Art. 3 
 
 
Reti d'impresa, "Zone  a  burocrazia  zero",  Distretti  turistico  -
                   alberghieri, nautica da diporto 
 
  1. Per incrementare l'efficienza del  sistema  turistico  italiano,
riqualificando e rilanciando l'offerta turistica, fermo restando,  in
assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e  fruizione  della
battigia, anche ai fini di balneazione, e' introdotto un diritto di 
superficie avente durata di venti anni e disciplinato come segue: 
    a) il diritto di superficie si costituisce sulle aree inedificate
formate da arenili, con esclusione in ogni caso delle spiagge e delle
scogliere. Sulle aree gia' occupate da edificazioni esistenti, aventi
qualunque destinazione d'uso in atto alla data di entrata  in  vigore
del presente articolo,  ancorche'  realizzate  su  spiaggia,  arenile
ovvero scogliera, salvo che le relative aree non  risultino  gia'  di
proprieta'  privata,  le  edificazioni   possono   essere   mantenute
esclusivamente in regime di diritto di superficie.  La  delimitazione
dei soli arenili, per le aree inedificate, nonche'  la  delimitazione
delle aree gia' occupate da  edificazioni  esistenti,  realizzate  su
terreni non gia' di proprieta' privata, e' effettuata, su iniziativa 
dei Comuni, dalle Regioni, di intesa con l'Agenzia del demanio; 
    b) il provvedimento costitutivo  del  diritto  di  superficie  e'
rilasciato, nel rispetto dei  principi  comunitari  di  economicita',
efficacia,  imparzialita',  parita'  di  trattamento,  trasparenza  e
proporzionalita', dalla Regione, d'intesa con il Comune  nonche'  con
le Agenzie del demanio e del territorio, e dalla Regione trasmesso in
copia alla Agenzia delle entrate per la riscossione del 
corrispettivo; 
    c) il diritto di superficie si costituisce, e successivamente si 
mantiene: 
      1) previo pagamento di un corrispettivo annuo determinato dalla 
Agenzia del demanio sulla base dei valori di mercato; 
      2)  previo   accatastamento   delle   edificazioni   ai   sensi
dell'articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.  122,  e,  per  le
edificazioni gia' esistenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente articolo,  se  le  stesse  risultano  dotate  di  un  titolo
abilitativo valido a tutti gli effetti secondo la normativa vigente; 
      3) se acquisito da una  impresa,  a  condizione  che  l'impresa
aderisca a nuovi, congrui studi di  settore  appositamente  elaborati
dalla Agenzia delle entrate e che l'impresa risulti altresi' 
regolarmente adempiente agli obblighi contributivi; 
    d) sulle aree inedificate l'attivita' edilizia e' consentita solo
in regime di diritto di superficie  e  comunque  nel  rispetto  della
normativa vigente. Sulle aree in diritto di superficie gia'  occupate
da   edificazioni   esistenti   le   attivita'    di    manutenzione,
ristrutturazione,  trasformazione,  ovvero  di  ricostruzione   delle
predette edificazioni sono consentite comunque nel rispetto della 
normativa vigente. 
  2. Le edificazioni esistenti ovvero realizzate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente  articolo,  che  risultano  in
violazione delle disposizioni di cui  al  comma  1,  sono  senz'altro
acquisite di diritto alla proprieta'  del  demanio  ed  abbattute  in
danno di colui che le ha realizzate.  Le  violazioni  alla  normativa
vigente,  incluse  quelle  di  rilevanza  penale,  commesse  su  aree
costituite da spiagge,  arenili  e  scogliere  continuano  ad  essere
perseguite ai sensi della legislazione vigente. Nulla e' innovato  in
materia di concessioni sul demanio marittimo. Le  risorse  costituite
dai corrispettivi dei diritti di superficie di cui alle lettere c)  e
d) del comma 1 riscosse dalla  Agenzia  delle  entrate  sono  versate
all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnate  ad  un
Fondo costituito presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze
per  essere  annualmente  ripartite  in  quattro  quote,  in  favore,
rispettivamente, della Regione interessata, dei  Comuni  interessati,
dei Distretti turistico - alberghieri di  cui  al  comma  4,  nonche'
dell'erario, con  particolare  riferimento  agli  eventuali  maggiori
oneri per spese di competenza del Ministero dell'interno.  La  misura
delle  quote  e'  stabilita  annualmente  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, in modo tale che non derivino  effetti
negativi  per  la  finanza  pubblica.  Con  decreto  di  natura   non
regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   sono
stabiliti i criteri di determinazione del corrispettivo annuo di  cui
alla comma 1, lettera c), n. 1), in modo tale che non derivino 
effetti negativi per la finanza pubblica. 
 
