Art. 7 
 
Modifiche  all'articolo  119  Codice  della  strada,  in  materia  di
  requisiti fisici e psichici per il conseguimento della  patente  di
  guida 
  1. All'articolo 119, comma 4, del  Codice  della  strada,  dopo  la
lettera b) e' inserita la seguente: 
  «b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni;». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  119  del  citato
          decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  cosi'  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art.  119  (Requisiti  fisici  e   psichici   per   il
          conseguimento della  patente  di  guida).  -  1.  Non  puo'
          ottenere  la  patente  di  guida  o   l'autorizzazione   ad
          esercitarsi alla guida di cui all'art. 122,  comma  2,  chi
          sia affetto  da  malattia  fisica  o  psichica,  deficienza
          organica o minorazione  psichica,  anatomica  o  funzionale
          tale da  impedire  di  condurre  con  sicurezza  veicoli  a
          motore. 
              2. L'accertamento  dei  requisiti  fisici  e  psichici,
          tranne per i casi stabiliti  nel  comma  4,  e'  effettuato
          dall'ufficio della unita' sanitaria locale territorialmente
          competente,  cui  sono  attribuite  funzioni   in   materia
          medico-legale.  L'accertamento   suindicato   puo'   essere
          effettuato altresi' da un medico responsabile  dei  servizi
          di  base  del  distretto  sanitario  ovvero  da  un  medico
          appartenente  al  ruolo  dei  medici  del  Ministero  della
          salute, o da un ispettore medico delle Ferrovie dello Stato
          o da un medico militare in servizio permanente effettivo  o
          in quiescenza o da un medico del  ruolo  professionale  dei
          sanitari della Polizia di Stato o da un  medico  del  ruolo
          sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o da  un
          ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche
          sociali. L'accertamento puo' essere effettuato  dai  medici
          di cui al periodo precedente, anche dopo  aver  cessato  di
          appartenere alle amministrazioni e ai corpi  ivi  indicati,
          purche' abbiano svolto l'attivita'  di  accertamento  negli
          ultimi dieci anni o abbiano fatto parte  delle  commissioni
          di cui al comma 4 per almeno cinque anni. In tutti  i  casi
          tale accertamento  deve  essere  effettuato  nei  gabinetti
          medici. 
              2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici  e  fisici
          nei confronti  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per  il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  di
          categoria A, B, BE  e  sottocategorie,  e'  effettuato  dai
          medici specialisti nell'area della diabetologia e  malattie
          del ricambio dell'unita' sanitaria locale che  indicheranno
          l'eventuale  scadenza  entro   la   quale   effettuare   il
          successivo controllo medico cui e' subordinata la  conferma
          o la revisione della patente di guida. 
              2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psichici
          e fisici per il primo rilascio della patente  di  guida  di
          qualunque categoria, ovvero di certificato di  abilitazione
          professionale di tipo KA o KB, l'interessato  deve  esibire
          apposita certificazione da cui  risulti  il  non  abuso  di
          sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti  o
          psicotrope,   rilasciata   sulla   base   di   accertamenti
          clinico-tossicologici le cui modalita' sono individuate con
          decreto del Ministero della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito  il
          Dipartimento per le politiche  antidroga  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri. Con il  medesimo  provvedimento
          sono  altresi'  individuate  le  strutture  competenti   ad
          effettuare  gli  accertamenti  prodromici   alla   predetta
          certificazione ed al rilascio  della  stessa.  La  predetta
          certificazione deve essere  esibita  dai  soggetti  di  cui
          all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d),  e  dai
          titolari del certificato CFP  o  patentino  filoviario,  in
          occasione della revisione o  della  conferma  di  validita'
          delle  patenti  possedute,  nonche'  da  coloro  che  siano
          titolari di certificato professionale  di  tipo  KA  o  KB,
          quando il rinnovo di  tale  certificato  non  coincida  con
          quello della patente. Le relative spese sono a  carico  del
          richiedente. 
              3. L'accertamento di  cui  ai  commi  2  e  2-ter  deve
          risultare da certificazione di data  non  anteriore  a  tre
          mesi  dalla  presentazione  della  domanda  per   sostenere
          l'esame di guida. La certificazione deve  tener  conto  dei
          precedenti  morbosi  del  richiedente  dichiarati   da   un
          certificato medico rilasciato da un medico di fiducia. 
              4. L'accertamento dei requisiti fisici  e  psichici  e'
          effettuato da commissioni mediche locali costituite in ogni
          provincia presso le unita' sanitarie locali  del  capoluogo
          di provincia, nei riguardi: 
                a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il
          giudizio di idoneita' non possa essere formulato in base ai
          soli accertamenti clinici si dovra' procedere ad una  prova
          pratica di guida su  veicolo  adattato  in  relazione  alle
          particolari esigenze; 
                b) di coloro che abbiano  superato  i  sessantacinque
          anni di eta' ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa
          complessiva, a pieno carico, superiore a 3,5  t,  autotreni
          ed autoarticolati, adibiti al trasporto  di  cose,  la  cui
          massa complessiva, a pieno carico, non sia superiore  a  20
          t, macchine operatrici; 
              b-bis) di coloro che abbiano superato gli ottanta anni; 
                c) di coloro per  i  quali  e'  fatta  richiesta  dal
          prefetto o dall'ufficio competente del Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri; 
                d) di coloro nei confronti dei  quali  l'esito  degli
          accertamenti clinici, strumentali e di  laboratorio  faccia
          sorgere al medico di cui al comma 2 dubbi circa l'idoneita'
          e la sicurezza della guida; 
                d-bis)  dei  soggetti  affetti  da  diabete  per   il
          conseguimento, la revisione o la conferma delle patenti  C,
          D, CE, DE e sottocategorie.  In  tal  caso  la  commissione
          medica e' integrata da un medico  specialista  diabetologo,
          sia ai fini  degli  accertamenti  relativi  alla  specifica
          patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale. 
