Art. 4 
 
 
                  Costruzione delle opere pubbliche 
 
  1. Per ridurre  i  tempi  di  costruzione  delle  opere  pubbliche,
soprattutto se di interesse strategico, per semplificare le procedure
di affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un piu'
efficace sistema di controllo e infine per  ridurre  il  contenzioso,
sono  apportate  alla  disciplina   vigente,   in   particolare,   le
modificazioni che seguono: 
    a)  estensione  del  campo  di  applicazione  della  finanza   di
progetto,  anche  con   riferimento   al   cosiddetto   "leasing   in
costruendo"; 
    b) limite alla possibilita' di iscrivere "riserve"; 
    c) introduzione di un tetto di spesa per le "varianti"; 
    d) introduzione di un tetto di  spesa  per  le  opere  cosiddette
"compensative"; 
    e)  contenimento  della  spesa  per  compensazione,in   caso   di
variazione del prezzo dei singoli materiali di costruzione; 
    f) riduzione della spesa per gli accordi bonari; 
    g) istituzione nelle Prefetture  di  un  elenco  di  fornitori  e
prestatori di servizi non soggetti a rischio di inquinamento mafioso; 
    h) disincentivo per le liti "temerarie"; 
    i)  individuazione,  accertamento  e  prova  dei   requisiti   di
partecipazione alle gare mediante collegamento telematico alla  Banca
dati nazionale dei contratti pubblici; 
    l)  estensione  del  criterio  di   autocertificazione   per   la
dimostrazione dei requisiti richiesti  per  l'esecuzione  dei  lavori
pubblici; 
    m) controlli essenzialmente "ex post" sul possesso dei  requisiti
di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti; 
    n) tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare,  cause  che
possono essere solo quelle previste dal codice dei contratti pubblici
e  dal  relativo  regolamento  di  esecuzione   e   attuazione,   con
irrilevanza delle clausole addizionali eventualmente  previste  dalle
stazioni appaltanti nella documentazione di gara; 
    o)  obbligo  di  scorrimento  della  graduatoria,  in   caso   di
risoluzione del contratto; 
    p) razionalizzazione e semplificazione del  procedimento  per  la
realizzazione di infrastrutture strategiche di  preminente  interesse
nazionale ("Legge obiettivo"); 
    q) innalzamento dei limiti di  importo  per  l'affidamento  degli
appalti di lavori mediante procedura negoziata; 
    r)  innalzamento  dei  limiti  di  importo  per  l'accesso   alla
procedura semplificata ristretta per gli appalti di lavori.  Inoltre,
e' elevata da cinquanta a settanta anni la soglia per la  presunzione
di interesse culturale degli immobili pubblici. 
  2. Conseguentemente, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163
sono, tra l'altro, apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 27, comma 1, le  parole:  "dall'applicazione  del
presente codice" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dall'ambito  di
applicazione oggettiva del presente codice"; 
    b) all'articolo 38: 
      1) al comma 1: 
        1.1) alla lettera b), le parole: «il socio»  sono  sostituite
dalle seguenti: «i soci» e dopo le parole: "gli amministratori muniti
di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico" sono inserite  le
seguenti: "o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza  in  caso
di societa' con meno di quattro soci," ; 
        1.2) alla lettera c), le parole: «del socio» sono  sostituite
dalle seguenti: «dei  soci»;  dopo  le  parole:  "gli  amministratori
muniti di poteri di  rappresentanza  o  il  direttore  tecnico"  sono
inserite  le  seguenti:  "o  il  socio  unico,  ovvero  il  socio  di
maggioranza in caso di  societa'  con  meno  di  quattro  soci,";  le
parole: "cessati dalla carica nel  triennio"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "cessati  dalla  carica  nell'anno";  le  parole  "di  aver
adottato atti o misure di  completa  dissociazione"  sono  sostituite
dalle  seguenti:  "che   vi   sia   stata   completa   ed   effettiva
dissociazione"; le parole: «resta salva in ogni  caso  l'applicazione
dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del
codice  di  procedura  penale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando  il  reato
e' stato depenalizzato ovvero quando e' intervenuta la riabilitazione
ovvero quando il reato e' stato dichiarato estinto dopo  la  condanna
ovvero in caso di revoca della condanna medesima»; 
        1.3) alla lettera d) dopo le parole: "19 marzo 1990, n.  55;"
sono aggiunte  le  seguenti:  "l'esclusione  ha  durata  di  un  anno
decorrente  dall'accertamento  definitivo  della  violazione   e   va
comunque disposta se la violazione non e' stata rimossa;"; 
        1.4) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: 
          "e) che hanno commesso  violazioni  gravi,  definitivamente
accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro  obbligo
derivante dai rapporti di lavoro"; 
        1.5) alla lettera g) dopo la parola: "violazioni" e' inserita
la seguente: "gravi"; 
        1.6) la lettera h) e' sostituita dalla seguente: 
          «h) nei cui confronti, ai sensi del  comma  1-ter,  risulta
l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7,  comma
10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in
merito a requisiti e condizioni rilevanti  per  la  partecipazione  a
procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.»; 
        1.7) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: 
          "l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12  marzo  1999,  n.