  3. A salvaguardia di valori  costituzionalmente  garantiti,  quanto
alle esigenze del pubblico uso, l'attuazione  delle  disposizioni  di
cui ai commi 1 e 2 deve in ogni caso assicurare, specie nei  casi  di
attribuzione di diritti di superficie ad imprese  turistico-balneari,
il rispetto dell'obbligo di consentire il libero e gratuito accesso e
transito per il  raggiungimento  della  battigia,  anche  a  fini  di
balneazione. 
  4. Possono essere istituiti nei territori costieri, con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su richiesta delle imprese del
settore che operano nei medesimi  territori,  previa  intesa  con  le
Regioni  interessate,  i  Distretti  turistico-alberghieri  con   gli
obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello
nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo  delle  aree  e
dei   settori   del    Distretto,    di    migliorare    l'efficienza
nell'organizzazione e nella produzione  dei  servizi,  di  assicurare
garanzie e certezze  giuridiche  alle  imprese  che  vi  operano  con
particolare riferimento alle opportunita' di investimento, di accesso
al credito, di  semplificazione  e  celerita'  nei  rapporti  con  le
pubbliche amministrazioni. 
  5. Nei territori di cui al comma 4, nei quali si intendono inclusi,
relativamente  ai  beni  del  demanio  marittimo,  esclusivamente  le
spiagge e gli arenili, ove esistenti, la delimitazione dei  Distretti
e' effettuata dall'Agenzia del Demanio, previa conferenza di servizi,
che e' obbligatoriamente indetta se richiesta da imprese del  settore
turistico che operano nei  medesimi  territori.  Alla  conferenza  di
servizi devono sempre partecipare i Comuni interessati, 
  6. Nei Distretti turistico-alberghieri  si  applicano  le  seguenti
disposizioni: 
    a) alle imprese  dei  Distretti,  costituite  in  rete  ai  sensi
dell'articolo  3,  comma  4-bis  e  seguenti,  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33,  e  successive  modificazioni,  si  applicano  le
disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria,  per
la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 1,  comma  368,  lettere
b), c) e d) della legge  23  dicembre  2005,  n.  266,  e  successive
modificazioni,  previa  autorizzazione  rilasciata  con  decreto  del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi  dalla  relativa
richiesta. Alle medesime imprese, ancorche' non costituite  in  rete,
si applicano altresi', su richiesta, le disposizioni  agevolative  in
materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera  a),  della
citata legge n. 266 del 2005; 
    b) i Distretti costituiscono "Zone a burocrazia  zero"  ai  sensi
dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e ai  medesimi
si applicano le disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma  2
del predetto articolo 43; gli eventuali maggiori oneri per  spese  di
competenza del Ministero dell'interno sono a carico del fondo di  cui
al comma 2; 
    c) nei Distretti sono attivati sportelli unici  di  coordinamento
delle attivita'  delle  Agenzie  fiscali  e  dell'INPS.  Presso  tali
sportelli le imprese del  distretto  intrattengono  rapporti  per  la
risoluzione di qualunque questione  di  competenza  propria  di  tali
enti, nonche' presentare richieste ed  istanze,  nonche'  ricevere  i
provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti,  rivolte  ad  una
qualsiasi    altra    amministrazione    statale.     Con     decreto
interdirigenziale  dei  predetti  enti,  nonche'  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei Ministri di natura non regolamentare, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate  le
disposizioni applicative occorrenti ad  assicurare  la  funzionalita'
degli  sportelli  unici,  rispettivamente,  per   le   questioni   di
competenza  dei  predetti   enti,   nonche'   di   competenza   delle
amministrazioni statali, Per le attivita' di ispezione e controllo di
competenza delle Agenzie fiscali  e  dell'INPS  gli  sportelli  unici
assicurano  controlli   unitari,   nonche'   una   pianificazione   e
l'esercizio di tali attivita'  in  modo  tale  da  influire  il  meno
possibile  sull'ordinaria  attivita'  propria   delle   imprese   dei
Distretti. Dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  periodi
precedenti  non  devono  derivare  nuovi   o   maggiori   oneri.   Le
amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti   ivi   previsti   con
l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
in base alla legislazione vigente. 
  7. Per semplificare gli adempimenti  amministrativi  relativi  alla
navigazione da diporto per scopi commerciali ed alla realizzazione di
pontili galleggianti a carattere stagionale, al Codice della  nautica
da diporto di cui decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, i commi
1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti: 
    "1.  Le  disposizioni  del  presente  codice  si  applicano  alla
navigazione da diporto, anche  se  esercitata  per  fini  commerciali
mediante le unita' da diporto di  cui  all'articolo  3  del  presente
codice, ivi comprese le navi di cui  all'articolo  3  della  legge  8
luglio 2003, n. 172. 
    2. Ai fini del presente codice  si  intende  per  navigazione  da
diporto quella effettuata in  acque  marittime  ed  interne  a  scopi
sportivi  o  ricreativi  e  senza  fine  di  lucro,  nonche'   quella
esercitata a  scopi  commerciali,  anche  mediante  le  navi  di  cui
all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma  restando  la
disciplina ivi prevista.''. 
  8. Per incentivare la realizzazione di porti e approdi turistici  e
razionalizzare il procedimento di rilascio delle relative concessioni
demaniali marittime: 
    a) all'articolo 5, della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  dopo  il
comma 2, e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Nel caso di  strutture  o  ambiti  idonei,  allo  stato
sottoutilizzati o non diversamente utilizzabili per funzioni portuali
di preminente interesse pubblico,  nella  predisposizione  del  piano
regolatore  portuale,  deve  essere  valutata,  con   priorita',   la
possibile  finalizzazione  delle  predette  strutture  ed  ambiti  ad
approdi turistici come definiti dall'articolo 2  del  regolamento  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2  dicembre  1997,  n.
509."; 
    b) ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni
a regioni ed enti locali in base alla legge 5  maggio  2009,  n.  42,
nonche' alle rispettive  norme  di  attuazione,  al  procedimento  di
revisione  del  quadro  normativo  in  materia  di   rilascio   delle
concessioni demaniali marittime per  le  strutture  portuali  di  cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del  Presidente
della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, si applicano i criteri e le
modalita'  di  affidamento  delle  concessioni  di   beni   demaniali
marittimi con finalita'  turistico-ricreative,  come  definiti  sulla
base dell'intesa raggiunta ai sensi dell'articolo 1,  comma  18,  del
decreto  legge  30   dicembre   2009,   n.   194,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  25,  in  sede  di
conferenza Stato - Regioni.