Art. 6 
 
 
 Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici 
 
  1. Per ridurre  gli  oneri  derivanti  dalla  normativa  vigente  e
gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono  apportate
con il seguente provvedimento, operativo in una logica  che  trovera'
ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono: 
    a)  in  corretta  applicazione   della   normativa   europea   le
comunicazioni relative alla  riservatezza  dei  dati  personali  sono
limitate alla tutela  dei  cittadini,  conseguentemente  non  trovano
applicazione nei rapporti tra imprese; 
    b) le pubbliche amministrazioni  devono  pubblicare  sul  proprio
sito istituzionale l'elenco degli  atti  e  documenti  necessari  per
ottenere provvedimenti amministrativi; altri atti o documenti possono
essere  richiesti  solo  se  strettamente  necessari  e  non  possono
costituire ragione di rigetto dell'istanza del privato; 
    c) riduzione degli adempimenti concernenti l'utilizzo di  piccoli
serbatoi di GPL; 
    d)  facolta'  di  effettuare  "on  line"  qualunque   transazione
finanziaria ASL- imprese e cittadini; 
    e) per i trasporti eccezionali l'attuale autorizzazione  prevista
per ciascun trasporto e' sostituita, per i trasporti  della  medesima
tipologia ripetuti nel  tempo,  da  un  autorizzazione  periodica  da
rilasciarsi con modalita' semplificata; 
    f)  riduzione  degli  oneri   amministrativi   da   parte   delle
amministrazioni territoriali. 
  2. Conseguentemente, alla disciplina vigente  sono  apportate,  tra
l'altro, le seguenti modificazioni: 
    a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) all'articolo 5 e' aggiunto in fine il seguente comma: 
        "3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a  persone
giuridiche, imprese, enti o associazioni  effettuato  nell'ambito  di
rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per  le
finalita' amministrativo - contabili, come definite all'articolo  34,
comma 1-ter, non e' soggetto all'applicazione del presente codice."; 
      2) all'articolo 13, comma 5, e' aggiunto in  fine  il  seguente
comma: 
        "5-bis. L'informativa di cui al comma 1 non e' dovuta in caso
di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli  interessati
ai fini dell'eventuale instaurazione di un  rapporto  di  lavoro.  Al
momento del primo contatto successivo all'invio  del  curriculum,  il
titolare e' tenuto a fornire all'interessato,  anche  oralmente,  una
informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al  comma  1,
lettere a), d) ed f)."; 
      3) all'articolo 24, comma 1, lettera g) le  parole:  "anche  in
riferimento all'attivita' di gruppi bancari e di societa' controllate
o collegate" sono soppresse e dopo la lettera  i)  sono  aggiunte  le
seguenti: 
        "i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula,  nei  casi  di
cui all'articolo 13, comma 5-bis; 
        i-ter) con esclusione della diffusione e fatto  salvo  quanto
previsto  dall'articolo  130  del  presente   codice,   riguarda   la
comunicazione di dati tra societa', enti o associazioni con  societa'
controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile ovvero con  societa'  sottoposte  a  comune  controllo,
nonche' tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni
temporanei di imprese  con  i  soggetti  ad  essi  aderenti,  per  le
finalita' amministrativo contabili, come  definite  all'articolo  34,
comma 1-ter, e purche' queste finalita' siano previste  espressamente
con   determinazione   resa   nota    agli    interessati    all'atto
dell'informativa di cui all'articolo 13."; 
    4) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera b)  e'  aggiunta  la
seguente: 
      "b-bis) dei dati contenuti  nei  curricula,  nei  casi  di  cui
all'articolo 13, comma 5-bis."; 
    5) all'articolo 34, il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti: 
      "1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non
sensibili e che trattano  come  unici  dati  sensibili  e  giudiziari
quelli relativi  ai  propri  dipendenti  e  collaboratori,  anche  se
extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la
tenuta di un aggiornato documento programmatico  sulla  sicurezza  e'
sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare  del
trattamento ai sensi dell'articolo 47  del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.445,  di
trattare soltanto tali dati in  osservanza  delle  misure  minime  di
sicurezza previste dal presente codice  e  dal  disciplinare  tecnico
contenuto nell'allegato B). In relazione a tali trattamenti,  nonche'
a   trattamenti   comunque   effettuati   per   correnti    finalita'
amministrativo - contabili, in particolare  presso  piccole  e  medie
imprese, liberi professionisti e artigiani, il  Garante,  sentiti  il
Ministro per la  semplificazione  normativa  e  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  individua  con  proprio
provvedimento, da aggiornare periodicamente,  modalita'  semplificate
di  applicazione  del  disciplinare  tecnico  contenuto  nel   citato
allegato B) in ordine all'adozione delle  misure  minime  di  cui  al
comma 1. 