68."; 
        1.8) la lettera m-bis) e' sostituita dalla seguente: 
          "m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma
9-quater, risulta l'iscrizione  nel  casellario  informatico  di  cui
all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa  dichiarazione  o
falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA."; 
        1.9) alla lettera m-ter), sono eliminate le parole: ",  anche
in assenza nei loro confronti di un procedimento  per  l'applicazione
di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste," e
le parole: "nei tre anni antecedenti" sono sostituite dalle seguenti:
"nell'anno antecedente"; 
      2) al comma 1-bis, le parole: "I casi di  esclusione  previsti"
sono sostituite dalle seguenti: "Le cause di esclusione  previste"  e
dopo le parole: "affidate ad un custode o amministratore giudiziario"
sono inserite  le  seguenti:  "limitatamente  a  quelle  riferite  al
periodo precedente al predetto affidamento"; 
      3) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        "1-ter. In caso di presentazione  di  falsa  dichiarazione  o
falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti  di
subappalto, la stazione appaltante ne da' segnalazione  all'Autorita'
che, se ritiene che siano state  rese  con  dolo  o  colpa  grave  in
considerazione della rilevanza o della  gravita'  dei  fatti  oggetto
della  falsa   dichiarazione   o   della   presentazione   di   falsa
documentazione, dispone l'iscrizione nel  casellario  informatico  ai
fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli  affidamenti  di
subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), per  un  periodo  di  un
anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e  perde  comunque
efficacia."; 
      4) il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
        "2. Il candidato o il concorrente  attesta  il  possesso  dei
requisiti mediante  dichiarazione  sostitutiva  in  conformita'  alle
previsioni  del  testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  in
cui indica tutte le condanne penali riportate,  ivi  comprese  quelle
per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del  comma
1, lettera c),  il  concorrente  non  e'  tenuto  ad  indicare  nella
dichiarazione le condanne quando  il  reato  e'  stato  depenalizzato
ovvero per le quali e' intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato e' stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso  di
revoca della condanna medesima. Ai fini del comma 1,  lettera  e)  si
intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'articolo  14,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81  e  successive
modificazioni, fermo restando quanto  previsto,  con  riferimento  al
settore edile, dall'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81. Ai fini del comma 1, lettera g),  si  intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di  imposte  e
tasse per un importo superiore all'importo  di  cui  all'articolo  48
bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica  29
settembre 1973, n. 602. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono
gravi le violazioni ostative  al  rilascio  del  documento  unico  di
regolarita'  contributiva  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,   del
decreto-legge  25   settembre   2002,   n.   210,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266;  i  soggetti  di
cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'articolo  47,
comma 2,  il  possesso  degli  stessi  requisiti  prescritti  per  il
rilascio del documento unico di regolarita' contributiva. Ai fini del
comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega,  alternativamente:
a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo
di cui all'articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto,  e  di
aver formulato l'offerta autonomamente; b) la  dichiarazione  di  non
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura  di
soggetti che si  trovano,  rispetto  al  concorrente,  in  una  delle
situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e
di aver formulato l'offerta autonomamente;  c)  la  dichiarazione  di
essere a conoscenza della partecipazione alla medesima  procedura  di
soggetti che si trovano, rispetto al concorrente,  in  situazione  di
controllo di cui all'articolo 2359  del  codice  civile,  e  di  aver
formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle  lettere
a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali
accerta che le relative offerte sono imputabili ad  un  unico  centro
decisionale,  sulla  base  di  univoci  elementi.   La   verifica   e
l'eventuale esclusione sono  disposte  dopo  l'apertura  delle  buste
contenenti l'offerta economica."; 
    c) all'articolo 40, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 3, lettera a), e' aggiunto, in  fine,  il  seguente
periodo:  "i  soggetti  accreditati  sono  tenuti   a   inserire   la
certificazione di cui alla presente  lettera  relativa  alle  imprese
esecutrici di lavori pubblici nell'elenco ufficiale istituito  presso
l'organismo nazionale italiano di accreditamento di cui  all'articolo
4, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99;"; 
      2) dopo il comma 9-ter, e' aggiunto il seguente: 
        "9-quater. In caso di presentazione di falsa dichiarazione  o
falsa documentazione, ai fini della qualificazione, le SOA  ne  danno
segnalazione all'Autorita' che, se ritiene che siano state  rese  con
dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravita'
dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione  di
falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico
ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e  dagli  affidamenti
di subappalto ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera m-bis), per
un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione e' cancellata  e
perde comunque efficacia."; 
    d) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  "Documenti  e
informazioni complementari - Tassativita' delle cause di esclusione"; 
      2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        "1-bis. La  stazione  appaltante  esclude  i  candidati  o  i
concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste
dal presente codice e dal regolamento  e  da  altre  disposizioni  di
legge vigenti, nonche' nei casi di incertezza assoluta sul  contenuto
o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o  di
altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrita' del  plico
contenente  l'offerta  o  la  domanda  di  partecipazione   o   altre
irregolarita'  relative  alla  chiusura  dei  plichi,  tali  da   far
ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato  violato  il
principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito
non possono contenere ulteriori prescrizioni a  pena  di  esclusione.
