Art. 7 
 
 
                       Semplificazione fiscale 
 
  1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle  imprese  e
piu' in generale  sui  contribuenti,  alla  disciplina  vigente  sono
apportate modificazioni cosi' articolate: 
    a) esclusi i casi straordinari di controlli per salute, giustizia
ed emergenza, il controllo amministrativo in forma d'accesso da parte
di qualsiasi autorita' competente deve essere unificato, puo'  essere
operato al massimo con cadenza semestrale, non puo'  durare  piu'  di
quindici giorni. Gli atti compiuti  in  violazione  di  quanto  sopra
costituiscono, per  i  dipendenti  pubblici,  illecito  disciplinare.
Codificando la prassi,  la  Guardia  di  Finanza,  negli  accessi  di
propria competenza presso le imprese, opera, per quanto possibile, in
borghese; 
    b)  abolizione,   per   lavoratori   dipendenti   e   pensionati,
dell'obbligo di comunicazione annuale dei dati relativi a  detrazioni
per familiari a carico. L'obbligo sussiste solo in caso di variazione
dei dati; 
    c) abolizione  di  comunicazioni  all'Agenzia  delle  entrate  in
occasione di ristrutturazioni che godono della detrazione del 36  per
cento; 
    d) i contribuenti in regime di contabilita' semplificata  possono
dedurre fiscalmente l'intero costo, per singole spese non superiori a
1.000 euro, nel periodo d'imposta in cui ricevono la fattura; 
    e)  abolizione  della  comunicazione  telematica  da  parte   dei
contribuenti per acquisti d'importo superiore a 3.000 euro in caso di
pagamento con carte di credito, prepagate o bancomat; 
    f) i contribuenti non devono fornire informazioni che siano  gia'
in possesso del Fisco e degli enti previdenziali ovvero che da questi
possono essere direttamente acquisite da altre Amministrazioni; 
    g) la richiesta per rimborso d'imposta fatta dal contribuente  in
dichiarazione puo' essere mutata in richiesta di compensazione  entro
120 giorni dalla presentazione della dichiarazione stessa; 
    h) i versamenti e gli  adempimenti,  anche  se  solo  telematici,
previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria
che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati  al
primo giorno lavorativo successivo; 
    i) estensione del regime di contabilita' semplificata a 400  mila
euro di ricavi, per le imprese di servizi,  e  a  700  mila  euro  di
ricavi per le altre imprese; 
    l) abolizione della compilazione della scheda carburante in  caso
di pagamento con carte di credito, di debito o prepagate; 
    m) attenuazione del principio del "solve et repete". In  caso  di
richiesta di sospensione giudiziale  degli  atti  esecutivi,  non  si
procede all'esecuzione fino alla decisione  del  giudice  e  comunque
fino al centoventesimo giorno; 
    n) per favorire  la  tutela  dei  propri  diritti  da  parte  dei
contribuenti, semplificazioni in tema di  riscossione  di  contributi
previdenziali risultanti da liquidazione,  controllo  e  accertamento
delle dichiarazioni dei redditi; 
    o) abolizione, per importi minori, della richiesta  per  ottenere
la rateizzazione dei debiti tributari conseguenti al controllo  delle
dichiarazioni e alla liquidazione di redditi  soggetti  a  tassazione
separata, ed esclusione della fideiussione per la prima rata; 
    p) innalzamento a 10 mila euro della soglia di  valore  dei  beni
d'impresa per i quali  e'  possibile  ricorrere  ad  attestazione  di
distruzione mediante di atto notorio; 
    q) innalzamento a 300 euro dell'importo per potere riepilogare in
un solo documento le fatture ricevute nel mese; 
    r) concentrazione in unica scadenza dei termini entro i quali gli
enti pubblici effettuano i versamenti fiscali con il modello F24 EP; 
    s) e'  del  10  per  cento  l'aliquota  IVA  dovuta  per  singolo
contratto di somministrazione di gas naturale per  la  combustione  a
fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato); 
    t) nuova opportunita' di rideterminazione del valore di  acquisto
dei terreni edificabili e  delle  partecipazioni  non  negoziate  nei
mercati  regolamentati,  attraverso  il   pagamento   di   un'imposta
sostitutiva. 
