Art. 2 
 
 
     Credito d'imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno 
 
  1. In funzione e nella prospettiva di una sistematica definizione a
livello europeo della fiscalita' di  vantaggio  per  le  regioni  del
Mezzogiorno, fiscalita' che deve essere relativa a lavoro, ricerca  e
imprese, coerentemente con la decisione assunta nel "Patto Euro plus"
del 24-25 marzo 2011 dove si prevedono strumenti  specifici  ai  fini
della promozione della produttivita'  nelle  regioni  in  ritardo  di
sviluppo, viene, per cominciare, introdotto un credito d'imposta  per
ogni  lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno  a  tempo  indeterminato.
L'assunzione deve essere operata nei dodici mesi successivi alla data
di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  In  attesa  di  una
estensione coerente con il citato "Patto Euro plus", il funzionamento
del credito di imposta si basa  sui  requisiti  oggi  previsti  dalla
Commissione Europea e specificati nei successivi commi. 
  2. Nel rispetto delle disposizioni di cui al  Regolamento  (CE)  n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008,  che  dichiara  alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in  applicazione
degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi dell'articolo 40 del
predetto Regolamento, ai  datori  di  lavoro  che,  nei  dodici  mesi
successivi alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
aumentano il numero di lavoratori dipendenti  a  tempo  indeterminato
assumendo    lavoratori     definiti     dalla     CommissioneEuropea
"svantaggiati"ai sensi del numero 18  dell'articolo  2  del  predetto
Regolamento, nelle  regioni  del  Mezzogiorno  (Abruzzo,  Basilicata,
Calabria, Campania, Puglia, Molise, Sardegna e Sicilia)  e'  concesso
per ogni nuovo lavoratore assunto un credito d'imposta  nella  misura
del 50% dei costi salariali di cui al numero 15 del citato articolo 2
sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento
del numero dei lavoratori dipendenti a tempo  indeterminato  riguardi
lavoratori definiti dalla Commissione Europea "molto svantaggiati" ai
sensi del numero 19 dell'articolo  2  del  predetto  Regolamento,  il
credito  d'imposta  e'  concesso  nella  misura  del  50%  dei  costi
salariali sostenuti nei ventiquattro mesi successivi  all'assunzione.
Ai sensi dei commi 18 e 19, articolo 2  del  richiamato  Regolamento,
per lavoratori svantaggiati si intendono lavoratori privi di  impiego
regolarmente retribuito da  almeno  sei  mesi,  ovvero  privi  di  un
diploma di scuola media superiore o professionale, ovvero che abbiano
superato i 50 anni di eta', ovvero che vivano soli  con  una  o  piu'
persone a carico,  ovvero  occupati  in  professioni  o  settori  con
elevato tasso di disparita' uomo-donna - ivi definito - ovvero membri
di una minoranza nazionale  con  caratteristiche  ivi  definite;  per
lavoratori molto svantaggiati, si intendono  i  lavoratori  privi  di
lavoro da almeno 24 mesi. 
  3. Il credito di imposta e' calcolato sulla base  della  differenza
tra il numero dei lavoratori  con  contratto  a  tempo  indeterminato
rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con  contratto  a
tempo indeterminato mediamente occupati nei  dodici  mesi  precedenti
all'arco temporale di cui al comma 1. Per le assunzioni di dipendenti
con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta
in misura proporzionale alle  ore  prestate  rispetto  a  quelle  del
contratto nazionale. 
  4. L'incremento della base occupazionale va  considerato  al  netto
delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'  controllate
o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile  o  facenti
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. 
  5. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di  lavoro  a
decorrere dal mese successivo a quello  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, ogni  lavoratore  assunto  con  contratto  a  tempo
indeterminato costituisce  incremento  della  base  occupazionale.  I
lavoratori assunti con  contratto  di  lavoro  a  tempo  parziale  si
assumono nella base occupazionale in misura  proporzionale  alle  ore
prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. 
  6. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi
relativa al  periodo  d'imposta  per  il  quale  e'  concesso  ed  e'
utilizzabile esclusivamente in compensazione ai  sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive
modificazioni, entro tre anni dalla  data  di  assunzione.  Esso  non
concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai
fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e  non  rileva
ai fini del rapporto di cui agli articoli 61  e  109,  comma  5,  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  7. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade: 
    a) se, il numero complessivo dei dipendenti, e' inferiore o  pari
a quello rilevato mediamente  nei  dodici  mesi  precedenti  all'arco
temporale di cui al comma 1; 
    b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo
minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie
imprese; 
    c) nei casi in cui vengano definitivamente  accertate  violazioni
non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva  in
materia di  lavoro  dipendente  per  le  quali  sono  state  irrogate
sanzioni di importo non inferiore a  euro  5.000,  oppure  violazioni
alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste
dalle vigenti disposizioni, nonche' nei casi  in  cui  siano  emanati
provvedimenti definitivi  della  magistratura  contro  il  datore  di
lavoro per condotta antisindacale. 
  8.  Con  decreto  di  natura   non   regolamentare   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, con il Ministro  per  i  rapporti  con  le
regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  il  Ministro  della
gioventu', previa intesa con la Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome, e tenendo conto  dei
notevoli ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo
di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei  fondi  strutturali
comunitari, sono stabiliti i limiti  di  finanziamento  garantiti  da
ciascuna delle Regioni di cui al comma 1 nonche' le  disposizioni  di
attuazione dei  commi  precedenti  anche  al  fine  di  garantire  il
rispetto delle condizioni  che  consentono  l'utilizzo  dei  suddetti
fondi strutturali comunitari  per  il  cofinanziamento  del  presente
credito d'imposta. 
  9. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo  sono
individuate, previo consenso della Commissione Europea, nell'utilizzo
congiunto delle risorse nazionali e  comunitarie  del  Fondo  Sociale
Europeo e del  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale  destinate  al
finanziamento dei programmi  operativi,  regionali  e  nazionali  nei
limiti stabiliti con il decreto di cui al comma precedente.Le  citate
risorse nazionali e comunitarie per ciascuno degli anni 2011, 2012  e
2013  sono  versate  all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   e
successivamente riassegnate per le suddette finalita'  di  spesa,  ad
apposito  programma  dello  stato   di   previsione   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  A  tal  fine,  le  Amministrazioni
titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di  rotazione  ex
lege n. 183/1987 gli importi, comunitari e nazionali, riconosciuti  a
titolo di credito di imposta dalla UE,  da  versare  all'entrata  del
bilancio dello Stato. Ai sensi  dell'articolo  17,  comma  12,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze provvede al monitoraggio  degli  oneri  di  cui  al  presente
articolo. Nel caso si verifichino o siano in procinto di  verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni,  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, con proprio decreto, provvede  alla  riduzione,  della
dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate in modo da  garantire
la  compensazione  degli  effetti   dello   scostamento   finanziario
riscontrato, su tutti  i  saldi  di  finanza  pubblica.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con
apposita  relazione  in  merito  alle  cause  degli   scostamenti   e
all'adozione delle misure di cui al precedente periodo."