Dette prescrizioni sono comunque nulle"; 
    e) all'articolo 48, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
      "2-bis. I soggetti competenti provvedono, secondo le  modalita'
indicate dall'Autorita', ad inserire nella Banca dati  nazionale  dei
contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, la documentazione comprovante  il  possesso  dei
requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesta  ai
sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo. 
      2-ter.  Le  stazioni  appaltanti  verificano  il  possesso  dei
requisiti di cui al comma 2-bis presso la Banca  dati  nazionale  dei
contratti pubblici, ove la relativa documentazione sia disponibile."; 
    f) all'articolo 56, comma 1,  lettera  a),  l'ultimo  periodo  e'
soppresso; 
    g) all'articolo 57, comma 2,  lettera  a),  l'ultimo  periodo  e'
soppresso; 
    h) all'articolo 64, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: 
      "4-bis. I bandi  sono  predisposti  dalle  stazioni  appaltanti
sulla base di modelli (bandi - tipo) approvati dall'Autorita', previo
parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e  sentite
le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause
tassative di esclusione di  cui  all'articolo  46,  comma  1-bis.  Le
stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente
in ordine alle deroghe al bando - tipo."; 
    i) all'articolo 74, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
      "2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo
di   moduli   di   dichiarazione   sostitutiva   dei   requisiti   di
partecipazione di ordine generale  e,  per  i  contratti  relativi  a
servizi e forniture o per i contratti relativi a  lavori  di  importo
pari o inferiore a 150.000  euro,  dei  requisiti  di  partecipazione
economico-finanziari   e   tecnico-organizzativi.   I   moduli   sono
predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard
definiti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorita'.". 
    l) all'articolo 122: 
      1) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        "7. I lavori di importo complessivo inferiore a un milione di
euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti,  a  cura  del
responsabile del procedimento,  nel  rispetto  dei  principi  di  non
discriminazione,   parita'   di   trattamento,   proporzionalita'   e
trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57,  comma
6; l'invito e' rivolto, per lavori di  importo  pari  o  superiore  a
500.000 euro, ad almeno dieci  soggetti  e,  per  lavori  di  importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno  cinque  soggetti  se  sussistono
aspiranti  idonei  in  tali  numeri.  L'avviso  sui  risultati  della
procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A, punto 5 (avviso
relativo  agli  appalti  aggiudicati),  contiene  l'indicazione   dei
soggetti invitati ed e' trasmesso per la  pubblicazione,  secondo  le
modalita' di cui all'articolo 122, commi 3 e 5,  entro  dieci  giorni
dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica  l'articolo
65, comma 1"; 
      2) il comma 7-bis e' abrogato; 
    m) all'articolo  123,  comma  1,  le  parole:  "1  milione"  sono
sostituite dalle seguenti: " un milione e cinquecentomila"; 
    n) all'articolo 132, comma 3, sono aggiunte, infine, le  seguenti
parole: "al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti"; 
    o) all'articolo 133, i commi 4 e 5  del  decreto  legislativo  12
aprile 2006, n. 163, sono sostituiti dai seguenti: 
      "4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il  prezzo
di singoli materiali  da  costruzione,  per  effetto  di  circostanze
eccezionali,  subisca  variazioni  in  aumento  o   in   diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato  dal  Ministero
delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta  con  il
decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento  o
in diminuzione, per la meta' della percentuale eccedente  il  10  per
cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. 
      5. La compensazione e' determinata applicando  la  meta'  della
percentuale di variazione che eccede il 10 per cento  al  prezzo  dei
singoli  materiali  da  costruzione   impiegati   nelle   lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma
6 nelle quantita' accertate dal direttore dei lavori."; 
    p) all'articolo 140, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1)  nella  rubrica  le   parole:   "per   grave   inadempimento
dell'esecutore" sono soppresse; 
      2) al comma 1, primo periodo, le parole: "prevedono  nel  bando
di gara che" sono soppresse e le parole: "per grave inadempimento del
medesimo" sono sostituite dalle seguenti: "ai  sensi  degli  articoli
135 e 136"; 
    q) all'articolo 153, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al  comma  9  le  parole  "asseverato  da  una  banca"  sono
sostituite dalle seguenti: "asseverato da un istituto di credito o da
societa' di servizi costituite dall'istituto  di  credito  stesso  ed
iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o
da una societa' di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge  23
novembre 1939, n. 1966"; 
      2) i commi 19 e 20, sono sostituiti dai seguenti: 
        "19.  Gli  operatori  economici   possono   presentare   alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative  alla  realizzazione
in concessione di lavori pubblici o di lavori  di  pubblica  utilita'
non presenti nella programmazione triennale di cui  all'articolo  128
ovvero    negli     strumenti     di     programmazione     approvati
dall'amministrazione  aggiudicatrice  sulla  base   della   normativa
vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una  bozza  di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da una banca e
la  specificazione  delle  caratteristiche  del  servizio   e   della
gestione. Il piano economico-finanziario  comprende  l'importo  delle
spese sostenute per la predisposizione  della  proposta,  comprensivo
anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui  all'articolo  2578
del codice civile. La proposta e' corredata  dalle  autodichiarazioni
relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione
