Art. 4 
 
 
             Individuazione delle case famiglia protette 
 
  1. Con decreto del Ministro della  giustizia,  da  adottare,  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali,
sono determinate le caratteristiche tipologiche delle  case  famiglia
protette previste dall'articolo 284 del codice di procedura penale  e
dagli articoli 47-ter e 47-quinquies della legge 26 luglio  1975,  n.
354, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 1, comma 2, e 3
della presente legge. 
  2. Il Ministro della giustizia, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, puo' stipulare  con  gli  enti  locali  convenzioni
volte ad individuare le strutture idonee ad  essere  utilizzate  come
case famiglia protette. 
 
          Note all'art. 4: 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  284  del  codice   di
          procedura penale si vedano le note all'articolo 1. 
              - Per il testo degli  articoli  47-ter  e  47-quinquies
          della legge 26 luglio  1975,  n.  354  si  vedano  le  note
          all'articolo 3.