  2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono  in  particolare
introdotte le seguenti disposizioni: 
    a)  al  fine  di  ridurre  al  massimo  la  possibile   turbativa
nell'esercizio delle attivita' delle imprese di  cui  all'articolo  2
dell'allegato    alla     Raccomandazione     2003/361/CE     recante
"Raccomandazione della Commissione relativa  alla  definizione  delle
microimprese,  piccole  e  medie   imprese",   nonche'   di   evitare
duplicazioni  e  sovrapposizioni  nell'attivita'  di  controllo   nei
riguardi  di  tali  imprese,  assicurando   altresi'   una   maggiore
semplificazione dei relativi procedimenti e la riduzione  di  sprechi
nell'attivita' amministrativa, gli  accessi  dovuti  a  controlli  di
natura amministrativa disposti nei confronti delle  predette  imprese
devono  essere  oggetto  di  programmazione  da  parte   degli   enti
competenti e  di  coordinamento  tra  i  vari  soggetti  interessati.
Conseguentemente: 
      1) a livello statale, con decreto di natura  non  regolamentare
del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto  con  il
Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali,  sono  disciplinati
modalita' e termini idonei a garantire  una  concreta  programmazione
dei controlli in materia fiscale  e  contributiva,  nonche'  il  piu'
efficace coordinamento dei conseguenti accessi presso i locali  delle
predette imprese da parte delle Agenzie  fiscali,  della  Guardia  di
Finanza,  dell'Amministrazione  autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e
dell'INPS e del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  -
Direzione generale per l'attivita' ispettiva, dando, a tal  fine,  il
massimo impulso allo scambio telematico di dati e informazioni fra le
citate  Amministrazioni.  Con  il  medesimo   decreto   e'   altresi'
assicurato che, a fini  di  coordinamento,  ciascuna  delle  predette
Amministrazioni  informa  preventivamente  le  altre  dell'inizio  di
ispezioni e verifiche, fornendo al  termine  delle  stesse  eventuali
elementi acquisiti utili ai fini  delle  attivita'  di  controllo  di
rispettiva competenza. Inoltre, secondo una prassi gia'  consolidata,
gli appartenenti al Corpo  della  Guardia  di  Finanza  eseguono  gli
accessi in borghese; 
      2) a livello substatale, gli  accessi  presso  i  locali  delle
imprese disposti dalle  amministrazioni  locali  inserite  nel  conto
economico   consolidato   della   pubblica   amministrazione,    come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT)  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  ivi
comprese le Forze di Polizia locali comunque denominate e le  aziende
ed agenzie regionali e  locali  comunque  denominate,  devono  essere
oggetto di programmazione periodica. Il coordinamento  degli  accessi
e' affidato, ove istituito, allo Sportello  unico  per  le  attivita'
produttive (SUAP) di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto  legge
25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133, ovvero  alle  Camere  di  commercio,  industria,
artigianato e agricoltura competenti per territorio. 
      3) gli accessi sono svolti nell'osservanza del principio  della
contestualita' e della non ripetizione per periodi di tempo inferiori
al semestre; 
      4) gli atti e i provvedimenti, anche sanzionatori, adottati  in
violazione delle disposizioni di cui ai numeri  1)-3)  costituiscono,
per  i  dipendenti  pubblici  che   li   hanno   adottati,   illecito
disciplinare; 
      5) le disposizioni di cui ai numeri 1)-4) non si  applicano  ai
controlli ed agli accessi in materia di repressione dei  reati  e  di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui  al
decreto  legislativo  9  ottobre  2008,  n.  81,  nonche'  a   quelli
funzionali  alla  tutela   dell'igiene   pubblica,   della   pubblica
incolumita', dell'ordine e della sicurezza pubblica. Non si applicano
altresi' ai controlli decisi con provvedimento adeguatamente motivato
per ragioni di necessita' ed urgenza; 
    b)  le  disposizioni  di  cui  alla  lettera   a)   costituiscono
attuazione dei principi di cui all'articolo 117, comma 2, lettera e),
m), p), r) della  Costituzione  nonche'  dei  principi  di  cui  alla
direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  del  12
dicembre  2006  e  della  normativa   comunitaria   in   materia   di
microimprese, piccole e medie imprese. Le Regioni a statuto  speciale
e le Province autonome  di  Trento  e  Bolzano  adeguano  la  propria
legislazione alle disposizioni di cui ai commi precedenti, secondo  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione; 
    c) dopo il secondo periodo del comma  5  dell'articolo  12  della
legge 27 luglio 2000, n. 212,  recante  disposizioni  in  materia  di
Statuto dei diritti del contribuente, e' aggiunto  il  seguente:  "Il
periodo di permanenza presso la sede del contribuente di cui al primo
