Art. 3 
 
 
                       Detenzione domiciliare 
 
  1. All'alinea del comma  1  dell'articolo  47-ter  della  legge  26
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: 
  «o accoglienza» sono inserite le seguenti: 
    «ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a),  in  case  famiglia
protette». 
  2. All'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio  1975,  n.  354,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  «,
secondo le modalita' di cui al comma 1-bis»; 
    b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Salvo che nei  confronti  delle  madri  condannate  per
taluno dei delitti  indicati  nell'articolo  4-bis,  l'espiazione  di
almeno un terzo della pena o di almeno quindici  anni,  prevista  dal
comma 1 del presente articolo, puo' avvenire  presso  un  istituto  a
custodia attenuata per detenute madri  ovvero,  se  non  sussiste  un
concreto pericolo di commissione di  ulteriori  delitti  o  di  fuga,
nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora,  ovvero
in luogo di cura, assistenza o accoglienza,  al  fine  di  provvedere
alla cura e all'assistenza dei figli. In caso  di  impossibilita'  di
espiare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di  privata
dimora, la stessa puo' essere espiata nelle case  famiglia  protette,
ove istituite». 
 
          Note all'art. 3: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47-ter della citata
          legge 26 luglio 1975, n. 354 cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 47-ter. Detenzione domiciliare.  -  01.  La  pena
          della reclusione  per  qualunque  reato,  ad  eccezione  di
          quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione
          I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater  e  609-octies  del
          codice penale, dall' articolo 51, comma 3-bis,  del  codice
          di procedura penale e dall'articolo  4-bis  della  presente
          legge, puo' essere espiata nella propria  abitazione  o  in
          altro luogo pubblico di cura,  assistenza  ed  accoglienza,
          quando trattasi di  persona  che,  al  momento  dell'inizio
          dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio  della  stessa,
          abbia compiuto i settanta anni  di  eta'  purche'  non  sia
          stato dichiarato delinquente abituale, professionale o  per
          tendenza ne' sia stato mai condannato con  l'aggravante  di
          cui all' articolo 99 del codice penale. 
              1. La pena della reclusione  non  superiore  a  quattro
          anni, anche se costituente parte residua di  maggior  pena,
          nonche' la pena dell'arresto, possono essere espiate  nella
          propria abitazione o  in  altro  luogo  di  privata  dimora
          ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o  accoglienza
          ovvero, nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  a),  in  case
          famiglia protette, quando trattasi di: 
              a) donna incinta o madre di prole di eta' inferiore  ad
          anni dieci con lei convivente; 
              b) padre, esercente  la  potesta',  di  prole  di  eta'
          inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre
          sia deceduta o altrimenti assolutamente  impossibilitata  a
          dare assistenza alla prole; 
              c) persona  in  condizioni  di  salute  particolarmente
          gravi, che  richiedano  costanti  contatti  con  i  presidi
          sanitari territoriali; 
              d) persona  di  eta'  superiore  a  sessanta  anni,  se
          inabile anche parzialmente; 
              e)  persona  minore  di  anni  ventuno  per  comprovate
          esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 
              1.1. Al condannato, al quale  sia  stata  applicata  la
          recidiva prevista dall'  articolo  99,  quarto  comma,  del
          codice  penale,  puo'   essere   concessa   la   detenzione
          domiciliare  se  la  pena  detentiva  inflitta,  anche   se
          costituente parte residua di maggior pena, non  supera  tre
          anni. 
              1-bis. La detenzione domiciliare puo' essere  applicata
          per l'espiazione della pena detentiva  inflitta  in  misura
          non superiore  a  due  anni,  anche  se  costituente  parte
          residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni
          di cui al comma 1 quando non ricorrono  i  presupposti  per
          l'affidamento in prova al servizio  sociale  e  sempre  che
          tale misura sia  idonea  ad  evitare  il  pericolo  che  il
          condannato commetta altri reati. La  presente  disposizione
          non  si  applica  ai  condannati  per  i   reati   di   cui
          all'articolo 4-bis e a quelli cui sia  stata  applicata  la
          recidiva  prevista  dall'articolo  99,  quarto  comma,  del
          codice penale. 
