Art. 5 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dalla realizzazione di istituti di custodia
attenuata di cui all'articolo 285-bis del codice di procedura penale,
introdotto dall'articolo 1, comma 3, della  presente  legge,  pari  a
11,7 milioni di euro, si provvede a valere  sulle  disponibilita'  di
cui all'articolo 2, comma 219, della legge 23 dicembre 2009, n.  191,
compatibilmente con gli effetti stimati in termini  di  indebitamento
netto. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 21 aprile 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                    Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
 
          Note all'art. 5: 
              - Il testo dell'articolo 2, comma 219, della  legge  23
          dicembre  2009,  n.  191,  recante  Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge finanziaria 2010), e' il seguente : 
              «219. Per far fronte alla grave  e  urgente  emergenza,
          dovuta al sovrappopolamento delle carceri,  sono  stanziati
          complessivi  500  milioni   di   euro,   a   valere   sulle
          disponibilita' del Fondo infrastrutture di cui all'articolo
          18, comma 1, lettera  b),  del  decreto-legge  29  novembre
          2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
          gennaio 2009, n. 2,  destinati  all'attuazione,  anche  per
          stralci,  del  programma  degli  interventi  necessari  per
          conseguire  la  realizzazione  delle  nuove  infrastrutture
          carcerarie o l'aumento della capienza di quelle esistenti e
          garantire una migliore condizione di vita dei detenuti,  ai
          sensi dell'articolo 44-bis del  decreto-legge  30  dicembre
          2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          febbraio 2009, n. 14.»