di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione  nella
misura dell'importo di cui al comma 9, terzo  periodo,  nel  caso  di
indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre
mesi,  il   pubblico   interesse   della   proposta.   A   tal   fine
l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  invitare  il  proponente  ad
apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la  sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la
proposta non puo' essere valutata di pubblico interesse. Il  progetto
preliminare,   eventualmente   modificato,    e'    inserito    nella
programmazione  triennale  di  cui  all'articolo  128  ovvero   negli
strumenti   di    programmazione    approvati    dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa  vigente  ed  e'  posto  in
approvazione con le modalita' indicate all'articolo 97; il proponente
e' tenuto ad apportare le eventuali ulteriori  modifiche  chieste  in
sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende
non approvato. Il progetto preliminare approvato e' posto a  base  di
gara per l'affidamento di una concessione, alla quale e' invitato  il
proponente, che assume  la  denominazione  di  promotore.  Nel  bando
l'amministrazione  aggiudicatrice  puo'  chiedere   ai   concorrenti,
compreso il promotore, la  presentazione  di  eventuali  varianti  al
progetto. Nel bando e' specificato che il promotore  puo'  esercitare
il diritto di  prelazione.  I  concorrenti,  compreso  il  promotore,
devono essere in  possesso  dei  requisiti  di  cui  al  comma  8,  e
presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione,  il  piano
economico-finanziario asseverato  da  una  banca,  la  specificazione
delle caratteristiche del  servizio  e  della  gestione,  nonche'  le
eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i  commi  4,
5, 6, 7 e 13.  Se  il  promotore  non  risulta  aggiudicatario,  puo'
esercitare,    entro    quindici    giorni    dalla     comunicazione
dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione  e  divenire
aggiudicatario  se  dichiara  di   impegnarsi   ad   adempiere   alle
obbligazioni   contrattuali   alle   medesime   condizioni    offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non
esercita  la  prelazione  ha   diritto   al   pagamento,   a   carico
dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la  predisposizione
della proposta nei limiti indicati  nel  comma  9.  Se  il  promotore
esercita la prelazione, l'originario  aggiudicatario  ha  diritto  al
pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle  spese  per  la
predisposizione dell'offerta nei limiti cui al comma 9. 
        19-bis. La proposta di cui al comma 19, primo  periodo,  puo'
riguardare, in alternativa alla concessione, la locazione finanziaria
di cui all'articolo 160-bis. 
        20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19,  primo
periodo, i soggetti in possesso dei requisiti  di  cui  al  comma  8,
nonche' i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e  gestionali,  specificati  dal  regolamento,  nonche'  i
soggetti di  cui  agli  articoli  34  e  90,  comma  2,  lettera  b),
eventualmente associati o consorziati con  enti  finanziatori  e  con
gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica
utilita' rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo  1,  comma
1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le
Camere  di   commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilita' sociale  e  di  promozione  dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono  aggregarsi  alla
presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di  cui
al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale."; 
    r) all'articolo 165, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, le parole "dell'avviso"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "della lista"; 
      2) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Il
progetto preliminare delle infrastrutture, oltre  a  quanto  previsto
nell'allegato tecnico di cui all'allegato XXI deve  evidenziare,  con
apposito adeguato  elaborato  cartografico,  le  aree  impegnate,  le
relative eventuali fasce  di  rispetto  e  le  occorrenti  misure  di
salvaguardia;  deve  inoltre  indicare  ed   evidenziare   anche   le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali e i limiti di
spesa dell'infrastruttura da realizzare, ivi compreso  il  limite  di
spesa, comunque non superiore al  due  per  cento  dell'intero  costo
dell'opera, per le eventuali opere e misure compensative dell'impatto
territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita'
dell'opera. Nella percentuale indicata  devono  rientrare  anche  gli
oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell'ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari."; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        "5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione
del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera  CIPE  di
approvazione del progetto preliminare, ove questo sia posto a base di
gara. In caso  di  mancato  adempimento  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a  carico  dello
Stato."; 
      4) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        "7-bis.  Per  le  infrastrutture   il   vincolo   preordinato
all'esproprio ha durata di sette anni, decorrenti dalla data  in  cui
diventa efficace  la  delibera  del  CIPE  che  approva  il  progetto
preliminare dell'opera. Entro tale termine, puo' essere approvato  il
progetto  definitivo  che  comporta  la  dichiarazione  di   pubblica
utilita' dell'opera. In caso di  mancata  approvazione  del  progetto
definitivo nel predetto termine, il vincolo preordinato all'esproprio
decade e trova applicazione la disciplina dettata dall'articolo 9 del
testo unico in materia edilizia approvato con decreto del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Ove sia necessario  reiterare
il vincolo preordinato all'esproprio, la  proposta  e'  formulata  al
CIPE da parte del Ministero, su istanza del  soggetto  aggiudicatore.
La reiterazione del vincolo e' disposta  con  deliberazione  motivata
del CIPE secondo quanto previsto dal comma 5, terzo e quarto periodo.
