Art. 2 
 
 
                      Visite al minore infermo 
 
  1. Dopo l'articolo 21-bis della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  e
successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
    «Art. 21-ter. (Visite  al  minore  infermo).  -  1.  In  caso  di
imminente pericolo di vita o di gravi condizioni di salute del figlio
minore,  anche  non  convivente,  la  madre  condannata,  imputata  o
internata, ovvero il padre che versi nelle  stesse  condizioni  della
madre,  sono  autorizzati,  con  provvedimento  del   magistrato   di
sorveglianza  o,  in  caso  di  assoluta   urgenza,   del   direttore
dell'istituto, a recarsi, con le cautele previste dal regolamento,  a
visitare l'infermo. In caso di  ricovero  ospedaliero,  le  modalita'
della visita sono disposte tenendo conto della durata del ricovero  e
del decorso della patologia. 
  2. La condannata, l'imputata o l'internata madre di un  bambino  di
eta' inferiore a dieci anni, anche se con lei non convivente,  ovvero
il padre condannato, imputato  o  internato,  qualora  la  madre  sia
deceduta o  assolutamente  impossibilitata  a  dare  assistenza  alla
prole, sono autorizzati, con provvedimento da  rilasciarsi  da  parte
del giudice competente non oltre le ventiquattro ore precedenti  alla
data  della  visita  e  con  le  modalita'  operative  dallo   stesso
stabilite, ad assistere il figlio durante le  visite  specialistiche,
relative a gravi condizioni di salute». 
 
          Note all'art. 2: 
              Per i riferimenti alla legge 26 luglio 1975, n. 354  si
          veda la nota al titolo.