periodo, cosi' come l'eventuale proroga ivi prevista, non puo' essere
superiore a quindici giorni in tutti i casi in cui  la  verifica  sia
svolta presso la sede  di  imprese  in  contabilita'  semplificata  e
lavoratori autonomi; anche in tali casi,  ai  fini  del  computo  dei
giorni lavorativi, devono essere considerati i  giorni  di  effettiva
presenza  degli  operatori  civili  o  militari  dell'Amministrazione
finanziaria presso la sede del contribuente."; 
    d) le disposizioni di cui all'articolo 12 del legge del 27 luglio
2000 n. 212, concernente  disposizioni  in  materia  di  statuto  dei
diritti  del  contribuente,  si  applicano  anche  nelle  ipotesi  di
attivita'  ispettive  o  di  controllo  effettuate  dagli   enti   di
previdenza e assistenza obbligatoria; 
    e)  all'articolo  23,  comma  2,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
      1) al secondo periodo: 
        1.1) le parole "agli articoli 12 e 13" sono sostituite  dalle
seguenti: all'articolo 12"; 
        1.2) la parola "annualmente" e' soppressa; 
      2) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "La  dichiarazione
ha effetto anche per i periodi di imposta successivi."; 
    f) l'omissione della comunicazione relativa  alle  variazioni  di
cui al  comma  1  comporta  l'applicazione  delle  sanzioni  previste
dall'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471; 
    g) i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze  nonche'
i provvedimenti, comunque denominati, degli organi di  vertice  delle
relative  articolazioni,  delle  agenzie  fiscali,  degli   enti   di
previdenza e assistenza obbligatoria,  sono  adottati  escludendo  la
duplicazione  delle  informazioni  gia'  disponibili  ai   rispettivi
sistemi   informativi,    salvo    le    informazioni    strettamente
indispensabili per il corretto adempimento e per il  pagamento  delle
somme, dei tributi e contributi dovuti; 
    h) le agenzie fiscali e  gli  enti  di  previdenza  e  assistenza
obbligatoria e il Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali
possono stipulare, nei limiti delle risorse disponibili in base  alla
legislazione vigente, apposite  convenzioni  con  le  Amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165,  gli  enti  pubblici  economici  e  le  Autorita'
amministrative indipendenti per acquisire, in via telematica, i  dati
e le informazioni personali, anche  in  forma  disaggregata,  che  le
stesse detengono per obblighi istituzionali al fine  di  ridurre  gli
adempimenti dei cittadini e delle imprese e rafforzare  il  contrasto
alle  evasioni  e  alle  frodi  fiscali,  contributive  nonche'   per
accertare il diritto e la  misura  delle  prestazioni  previdenziali,
assistenziali e di sostegno  al  reddito.  Con  la  convenzione  sono
indicati i motivi che rendono necessari  i  dati  e  le  informazioni
medesime. La mancata fornitura dei dati  di  cui  al  presente  comma
costituisce  evento  valutabile   ai   fini   della   responsabilita'
disciplinare e, ove ricorra, della responsabilita' contabile; 
    i) nell'articolo 2, del decreto del Presidente  della  Repubblica
22 luglio 1998, n. 322, dopo il comma 8-bis e' aggiunto il  seguente:
"8-ter. Le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive possono essere integrate  dai  contribuenti  per
modificare  la  originaria  richiesta  di   rimborso   dell'eccedenza
d'imposta  esclusivamente  per   la   scelta   della   compensazione,
sempreche' il rimborso stesso non sia stato  gia'  erogato  anche  in
parte, mediante dichiarazione da presentare entro  120  giorni  dalla
scadenza  del  termine  ordinario  di   presentazione,   secondo   le
disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando  modelli  conformi  a
quelli approvati  per  il  periodo  d'imposta  cui  si  riferisce  la
dichiarazione."; 
    l) gli adempimenti  ed  i  versamenti  previsti  da  disposizioni
relative  a  materie  amministrate  da  articolazioni  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorche'
previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che  devono  essere
effettuati nei confronti delle  medesime  articolazioni  o  presso  i
relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo,
sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo; 
    m) all'articolo 18, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni,  le
parole "lire 600 milioni"  e  "lire  un  miliardo"  sono  sostituite,
rispettivamente, dalle seguenti: "400.000 euro" e "700.000 euro"; 
    n) al fine di semplificare  le  procedure  di  riscossione  delle
somme dovute in base agli avvisi di accertamento emessi  dall'Agenzia
delle entrate, contenenti l'intimazione ad adempiere  all'obbligo  di
pagamento  degli  importi   negli   stessi   indicati,   nonche'   di
razionalizzare gli oneri a carico dei  contribuenti  destinatari  dei
predetti atti, all'articolo 29 del decreto legge 31 maggio  2010,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.