La  disposizione  del  presente  comma   deroga   alle   disposizioni
dell'articolo 9, commi 2, 3 e 4, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327."; 
    s) all'articolo 166 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 3, le  parole:  "novanta  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti "sessanta giorni"; 
      2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: 
          "4-bis. Il decreto di esproprio puo' essere  emanato  entro
il termine di sette  anni,  decorrente  dalla  data  in  cui  diventa
efficace la delibera del CIPE  che  approva  il  progetto  definitivo
dell'opera, salvo che nella medesima deliberazione non  sia  previsto
un termine diverso. Il CIPE puo'  disporre  la  proroga  dei  termini
previsti dal presente comma per casi di forza maggiore  o  per  altre
giustificate ragioni. La proroga puo'  essere  disposta  prima  della
scadenza del termine e per un periodo di tempo che non supera  i  due
anni. La disposizione del presente  comma  deroga  alle  disposizioni
dell'articolo 13, commi 4 e  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001 n. 327."; 
      3) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        "5-bis. Il soggetto aggiudicatore provvede alla pubblicazione
del bando di gara non oltre novanta giorni dalla pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera  CIPE  di
approvazione del progetto definitivo, ove questo sia posto a base  di
gara. In caso  di  mancato  adempimento  il  CIPE,  su  proposta  del
Ministero, puo' disporre la revoca del finanziamento a  carico  dello
Stato."; 
    t) all'articolo 167, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: 
        "7-bis. Le varianti di cui ai  commi  6  e  7  devono  essere
strettamente correlate alla funzionalita' dell'opera  e  non  possono
comportare incrementi del costo rispetto al progetto preliminare."; 
      2) comma 10, le parole: "novanta giorni" sono sostituite  dalle
seguenti: "sessanta giorni"; 
    u) all'articolo 168, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 2, quarto periodo, le parole: "novanta giorni" sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
      2) al comma 3, secondo periodo, le  parole:  "sessanta  giorni"
sono sostituite dalle seguenti: "quarantacinque giorni"; 
      3) al comma 4, primo periodo, le  parole  "novantesimo  giorno"
sono sostituite dalle seguenti: "sessantesimo giorno"; 
      4) al comma 6, le  parole:  "novanta  giorni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
    v) all'articolo 169, comma 3, sono aggiunte, infine, le  seguenti
parole: "ovvero l'utilizzo di una quota non  superiore  al  cinquanta
per cento dei ribassi d'asta conseguiti"; 
    z) all'articolo 170, comma 3, le parole:  "novanta  giorni"  sono
sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni"; 
    aa) all'articolo 176, comma 20, primo periodo, le parole:  "comma
5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2"; 
    bb) all'articolo 187, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in  fine,
il seguente periodo: "i soggetti accreditati sono tenuti  a  inserire
la predetta certificazione nell'elenco ufficiale di cui  all'articolo
40, comma 3, lettera a);"; 
    cc) all'articolo 189, comma  4,  lettera  b),  primo  periodo  le
parole: "di direttori tecnici"  sono  sostituite  dalle  seguenti:"di
almeno un direttore tecnico" e, dopo  le  parole:  "di  dipendenti  o
dirigenti," e' inserita la seguente: "nonche'"; 
    dd) all'articolo 204, comma 1, le parole " cinquecentomila  euro"
sono sostituite dalle seguenti: "un milione e  cinquecentomila  euro"
ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applica  l'articolo
122, comma 7, ultimo periodo"; 
    ee) all'articolo  206,  comma  1,  dopo  le  parole:  "38;"  sono
aggiunte le parole "46, comma 1-bis;" e dopo le parole "nell'invito a
presentare offerte; 87; 88;" sono aggiunte le seguenti: "95; 96;"; 
    ff) all'articolo 219: 
      1) ai commi 6 e 7, dopo le parole: "del comma 6" sono  inserite
le seguenti: "dell'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE"; 
      2) al comma 10, dopo le  parole:  "di  cui  al  comma  6"  sono
inserite le seguenti: "dell'articolo 30"; 
    gg) all'articolo 240: 
      1) al comma 5, dopo le parole: "responsabile del  procedimento"
sono inserite le seguenti: "entro trenta giorni  dalla  comunicazione
di cui al comma 3"; 
      2) al comma 6, le  parole:  "al  ricevimento"  sono  sostituite
dalle seguenti: "entro trenta giorni dal ricevimento"  e  le  parole:
"da  detto  ricevimento",  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "dalla
costituzione della commissione"; 
      3) al comma 10, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Il
compenso per la commissione non puo' comunque superare  l'importo  di
65 mila euro, da rivalutarsi ogni tre anni con decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti."; 
      4) al  comma  14,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "della
composizione" la parola "e'"  e'  sostituita  dalle  seguenti:  "puo'
essere"; 
    hh) all'articolo 240-bis: 
      1) al comma 1  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"L'importo complessivo delle riserve non puo'  in  ogni  caso  essere
superiore al venti per cento dell'importo contrattuale."; 
      2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: 
        "1-bis. Non possono essere oggetto  di  riserva  gli  aspetti
progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del  regolamento,  sono
stati oggetto di verifica."; 
    ii) dopo l'articolo 246 e' inserito il seguente: 
      "Art. 246-bis Responsabilita' per lite temeraria: 
        1. Nei giudizi in materia di contratti  pubblici  relativi  a
lavori, servizi  e  forniture,  il  giudice,  fermo  quanto  previsto
dall'articolo 26 del codice del processo amministrativo approvato con
decreto legislativo 2 luglio 2010, 104, condanna d'ufficio  la  parte
soccombente al pagamento di una sanzione  pecuniaria  in  misura  non
inferiore  al  doppio  e  non  superiore  al  triplo  del  contributo
unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio  quando  la
decisione  e'  fondata   su   ragioni   manifeste   od   orientamenti
giurisprudenziali consolidati. Al gettito delle sanzioni previste dal
presente comma si applica l'articolo 15 delle norme di attuazione del
codice del processo amministrativo approvato con  il  citato  decreto
legislativo n. 104 del 2010."; 
    ll) all'articolo 253 sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 9-bis, primo e  secondo  periodo,  le  parole:  "31
dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013", e,
al terzo periodo, dopo la parola: "anche" sono aggiunte le  seguenti:
"alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per  la  dimostrazione
dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonche'"; 
      2)  al  comma  15-bis  le  parole:  "31  dicembre  2010"   sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013"; 
      3) dopo il comma 20 e' inserito il seguente: 
        "20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al  31
dicembre 2013 le disposizioni di cui all'articolo  122,  comma  9,  e
124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui
all'articolo 28."; 
      4) al comma 21 il secondo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
"La verifica e' conclusa entro  il  31  dicembre  2011.  In  sede  di
attuazione del predetto decreto non si applicano le sanzioni  di  cui
all'articolo 6, comma 11, e all'articolo 40, comma 4, lettera g).". 
