Art. 3 Detenzione domiciliare 1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «o accoglienza» sono inserite le seguenti: «ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette». 2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo le modalita' di cui al comma 1-bis»; b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, puo' avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilita' di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo' essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo dell'articolo 47-ter della citata legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 47-ter. Detenzione domiciliare. - 01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, puo' essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di eta' purche' non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all' articolo 99 del codice penale. 1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potesta', di prole di eta' inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di eta' superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 1.1. Al condannato, al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall' articolo 99, quarto comma, del codice penale, puo' essere concessa la detenzione domiciliare se la pena detentiva inflitta, anche se costituente parte residua di maggior pena, non supera tre anni. 1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis e a quelli cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale. 1-ter. Quando potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del codice penale, il tribunale di sorveglianza, anche se la pena supera il limite di cui al comma 1, puo' disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che puo' essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare. 1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione domiciliare e' proposta dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza cui la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione provvisoria della misura, quando ricorrono i requisiti di cui ai commi 1 e 1-bis. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4. 2. - 3. (abrogati) 4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalita' secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare. 4-bis. Nel disporre la detenzione domiciliare il tribunale di sorveglianza, quando ne abbia accertato la disponibilita' da parte delle autorita' preposte al controllo, puo' prevedere modalita' di verifica per l'osservanza delle prescrizioni imposte anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del codice di procedura penale. 5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la detenzione domiciliare non e' sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare. 6. La detenzione domiciliare e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure. 7. Deve essere inoltre revocata quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 8. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, se ne allontana, e' punito ai sensi dell'articolo 385 del codice penale. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca. 9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis e' revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non puo' essere sostituita con altra misura.». - Si riporta il testo dell'articolo 47-quinquies della citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla presente legge: «Art. 47-quinquies. Detenzione domiciliare speciale. - 1. Quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 47-ter, le condannate madri di prole di eta' non superiore ad anni dieci, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi e' la possibilita' di ripristinare la convivenza con i figli, possono essere ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena ovvero dopo l'espiazione di almeno quindici anni nel caso di condanna all'ergastolo, secondo le modalita' di cui al comma 1-bis. 1-bis. Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis, l'espiazione di almeno un terzo della pena o di almeno quindici anni, prevista dal comma 1 del presente articolo, puo' avvenire presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti o di fuga, nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso di impossibilita' di espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, la stessa puo' essere espiata nelle case famiglia protette, ove istituite. 2. Per la condannata nei cui confronti e' disposta la detenzione domiciliare speciale, nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in detenzione domiciliare speciale. 3. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare speciale, fissa le modalita' di attuazione, secondo quanto stabilito dall'articolo 284, comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo di tempo che la persona puo' trascorrere all'esterno del proprio domicilio, detta le prescrizioni relative agli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del codice di procedura penale. 4. All'atto della scarcerazione e' redatto verbale in cui sono dettate le prescrizioni che il soggetto deve seguire nei rapporti con il servizio sociale. 5. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficolta' di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita; riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto. 6. La detenzione domiciliare speciale e' revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione della misura. 7. La detenzione domiciliare speciale puo' essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre e' deceduta o impossibilitata e non vi e' modo di affidare la prole ad altri che al padre. 8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su domanda del soggetto gia' ammesso alla detenzione domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza puo': a) disporre la proroga del beneficio, se ricorrono i requisiti per l'applicazione della semiliberta' di cui all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto conto del comportamento dell'interessato nel corso della misura, desunto dalle relazioni redatte dal servizio sociale, ai sensi del comma 5, nonche' della durata della misura e dell'entita' della pena residua.».