Art. 4 
 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente  piu'  rappresentative  dei
lavoratori e dei datori di lavoro sul piano nazionale, sono  adottate
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto  legislativo,  le  necessarie  disposizioni  attuative,   con
particolare riferimento: 
    a) all'espletamento del monitoraggio e  della  procedura  di  cui
all'articolo  3,  da  effettuarsi  con   il   procedimento   di   cui
all'articolo 14 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  eventualmente
anche al fine di fornire indicazioni agli enti previdenziali  per  la
specificazione,   ove   necessario,   dei    criteri    da    seguire
nell'espletamento del procedimento di cui alla lettera b); 
    b) alla disciplina del procedimento accertativo in relazione alla
documentazione di cui all'articolo  2,  con  particolare  riferimento
all'accertamento delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), e del rispetto dei requisiti quantitativi  di  lavoro  di
cui all'articolo 1, commi 1, lettera b), 2 e 6; 
    c) alle comunicazioni  che  l'ente  previdenziale  erogatore  del
trattamento pensionistico  fornisce  all'interessato  in  esito  alla
presentazione della domanda di cui all'articolo 2; 
    d) alla predisposizione di criteri da  seguire  nell'espletamento
dell'attivita' di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonche' degli enti
che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria; 
    e) alle modalita' di utilizzo da  parte  dell'ente  previdenziale
delle   informazioni   relative    alla    dimensione,    all'assetto
organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali,
anche  come  risultanti  dall'analisi  dei  dati  amministrativi   in
possesso degli enti previdenziali, ivi compresi  quelli  assicuratori
nei confronti degli infortuni sul lavoro, con particolare riferimento
all'accertamento delle attivita' di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera c), e ai relativi periodi di cui  al  comma  2  del  medesimo
articolo 1; 
    f) alle disposizioni relative alle modalita' di rilevazione,  per
i periodi di lavoro decorrenti dal 2011, dello svolgimento  da  parte
del  lavoratore  e  nel  relativo  periodo  delle  attivita'  di  cui
all'articolo 1, commi 1 e 6; 
    g)  alla  individuazione  dei  criteri  di   priorita'   di   cui
all'articolo 3; 
    h)  alle  forme  e  modalita'  di  collaborazione  tra  enti  che
gestiscono  forme  di  assicurazione  obbligatoria,  con  particolare
riferimento allo scambio di dati ed elementi  conoscitivi  in  ordine
alle tipologie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 6. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'articolo 14 della legge 7 agosto  1990,
          n.  241   (Nuove   norme   in   materia   di   procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi), e' il seguente: 
              "Art. 14. Conferenza di servizi. 
              1.  Qualora   sia   opportuno   effettuare   un   esame
          contestuale di vari  interessi  pubblici  coinvolti  in  un
          procedimento amministrativo,  l'amministrazione  procedente
          puo' indire una conferenza di servizi. 
              2. La conferenza di servizi e'  sempre  indetta  quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni pubbliche e non li  ottenga,  entro  trenta
          giorni  dalla  ricezione,  da  parte   dell'amministrazione
          competente, della relativa richiesta.  La  conferenza  puo'
          essere altresi' indetta  quando  nello  stesso  termine  e'
          intervenuto il  dissenso  di  una  o  piu'  amministrazioni
          interpellate  ovvero  nei  casi  in   cui   e'   consentito
          all'amministrazione procedente di  provvedere  direttamente
          in  assenza  delle  determinazioni  delle   amministrazioni
          competenti. 
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per l'esame contestuale  di  interessi  coinvolti  in  piu'
          procedimenti amministrativi connessi, riguardanti  medesimi
          attivita' o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza  e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una delle amministrazioni che curano  l'interesse  pubblico
          prevalente.  L'indizione  della  conferenza   puo'   essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. 
              4. Quando l'attivita' del privato  sia  subordinata  ad
          atti di consenso, comunque  denominati,  di  competenza  di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione   competente   per   l'adozione    del
          provvedimento finale. 
              5. In caso di  affidamento  di  concessione  di  lavori
          pubblici  la  conferenza  di  servizi  e'   convocata   dal
          concedente ovvero, con il  consenso  di  quest'ultimo,  dal
          concessionario entro quindici  giorni  fatto  salvo  quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso  al
          concedente il diritto di voto. 
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la conferenza di servizi e' convocata e svolta  avvalendosi
          degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi  e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.".