ed i programmi di esame per il conseguimento  del
          suddetto certificato di idoneita'. 
              5. I candidati che hanno sostenuto gli esami con  esito
          non favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame
          solo dopo che abbiano ripetuto il periodo di  esercitazioni
          e siano trascorsi almeno trenta giorni. 
              6. L'ufficio competente rilascia ai candidati che hanno
          superato  gli  esami  un  certificato  di  idoneita'   alle
          funzioni di guidatore di filobus, che  e'  valido  solo  se
          accompagnato dalla patente per autoveicoli di cui al  comma
          2 e dalla carta di qualificazione  del  conducente  per  il
          trasporto di persone. Il certificato di idoneita' abilita a
          condurre le vetture filoviarie presso qualsiasi azienda. 
              7. La validita' nel tempo del certificato di  idoneita'
          e'  la  stessa  della  patente   di   guida   in   possesso
          dell'interessato ai sensi del comma 2.  Quando  la  patente
          viene  confermata  di  validita'  a  norma  dell'art.  126,
          l'ufficio competente provvede ad analoga conferma per  anni
          cinque del certificato di idoneita'. Se la validita'  della
          patente non viene confermata, il certificato  di  idoneita'
          deve  essere  ritirato  a  cura  dell'ufficio  che  lo   ha
          rilasciato. 
              8. I competenti uffici del Dipartimento per i trasporti
          terrestri possono disporre che siano  sottoposti  a  visita
          medica o ad esame di idoneita' i titolari  del  certificato
          di  idoneita'  alla  guida  di  vetture  filoviarie  quando
          sorgano dubbi sulla  persistenza  dei  requisiti  fisici  o
          psichici prescritti o della idoneita'. 
              9. Le disposizioni relative  alla  sospensione  e  alla
          revoca della patente di guida di cui agli  articoli  129  e
          130 si applicano anche ai  certificati  di  idoneita'  alla
          guida dei filoveicoli per fatti derivanti dalla guida degli
          stessi. 
              10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del
          certificato di  idoneita'  alla  guida  di  filoveicoli  e'
          ammesso ricorso al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti. 
              11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di  un
          filoveicolo, ne affida o ne consente la guida a persone che
          non siano munite della patente di  guida  per  autoveicoli,
          della  carta  di  qualificazione  del  conducente  per   il
          trasporto di persone, o del  certificato  di  idoneita'  e'
          soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
          somma da euro 159 a euro 639. 
              12. Chiunque  guida  filoveicoli  senza  essere  munito
          della patente di guida e della carta di qualificazione  del
          conducente per il trasporto di persone,  e'  soggetto  alla
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro
          159 a euro 639. 
              13.  Chiunque,  munito  di  patente  di  guida,   guida
          filoveicoli  senza  essere  munito   del   certificato   di
          idoneita' e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 80 a euro 318. 
              14.  Alle  violazioni  suddette  consegue  la  sanzione
          accessoria del fermo amministrativo  del  veicolo  per  sei
          mesi, secondo le norme di cui al capo I,  sezione  II,  del
          titolo VI.».