    mm) all'allegato XXI, allegato tecnico di cui all'articolo 164, 
      1) all'articolo 16, comma 4, lettera  d),  le  parole  "10  per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "otto per cento"; 
      2) all'articolo 28, comma 2, lett. a), dopo le  parole  "per  i
lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o"; 
      3) all'articolo 29, comma 1, lett. a), dopo le parole:  "per  i
lavori di importo" sono inserite le seguenti: "pari o". 
    nn) all'allegato XXII, le parole:  "responsabile  della  condotta
dei lavori" sono sostituite dalle seguenti: "responsabile di progetto
o responsabile di cantiere". 
  3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere  b),  l)  e  dd),  si
applicano alle procedure i cui bandi o avvisi con i quali  si  indice
una gara sono pubblicati successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto-legge,  nonche',  in  caso  di  contratti
senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure  in  cui,  alla
data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora
stati inviati gli inviti a presentare le offerte. 
  4. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera m),  si  applicano  a
decorrere  dalla  pubblicazione   dell'avviso   per   la   formazione
dell'elenco annuale per l'anno 2012. 
  5. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera o),  si  applicano  a
partire dal decreto ministeriale di cui all'articolo  133,  comma  6,
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, di rilevazione  delle
variazioni percentuali per l'anno 2011,  da  adottarsi  entro  il  31
marzo 2012, ed ai lavori eseguiti e contabilizzati a decorrere dal 1°
gennaio 2011. Restano ferme la precedente disciplina per  il  calcolo
delle variazioni percentuali riferite agli anni precedenti al 2011  e
le rilevazioni effettuate con i precedenti  decreti  ministeriali  ai
sensi del predetto articolo 133, comma 6, del decreto legislativo  n.
163 del 2006. 
  6. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera q), numero 2), non si
applicano alle procedure gia' avviate alla data di entrata in  vigore
del presente decreto-legge, per le quali continuano ad applicarsi  le
disposizioni di cui all'articolo 153, commi  19  e  20,  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nella formulazione previgente. 
  7. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera  r),  numero  2),  si
applicano ai progetti preliminari non approvati alla data di  entrata
in vigore del presente decreto-legge. 
  8. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere r), numero 3)  e  s),
numero 3), si applicano con riferimento alle delibere CIPE pubblicate
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge. 
  9. In relazione al comma 2, lettera r), numero 4) i termini di  cui
al comma 7-bis dell'articolo 165 del decreto  legislativo  12  aprile
2006  n.  163,  si  applicano  anche  ai  progetti  preliminari  gia'
approvati dal CIPE alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge. 
  10. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere s), numero  1),  t),
numero 2), u) e z), si applicano ai progetti  definitivi  non  ancora
ricevuti  dalle  Regioni,  da  tutte  le  pubbliche   amministrazioni
competenti e dai gestori di opere interferenti alla data  di  entrata
in vigore del presente decreto-legge. 
  11. In relazione al comma 2, lettera s), numero 2) i termini di cui
al comma 4-bis dell'articolo 166 del decreto  legislativo  12  aprile
2006 n. 163, si applicano anche ai progetti definitivi gia' approvati
dal CIPE alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. 
  12. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numeri 1) e 2),
si   applicano   ai   procedimenti   di   accordo   bonario   avviati
successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente
decreto-legge. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera gg), numero
3) si applicano alle commissioni costituite successivamente alla data
di entrata in vigore del presente decreto legge. Le  disposizioni  di
cui al comma 2, lettera hh), si applicano ai contratti i cui bandi  o
avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente
alla data di entrata in vigore del presente  decreto-legge,  nonche',
in caso di contratti  senza  pubblicazione  di  bandi  o  avvisi,  ai
contratti per i quali, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto-legge, non sono ancora stati inviati gli inviti a  presentare
le offerte. 