              1-ter.  Quando  potrebbe  essere  disposto  il   rinvio
          obbligatorio o facoltativo della esecuzione della  pena  ai
          sensi degli articoli  146  e  147  del  codice  penale,  il
          tribunale di sorveglianza,  anche  se  la  pena  supera  il
          limite di cui al comma 1,  puo'  disporre  la  applicazione
          della detenzione  domiciliare,  stabilendo  un  termine  di
          durata  di  tale  applicazione,  termine  che  puo'  essere
          prorogato. L'esecuzione  della  pena  prosegue  durante  la
          esecuzione della detenzione domiciliare. 
              1-quater. Se l'istanza di applicazione della detenzione
          domiciliare  e'  proposta  dopo   che   ha   avuto   inizio
          l'esecuzione della pena, il magistrato di sorveglianza  cui
          la domanda deve essere rivolta puo' disporre l'applicazione
          provvisoria della misura, quando ricorrono i  requisiti  di
          cui  ai  commi  1  e  1-bis.  Si   applicano,   in   quanto
          compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47,  comma
          4. 
              2. - 3. (abrogati) 
              4.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione  domiciliare,  ne  fissa  le  modalita'  secondo
          quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di  procedura
          penale. Determina e impartisce altresi' le disposizioni per
          gli interventi del servizio sociale.  Tali  prescrizioni  e
          disposizioni possono essere modificate  dal  magistrato  di
          sorveglianza competente per il luogo in cui  si  svolge  la
          detenzione domiciliare. 
              4-bis.  Nel  disporre  la  detenzione  domiciliare   il
          tribunale di sorveglianza, quando  ne  abbia  accertato  la
          disponibilita'  da  parte  delle  autorita'   preposte   al
          controllo,  puo'  prevedere  modalita'  di   verifica   per
          l'osservanza  delle  prescrizioni  imposte  anche  mediante
          mezzi elettronici o altri strumenti tecnici.  Si  applicano
          le disposizioni di cui all'articolo 275-bis del  codice  di
          procedura penale. 
              5. Il condannato nei confronti del quale e' disposta la
          detenzione  domiciliare  non  e'   sottoposto   al   regime
          penitenziario previsto dalla presente legge e dal  relativo
          regolamento   di    esecuzione.    Nessun    onere    grava
          sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica del condannato  che  trovasi  in
          detenzione domiciliare. 
              6.  La  detenzione  domiciliare  e'  revocata   se   il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione delle misure. 
              7.  Deve  essere  inoltre  revocata  quando  vengono  a
          cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis. 
              8. Il condannato che, essendo in  stato  di  detenzione
          nella propria abitazione o in un altro dei luoghi  indicati
          nel  comma  1,  se  ne  allontana,  e'  punito   ai   sensi
          dell'articolo  385  del  codice  penale.  Si   applica   la
          disposizione dell'ultimo comma dello stesso articolo. 
              9. La denuncia per il delitto di cui al comma 8 importa
          la sospensione del beneficio e la condanna  ne  importa  la
          revoca. 
              9-bis. Se la misura di cui al comma 1-bis  e'  revocata
          ai sensi dei commi precedenti  la  pena  residua  non  puo'
          essere sostituita con altra misura.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 47-quinquies  della
          citata legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art. 47-quinquies. Detenzione domiciliare speciale.  -
          1. Quando non ricorrono le condizioni di  cui  all'articolo
          47-ter, le condannate madri di prole di eta' non  superiore
          ad anni dieci, se non  sussiste  un  concreto  pericolo  di
          commissione di ulteriori delitti e se vi e' la possibilita'
          di ripristinare la convivenza con i figli,  possono  essere
          ammesse ad espiare la pena nella propria abitazione,  o  in
          altro luogo di privata dimora, ovvero  in  luogo  di  cura,
          assistenza o accoglienza, al fine di provvedere alla cura e
          alla assistenza dei figli, dopo l'espiazione di  almeno  un
          terzo  della  pena  ovvero  dopo  l'espiazione  di   almeno
          quindici anni nel caso di condanna  all'ergastolo,  secondo
          le modalita' di cui al comma 1-bis. 