              5. Le commissioni di  cui  al  comma  4  comunicano  il
          giudizio di temporanea o permanente inidoneita' alla  guida
          al  competente  ufficio  della  motorizzazione  civile  che
          adotta il  provvedimento  di  sospensione  o  revoca  della
          patente di guida ai sensi degli  articoli  129  e  130  del
          presente  codice.  Le   commissioni   comunicano   altresi'
          all'ufficio della motorizzazione civile eventuali riduzioni
          della validita' della patente,  anche  con  riferimento  ai
          veicoli che la stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali
          adattamenti, ai fini del rilascio del duplicato  che  tenga
          conto del nuovo termine di validita' ovvero  delle  diverse
          prescrizioni   delle   commissioni   mediche   locali.    I
          provvedimenti  di  sospensione  o  di  revoca   ovvero   la
          riduzione del  termine  di  validita'  della  patente  o  i
          diversi provvedimenti,  che  incidono  sulla  categoria  di
          veicolo alla cui guida la patente abilita o che prescrivono
          eventuali  adattamenti,  possono  essere   modificati   dai
          suddetti uffici della motorizzazione civile in  autotutela,
          qualora l'interessato produca, a  sua  richiesta  e  a  sue
          spese, una nuova  certificazione  medica  rilasciata  dagli
          organi sanitari periferici della societa' Rete  Ferroviaria
          Italiana Spa dalla quale emerga una diversa valutazione. E'
          onere dell'interessato  produrre  la  nuova  certificazione
          medica entro i termini utili  alla  eventuale  proposizione
          del ricorso  giurisdizionale  al  tribunale  amministrativo
          regionale competente ovvero del  ricorso  straordinario  al
          Presidente della Repubblica. La produzione del  certificato
          oltre tali termini comporta decadenza dalla possibilita' di
          esperire tali ricorsi. 
              6.  I  provvedimenti  di  sospensione  e  revoca  della
          patente di guida emanati dagli uffici del Dipartimento  per
          i trasporti terrestri a norma dell'articolo 129, comma 2, e
          dell'articolo 130, comma 1, nei casi in cui  sia  accertato
          il  difetto  con  carattere  temporaneo  o  permanente  dei
          requisiti  fisici  e   psichici   prescritti,   sono   atti
          definitivi . 
              7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti
          di  cui  al  comma  4,  lettera  a),  il   Ministro   delle
          infrastrutture   e   dei   trasporti   si   avvale    della
          collaborazione   di   medici   appartenenti   ai    servizi
          territoriali della riabilitazione. 
              8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: 
                a) i requisiti fisici e  psichici  per  conseguire  e
          confermare le patenti di guida; 
                b)  le  modalita'  di  rilascio  ed  i  modelli   dei
          certificati medici; 
                c) la composizione e le  modalita'  di  funzionamento
          delle commissioni mediche di cui al comma  4,  delle  quali
          dovra'  far  parte  un  medico  appartenente   ai   servizi
          territoriali   della   riabilitazione,   qualora    vengano
          sottoposti  a  visita  aspiranti  conducenti  di  cui  alla
          lettera a) del citato comma 4. In  questa  ipotesi,  dovra'
          farne parte un ingegnere del ruolo del Dipartimento  per  i
          trasporti terrestri.  Qualora  siano  sottoposti  a  visita
          aspiranti  conducenti  che  manifestano   comportamenti   o
          sintomi  associabili   a   patologie   alcolcorrelate,   le
          commissioni mediche sono integrate con la  presenza  di  un
          medico dei servizi per lo svolgimento  delle  attivita'  di
          prevenzione, cura, riabilitazione e  reinserimento  sociale
          dei soggetti con problemi e patologie alcolcorrelati.  Puo'
          intervenire, ove richiesto dall'interessato, un  medico  di
          sua fiducia; 
                d) i  tipi  e  le  caratteristiche  dei  veicoli  che
          possono essere guidati con le patenti speciali di categorie
          A, B, C e D. 
              9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti,  le
          commissioni mediche di cui al comma 4, possono  richiedere,
          qualora lo  ritengano  opportuno,  che  l'accertamento  dei
          requisiti fisici e  psichici  sia  integrato  da  specifica
          valutazione  psico-diagnostica  effettuata   da   psicologi
          abilitati  all'esercizio  della  professione  ed   iscritti
          all'albo professionale. 
              10. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti, di concerto con il  Ministro  della  salute,  e'
          istituito un apposito comitato tecnico che ha il compito di
          fornire alle Commissioni mediche  locali  informazioni  sul
          progresso tecnico-scientifico che ha riflessi  sulla  guida
          dei veicoli a motore  da  parte  dei  mutilati  e  minorati
          fisici.».