  13. Per  l'efficacia  dei  controlli  antimafia  nei  subappalti  e
subcontratti successivi  ai  contratti  pubblici  aventi  ad  oggetto
lavori, servizi e forniture,  presso  ogni  prefettura  e'  istituito
l'elenco di fornitori e prestatori di servizi non soggetti a  rischio
di inquinamento mafioso, ai quali possono  rivolgersi  gli  esecutori
dei lavori, servizi e forniture.  La  prefettura  effettua  verifiche
periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti  rischi  e,
in caso di esito  negativo,  dispone  la  cancellazione  dell'impresa
dall'elenco. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su  proposta  dei  Ministri  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione, per la semplificazione normativa, dell'interno,  della
giustizia, delle infrastrutture e  dei  trasporti  e  dello  sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto-legge, sono  definite  le  modalita'  per
l'istituzione e l'aggiornamento, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, dell'elenco di cui al primo  periodo,  nonche'  per
l'attivita' di verifica. Le stazioni appaltanti di  cui  all'articolo
3, comma 33, del codice, acquisiscono d'ufficio, anche  in  modalita'
tematica, a titolo gratuito ai sensi dell'articolo 43, comma  5,  del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.  445
del 2000, la prescritta documentazione  circa  la  sussistenza  delle
cause di decadenza, sospensione o divieto previste  dall'articolo  10
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 
  14. Fatta salva la disciplina di cui all'art.  165,  comma  3,  del
decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, per  il  triennio  2011  -
2013 non possono essere approvati progetti preliminari  o  definitivi
che prevedano oneri superiori al  due  per  cento  dell'intero  costo
dell'opera per le eventuali opere e misure compensative  dell'impatto
territoriale e  sociale  strettamente  correlate  alla  funzionalita'
dell'opera. Nella predetta percentuale  devono  rientrare  anche  gli
oneri di mitigazione di impatto  ambientale  individuati  nell'ambito
della procedura di VIA, fatte salve le eventuali ulteriori misure  da
adottare nel rispetto di specifici obblighi comunitari. 
  15. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010,  n.
207 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera  b)  e'  inserita  la
seguente: "b-bis) dell'articolo  14,  intendendosi  il  richiamo  ivi
contenuto agli  articoli  21  e  22,  riferito  rispettivamente  agli
articoli 5 e 6 dell'allegato XXI al codice;"; 
    b) all'articolo 66, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 dopo le parole "agli  articoli  34"
sono inserite le seguenti: ", limitatamente  ai  soggetti  ammessi  a
partecipare alle procedure per l'affidamento dei  contratti  pubblici
relativi a lavori,". 
    c) all'articolo 357: 
      1) al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono
fatti salvi i contratti, gia' stipulati o da stipulare,  per  la  cui
esecuzione e' prevista la qualificazione in una o piu'  categorie  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000."; 
      2)  al  comma  12,  primo  e  secondo   periodo,   le   parole:
"centottantunesimo"     sono     sostituite      dalle      seguenti:
"trecentosessantaseiesimo"; 
      3) al comma 14,  la  parola:  "centottantesimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "trecentosessantacinquesimo"; dopo il secondo periodo
e'  inserito  il  seguente:  "Ai  fini  della  qualificazione   nella
categoria OS 35, le stazioni appaltanti,  su  richiesta  dell'impresa
interessata o della SOA attestante, provvedono a emettere  nuovamente
i certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG  3,
OG 6, OS 21 di cui all'allegato A del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34,  laddove  relativi  a  lavorazioni
anche ricomprese nella categoria OS 35  di  cui  all'allegato  A  del
presente regolamento, secondo l'allegato B.1, indicando,  nei  quadri
6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota  parte  attribuita  a  ciascuna  delle
categorie individuate nell'allegato A del presente regolamento, fermo
restando quanto previsto all'articolo 83, comma 5."; 
      4) al comma 15, la parola:  "centottantunesimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; dopo il  secondo  periodo
e'  inserito  il  seguente:  "Ai  fini  della  qualificazione   nella
categoria OS 35, le  stazioni  appaltanti  provvedono  a  emettere  i
certificati di esecuzione dei lavori relativi alle categorie OG 3, OG
6, OS 21 di cui all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ove  verifichino  la  presenza  di
lavorazioni  anche  ricomprese  nella  categoria   OS   35   di   cui
all'allegato A del  presente  regolamento,  secondo  l'allegato  B.1,
indicando, nei quadri 6.1-B, 6.2-B e 6.3-B, la quota parte attribuita
a ciascuna delle categorie individuate nell'allegato A  del  presente
regolamento, fermo restando quanto previsto  all'articolo  83,  comma
5."; 
      5)  al  comma  16,  primo  e  secondo   periodo,   le   parole:
"centottanta"       sono       sostituite       dalle       seguenti:
"trecentosessantacinque"; 
      6) al comma 17, la parola:  "centottantunesimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; 
      7) al comma 22, dopo le parole: "articolo 79, comma  17",  sono
inserite le seguenti: "e  all'articolo  107,  comma  2";  le  parole:
"centottantunesimo"     sono     sostituite      dalle      seguenti:
"trecentosessantaseiesimo"  e  e'  aggiunto,  in  fine  il   seguente
periodo: "In  relazione  all'articolo  107,  comma  2,  nel  suddetto
periodo transitorio continuano ad applicarsi le disposizioni  di  cui
all'articolo 72, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 554 del 1999."; 
      8) al comma 24 la  parola:  "centottantunesimo"  e'  sostituita
dalla seguente: "trecentosessantaseiesimo"; 
      9) al comma 25, la parola: "centottanta"  e'  sostituita  dalla
seguente: "trecentosessantacinque"; 
    d) all'articolo 358, comma  1,  dopo  le  parole:  "del  presente
regolamento"  sono  inserite  le  parole  ",  fermo  restando  quanto
disposto dall'articolo 357". 
