Art. 6 
 
 
Introduzione dell'articolo 118-bis in materia  di  residenza  per  il
                   rilascio della patente di guida 
 
  1. Dopo l'articolo 118 del  Codice  della  strada  e'  inserito  il
seguente: 
  « Art. 118-bis (Requisito della residenza normale per  il  rilascio
della patente di guida e delle abilitazioni professionali). -  1.  Ai
fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni
professionali di  cui  all'articolo  116,  nonche'  dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 126, si intende per residenza,
oltre quella di  cui  all'articolo  43,  secondo  comma,  del  codice
civile, anche la residenza normale in Italia di  cittadini  di  altri
Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. 
  2. Per residenza  normale  in  Italia  si  intende  il  luogo,  sul
territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale  a
dire per almeno  centottantacinque  giorni  all'anno,  per  interessi
personali e professionali o, nel caso di una persona  che  non  abbia
interessi  professionali,  per  interessi  personali,  che   rivelino
stretti legami tra la persona e  il  luogo  in  cui  essa  abita.  Si
intende altresi' per  residenza  normale  il  luogo,  sul  territorio
nazionale, in cui una persona,  che  ha  interessi  professionali  in
altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri
interessi personali, a condizione che vi ritorni  regolarmente.  Tale
condizione non e' necessaria se la persona effettua un  soggiorno  in
Italia per l'esecuzione di  una  missione  a  tempo  determinato.  La
frequenza  di  corsi  universitari  e  scolastici  non   implica   il
trasferimento della residenza normale. 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
codice, e'  equiparato  alla  residenza  normale  il  possesso  della
qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno  sei  mesi
all'anno.».