      1-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni in  materia
di protezione  dei  dati  personali,  i  trattamenti  effettuati  per
finalita'  amministrativo  -  contabili  sono  quelli  connessi  allo
svolgimento delle attivita' di natura organizzativa,  amministrativa,
finanziaria  e  contabile,  a  prescindere  dalla  natura  dei   dati
trattati. In particolare,  perseguono  tali  finalita'  le  attivita'
organizzative interne, quelle funzionali all'adempimento di  obblighi
contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di  lavoro
in  tutte  le  sue   fasi,   alla   tenuta   della   contabilita'   e
all'applicazione  delle  norme   in   materia   fiscale,   sindacale,
previdenziale - assistenziale, di  salute,  igiene  e  sicurezza  sul
lavoro"; 
      6) all'articolo 130, comma 3-bis,  dopo  le  parole:  "mediante
l'impiego del telefono" sono inserite le  seguenti:  "e  della  posta
cartacea" e dopo le parole:  "l'iscrizione  della  numerazione  della
quale e' intestatario" sono inserite le seguenti: "e degli altri dati
personali di cui all'articolo 129, comma 1,"; 
    b) allo scopo  di  rendere  effettivamente  trasparente  l'azione
amministrativa  e  di  ridurre  gli  oneri  informativi  gravanti  su
cittadini e imprese: 
      1) le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  2
del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  entro  90  giorni
dall'entrata in vigore del presente  decreto  pubblicano  sui  propri
siti  istituzionali,  per  ciascun  procedimento  amministrativo   ad
istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco  degli
atti e documenti che l'istante  ha  l'onere  di  produrre  a  corredo
dell'istanza. Dall'attuazione della presente disposizione non  devono
derivare nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica  e  le
attivita' ivi previste sono svolte nell'ambito delle  risorse  umane,
finanziarie e strumentali previste in base alla legislazione vigente; 
      2) in caso di mancato adempimento di quanto previsto al  numero
1)  la  pubblica  amministrazione  procedente  non  puo'   respingere
l'istanza adducendo la mancata produzione di un atto  o  documento  e
deve invitare l'istante  a  regolarizzare  la  documentazione  in  un
termine  congruo.  Il  provvedimento   di   diniego   non   preceduto
dall'invito di  cui  al  periodo  precedente  e'  nullo.  Il  mancato
adempimento di quanto previsto dal numero 1 e' altresi'  valutato  ai
fini della attribuzione della retribuzione di risultato ai  dirigenti
responsabili; 
      3) il mancato adempimento di quanto previsto al numero 1),  nei
procedimenti di cui all'articolo 19 della legge  7  agosto  1990,  n.
241, legittima comunque l'istante ad iniziare l'attivita' dalla  data
di presentazione della segnalazione certificata di inizio  attivita'.
In tal caso l'amministrazione non puo' adottare  i  provvedimenti  di
cui all'articolo 19, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 prima
della scadenza del termine fissato per la regolarizzazione  ai  sensi
del numero 2; 
      4) la disposizione di cui al numero 1 non si  applica  per  gli
atti o documenti la cui produzione a corredo dell'istanza e' prevista
da norme di legge, regolamento o da atti  pubblicati  sulla  Gazzetta
Ufficiale della repubblica Italiana; 
      5) i regolamenti ministeriali o  interministeriali,  nonche'  i
provvedimenti amministrativi  a  carattere  generale  adottati  dalle
amministrazioni dello Stato,  al  fine  di  regolare  l'esercizio  di
poteri autorizzatori, concessori o certificatori,  nonche'  l'accesso
ai servizi pubblici ovvero la  concessione  di  benefici,  recano  in
allegato  l'elenco  di  tutti  gli  oneri  informativi  gravanti  sui
cittadini e le imprese introdotti o eliminati con gli atti  medesimi.
Per onere informativo si intende qualunque adempimento  che  comporta
la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione  e  la
produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione; 
      6) nei casi in cui  non  e'  prevista  la  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli  atti  di  cui  al
numero 4) gli  stessi  sono  pubblicati  sui  siti  istituzionali  di
ciascuna amministrazione, secondo i criteri e le  modalita'  definite
con apposito regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro  per  la
semplificazione  normativa,  entro  novanta  giorni  dall'entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. I questionari
di cui alla lettera c) dell'articolo 5  del  decreto  legislativo  26
novembre 2010, n. 216, sono resi disponibili sul sito internet  della
Societa' per gli studi di settore - SOSE  s.p.a.;  con  provvedimento
del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  da  pubblicare  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e'  data  notizia  della
data  in  cui  i  questionari  sono  disponibili.   Dalla   data   di
pubblicazione  del  suddetto  provvedimento  decorre  il  termine  di
sessanta giorni previsto dalla medesima lettera c). 
