Art. 3 
 
 
                     Meccanismo di salvaguardia 
 
  1. Qualora nell'ambito della funzione di accertamento  del  diritto
emerga, dal monitoraggio delle  domande  presentate  ed  accolte,  il
verificarsi di  scostamenti  del  numero  di  domande  rispetto  alle
risorse  finanziarie  di  cui  all'articolo  7,  la  decorrenza   dei
trattamenti e' differita, con criteri di priorita' in  ragione  della
maturazione dei requisiti agevolati di cui all'articolo 1, commi 4, 5
e 6, individuati con il decreto di cui all'articolo 4, e,  a  parita'
degli stessi, in ragione della data di presentazione  della  domanda,
al fine di garantire un numero di  accessi  al  pensionamento,  sulla
base dei predetti requisiti agevolati, non  superiore  al  numero  di
pensionamenti  programmato  in  relazione   alle   predette   risorse
finanziarie.