              1-bis. Salvo che nei confronti delle  madri  condannate
          per  taluno  dei  delitti  indicati  nell'articolo   4-bis,
          l'espiazione di almeno un terzo  della  pena  o  di  almeno
          quindici anni, prevista dal comma 1 del presente  articolo,
          puo' avvenire presso un istituto a custodia  attenuata  per
          detenute madri ovvero, se non sussiste un concreto pericolo
          di commissione  di  ulteriori  delitti  o  di  fuga,  nella
          propria abitazione, o in altro  luogo  di  privata  dimora,
          ovvero in luogo di cura, assistenza o accoglienza, al  fine
          di provvedere alla cura e all'assistenza dei figli. In caso
          di  impossibilita'  di  espiare  la  pena   nella   propria
          abitazione o in altro luogo di privata  dimora,  la  stessa
          puo' essere  espiata  nelle  case  famiglia  protette,  ove
          istituite. 
              2. Per la condannata nei cui confronti e'  disposta  la
          detenzione  domiciliare  speciale,   nessun   onere   grava
          sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento,  la
          cura e l'assistenza medica della condannata che si trovi in
          detenzione domiciliare speciale. 
              3.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nel  disporre  la
          detenzione domiciliare  speciale,  fissa  le  modalita'  di
          attuazione, secondo  quanto  stabilito  dall'articolo  284,
          comma 2, del codice di procedura penale, precisa il periodo
          di tempo che la persona puo'  trascorrere  all'esterno  del
          proprio domicilio,  detta  le  prescrizioni  relative  agli
          interventi  del  servizio  sociale.  Tali  prescrizioni   e
          disposizioni possono essere modificate  dal  magistrato  di
          sorveglianza competente per il luogo in cui  si  svolge  la
          misura. Si applica l'articolo 284, comma 4, del  codice  di
          procedura penale. 
              4. All'atto della scarcerazione e' redatto  verbale  in
          cui sono dettate  le  prescrizioni  che  il  soggetto  deve
          seguire nei rapporti con il servizio sociale. 
              5.  Il  servizio  sociale  controlla  la  condotta  del
          soggetto  e  lo  aiuta  a  superare   le   difficolta'   di
          adattamento  alla  vita  sociale,   anche   mettendosi   in
          relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti
          di  vita;  riferisce  periodicamente   al   magistrato   di
          sorveglianza sul comportamento del soggetto. 
              6. La detenzione domiciliare speciale e' revocata se il
          comportamento del soggetto, contrario  alla  legge  o  alle
          prescrizioni   dettate,   appare   incompatibile   con   la
          prosecuzione della misura. 
              7.  La  detenzione  domiciliare  speciale  puo'  essere
          concessa, alle stesse condizioni  previste  per  la  madre,
          anche  al  padre  detenuto,  se  la  madre  e'  deceduta  o
          impossibilitata e non vi e' modo di affidare  la  prole  ad
          altri che al padre. 
              8. Al compimento del decimo anno di eta' del figlio, su
          domanda  del  soggetto   gia'   ammesso   alla   detenzione
          domiciliare speciale, il tribunale di sorveglianza puo': 
              a) disporre la proroga del beneficio,  se  ricorrono  i
          requisiti per  l'applicazione  della  semiliberta'  di  cui
          all'articolo 50, commi 2, 3 e 5; 
              b) disporre l'ammissione all'assistenza all'esterno dei
          figli minori di cui all'articolo 21-bis, tenuto  conto  del
          comportamento  dell'interessato  nel  corso  della  misura,
          desunto dalle relazioni redatte dal  servizio  sociale,  ai
          sensi del comma 5, nonche'  della  durata  della  misura  e
          dell'entita' della pena residua.».