    
    c) per ridurre gli adempimenti connessi all'utilizzo dei  piccoli
serbatoi  di  gas  di  petrolio  liquefatto,  l'articolo   2,   comma
16-septies, del decreto legge 29 dicembre 2010,  n.  225,  convertito
con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e' abrogato;
    d) Per accelerare il processo  di  automazione  amministrativa  e
migliorare i servizi per i cittadini, riducendone i costi connessi:
      1)  le  aziende  sanitarie  del  Servizio  sanitario  nazionale
adottano, ai sensi degli articoli 5, 63 e 64 del decreto  legislativo
7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della  finanza  pubblica,  procedure  telematiche  per
consentire il pagamento online delle prestazioni erogate, nonche'  la
consegna,  tramite  web,  posta  elettronica  certificata   o   altre
modalita' digitali, dei referti  medici.  Le  aziende  sanitarie  del
Servizio sanitario nazionale mettono a  disposizione  dell'utenza  il
servizio di pagamento online ed effettuano la  consegna  dei  referti
medici esclusivamente in forma digitale nel termine di novanta giorni
dall'entrata in vigore del decreto di cui al numero 2). Resta in ogni
caso  salvo  il  diritto  dell'interessato  di  ottenere,   anche   a
domicilio, copia cartacea del referto redatto in  forma  elettronica,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
      2) con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  da
adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto, su proposta  del  Ministro  per  la
Pubblica Amministrazione e l'innovazione e del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze  e  con  il
Ministro della Semplificazione normativa, previo parere  del  Garante
per  protezione  dei  dati  personali,  d'intesa  con  la  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono adottate, in conformita' con le
regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  le  disposizioni
necessarie per l'attuazione di quanto disposto al numero 1;
    e) per semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni
relative ai trasporti  eccezionali  su  gomma,  all'articolo  10  del
Codice della strada di cui al decreto  legislativo  30  aprile  1992,
n.285, e successive modificazioni, dopo il comma 9,  e'  inserito  il
seguente:
      "9-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e
successive modificazioni, modifica il regolamento di esecuzione e  di
attuazione del nuovo codice della  strada,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495, prevedendo che i
trasporti di beni della medesima tipologia ripetuti nel  tempo  siano
soggetti all'autorizzazione periodica prevista dall'articolo  13  del
citato regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
n.495  del  1992,  e  successive  modificazioni,  e  che  questa  sia
rilasciata con modalita' semplificate,  da  definire  con  successivo
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro per la semplificazione normativa.";
    f) All'articolo 25  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono
apportate le seguenti modificazioni:
      1) al comma 3:
      1.1) al primo periodo, dopo  le  parole:  "piano  di  riduzione
degli oneri amministrativi" sono inserite le seguenti:"relativo  alle
materie affidate alla competenza di ciascun Ministro";
      1.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le regioni, le
province e i comuni adottano, nell'ambito della  propria  competenza,
sulla base delle attivita' di misurazione, programmi di interventi  a
carattere  normativo,  amministrativo  e  organizzativo  volti   alla
progressiva   riduzione   degli   oneri   amministrativi.   Per    il
coordinamento delle metodologie della misurazione e  della  riduzione
degli oneri, e' istituito  presso  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica,  un  Comitato  paritetico  formato  da  sei  membri
designati,  rispettivamente,  due  dal  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione  e   l'innovazione,   due   dal   Ministro   per   la
semplificazione normativa, due dal Ministro per  i  rapporti  con  le
regioni, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata,
rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni,  uno  tra  i
rappresentanti delle province e due tra quelli  dei  comuni.  Per  la
partecipazione al Comitato paritetico non sono  previsti  compensi  o
rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al  comma  15
sono  comunicati  alle  Camere  e  ai  Ministri   per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.";
      2) al comma 5, dopo le parole: " oneri amministrativi  gravanti
sulle imprese", sono inserite le seguenti:" e sui cittadini".
  3.  Nel  perseguimento  dell'obiettivo  di  riduzione  degli  oneri
amministrativi definito in sede di Unione  europea,  con  le  risorse
disponibili  a  legislazione  vigente,  le  autorita'  amministrative
indipendenti di vigilanza  e  garanzia  effettuano,  nell'ambito  dei
propri ordinamenti,  la  misurazione  degli  oneri  amministrativi  a
carico delle imprese con l'obiettivo di ridurre tali oneri  entro  il
31 dicembre 2012, proponendo le misure  legislative  e  regolamentari
ritenute idonee a realizzare tale riduzione.