Art. 11 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. La dotazione del fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all' articolo 10, comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1,4  milioni  di  euro  per
l'anno 2011, di 13,3 milioni di euro per l'anno 2012, di 0,4  milioni
di euro per l'anno 2013, di 6,3 milioni di euro per l'anno 2014 e  di
1,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. 
  2. Agli oneri derivanti dal precedente comma e  dagli  articoli  1,
comma 5, 7, comma 2, lettere n) e da dd) a gg), 8, commi 2, 3 e 9, 9,
comma 15, e 10, comma 24, lettera b),  pari  complessivamente  a  100
milioni di euro per l'anno 2011, 203,1 milioni  di  euro  per  l'anno
2012, 188 milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni di euro  per
l'anno 2014 e 28,3 milioni di euro a decorrere  dall'anno  2015,  che
per l'anno 2012 aumentano ai fini della compensazione in  termini  di
indebitamento netto e fabbisogno a 293,1 milioni di euro, si provvede
rispettivamente: 
    a) quanto ad euro 100 milioni per l'anno 2011, mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 1, comma 25,  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, a seguito della soppressione disposta
dall'articolo 1, comma 4, del presente decreto; 
    b) quanto ad euro 293,1 milioni di  euro  per  l'anno  2012,  188
milioni di euro per l'anno 2013, 148,3 milioni  di  euro  per  l'anno
2014 e 28,3 milioni di euro  a  decorrere  dall'anno  2015,  mediante
utilizzo delle maggiori entrate  recate  dall'articolo  7,  comma  2,
lettere da dd) a gg), e dall'articolo 8, commi 5 e 11. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.