  16. Per riconoscere massima attuazione al Federalismo  Demaniale  e
semplificare i procedimenti  amministrativi  relativi  ad  interventi
edilizi nei  Comuni  che  adeguano  gli  strumenti  urbanistici  alle
prescrizioni dei piani paesaggistici regionali, al  Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 10, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      "5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64  e  178,  non  sono
soggette alla disciplina del presente  Titolo  le  cose  indicate  al
comma 1 che siano opera di autore vivente o  la  cui  esecuzione  non
risalga ad oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni,
se immobili, nonche' le cose indicate al comma 3, lettere a)  ed  e),
che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga  ad
oltre cinquanta anni"; 
    b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      "1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano  opera
di autore non piu' vivente e  la  cui  esecuzione  risalga  ad  oltre
cinquanta anni, se mobili, o ad oltre  settanta  anni,  se  immobili,
sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a  quando
non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2."; 
    c) all'articolo 54, comma 2, lettera  a),  il  primo  periodo  e'
cosi' sostituito: 
      "a) le cose appartenenti ai soggetti indicati all'articolo  10,
comma 1, che siano  opera  di  autore  non  piu'  vivente  e  la  cui
esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, se  mobili,  o  ad  oltre
settanta anni, se immobili, fino alla conclusione del procedimento di
verifica previsto dall'articolo 12."; 
    d) all'articolo 59, comma 1, dopo le  parole  "la  proprieta'  o"
sono inserite le seguenti: ", limitatamente ai beni mobili,"; 
    e) all'articolo 146, comma 5, il secondo periodo,  e'  sostituito
come segue: 
      "Il  parere  del  Soprintendente,  all'esito  dell'approvazione
delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte
ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1,  141-bis  e  143,
comma 1, lettere b), c) e d),  nonche'  della  positiva  verifica  da
parte  del  Ministero  su   richiesta   della   regione   interessata
dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume  natura
obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il  termine  di
novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole."; 
  17. All'articolo 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n.  85,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2, sono  soppresse  le  parole  "i  beni  oggetto  di
accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o
la valorizzazione dei rispettivi patrimoni  immobiliari  sottoscritti
alla data di entrata in vigore del presente decreto;". 
    b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: 
      "5-bis. I beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato  e  gli
enti territoriali per la razionalizzazione o  la  valorizzazione  dei
rispettivi patrimoni immobiliari,  gia'  sottoscritti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto  legislativo,  possono  essere
attribuiti, su richiesta, all'ente che ha  sottoscritto  l'accordo  o
l'intesa ovvero ad altri enti territoriali, salvo che, ai sensi degli
articoli 3 e 5, risultino esclusi dal trasferimento ovvero altrimenti
disciplinati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, sono stabiliti
termini e modalita' per la  cessazione  dell'efficacia  dei  predetti
accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica. 
      5-ter. Il  decreto  ministeriale  di  cui  al  comma  5-bis  e'
adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. La disposizione di cui al comma 5-bis non trova applicazione
qualora gli accordi o le intese abbiano gia' avuto  attuazione  anche
parziale alla data di entrata in vigore del presente  decreto.  Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 196 bis, della legge  23
dicembre 2009, n. 191.". 
  18. In sede di prima applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 17, la richiesta di cui all'articolo 5, comma 5-bis, deldecreto
legislativo 28 maggio 2010, n. 85, come modificato dal comma 17 lett.
b), puo' essere presentata, ai sensi dell'articolo 3,  comma  4,  del
citato decreto legislativo n. 85 del 2010, entro il termine di trenta
giorni dalla data di adozione del  decreto  ministeriale  di  cui  al
comma 17  lettera  b)  dall'ente  che  ha  sottoscritto  l'accordo  o
l'intesa. La successiva attribuzione dei beni e' effettuata con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  adottati  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per  i
rapporti con le regioni e per la  coesione  territoriale  e  con  gli
altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data  di
adozione del citato decreto di cui al comma 17 lettera b). 
  19.  A  decorrere  dal  bilancio  relativo  all'esercizio  2010   i
contributi in conto capitale autorizzati in favore di ANAS S.p.A.  ai
sensi dell'articolo 7  del  decreto  legge  8  luglio  2002,  n.  138
convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,  n.  178,  e
successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli  gia'
trasformati in capitale sociale,  possono  essere  considerati  quali
contributi  in  conto  impianti,  secondo  la   disciplina   di   cui
all'articolo 1, comma 1026, della legge 22 dicembre 2006, n. 296.