122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola  "notificati"  e'
sostituita dalla seguente: "emessi"; 
      2) al comma 1, lettera a): 
        2.1) dopo le parole  "delle  imposte  sui  redditi",  ovunque
ricorrano, sono aggiunte le seguenti: ", dell'imposta sulle attivita'
produttive"; 
        2.2) nel  secondo  periodo,  dopo  la  parola  "sanzioni"  e'
eliminata la seguente: ", anche"; 
        2.3) nel terzo periodo, dopo le parole "entro sessanta giorni
dal ricevimento della raccomandata;" sono aggiunte le  seguenti:  "la
sanzione  amministrativa  prevista  dall'articolo  13   del   decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non  si  applica  nei  casi  di
omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei  termini
di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati"; 
      3) al comma 1, dopo la lettera b),  e'  aggiunta  la  seguente:
"b-bis). In caso di  richiesta,  da  parte  del  contribuente,  della
sospensione   dell'esecuzione   dell'atto    impugnato    ai    sensi
dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 dicembre  1992,  n.  546,
l'esecuzione forzata di cui alla lettera b) e' sospesa fino alla data
di  emanazione  del  provvedimento   che   decide   sull'istanza   di
sospensione  e,  in  ogni  caso,  per  un  periodo  non  superiore  a
centoventi giorni dalla data  di  notifica  dell'istanza  stessa.  La
sospensione di cui al periodo precedente non si applica con  riguardo
alle azioni cautelari e conservative, nonche' ad  ogni  altra  azione
prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore."; 
      4) al comma 1, lettera e), dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente:   "ai   fini   dell'espropriazione   forzata   l'esibizione
dell'estratto dell'atto  di  cui  alla  lettera  a),  come  trasmesso
all'agente della riscossione con  le  modalita'  determinate  con  il
provvedimento di cui alla  lettera  b),  tiene  luogo,  a  tutti  gli
effetti, dell'esibizione dell'atto stesso in  tutti  i  casi  in  cui
l'agente della riscossione ne attesti la provenienza."; 
    o) All'articolo 21  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78
convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo  il  comma  1  e'
aggiunto il seguente: 
      "1-bis.  Al  fine   di   semplificare   gli   adempimenti   dei
contribuenti, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di  cui  al
comma 1,  effettuate  nei  confronti  di  contribuenti  non  soggetti
passivi ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, e' escluso  qualora
il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito,  di
debito  o  prepagate  emesse   da   operatori   finanziari   soggetti
all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7,  sesto  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
605."; 
    p) all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica  10
novembre 1997, n. 444 - recante il regolamento per la semplificazione
delle annotazioni  da  apporre  sulla  documentazione  relativa  agli
acquisti di carburanti per autotrazione - dopo il comma 3 e' inserito
il seguente: 
      "4. In deroga  a  quanto  stabilito  al  comma  1,  i  soggetti
all'imposta sul  valore  aggiunto  che  effettuano  gli  acquisti  di
carburante esclusivamente mediante carte di credito, carte di  debito
o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo
di comunicazione previsto dall'art. 7, sesto comma, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 29  settembre  1973,  n.  605,  non  sono
soggetti all'obbligo di tenuta della scheda carburante  previsto  dal
presente regolamento".; 
    q) la lettera a), del comma 1, dell'articolo 1  del  decreto  del
Ministro delle  finanze  di  concerto  con  il  Ministro  dei  lavori
pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, e' sostituita dalla seguente: 
      " a) indicare nella dichiarazione dei redditi i dati  catastali
identificativi dell'immobile  e  se  i  lavori  sono  effettuati  dal
detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne  costituisce
titolo e gli  altri  dati  richiesti  ai  fini  del  controllo  della
detrazione e a conservare ed  esibire  a  richiesta  degli  uffici  i
documenti  che  saranno  indicati  in  apposito   Provvedimento   del
Direttore dell'Agenzia delle entrate."; 
    r) l'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n.  244,
e' abrogato; 
    s) all'articolo 66 del testo  unico  delle  imposte  sui  redditi
approvato con del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, nel comma 3, in fine e' aggiunto il seguente paragrafo:
"I costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a
spese di competenza di due periodi d'imposta, in deroga  all'articolo
109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell'esercizio nel quale e'
stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si  applica
solo nel caso in cui l'importo del costo indicato  dal  documento  di
spesa non sia di importo superiore a euro 1000."; 
    t)  al  fine  di  semplificare  ed  uniformare  le  procedure  di
iscrizione a ruolo delle somme a qualunque titolo dovute all'Istituto
nazionale della Previdenza sociale, compresi i contributi ed i  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n. 462, assicurando in tal  modo  l'unitarieta'  nella
gestione operativa della  riscossione  coattiva  di  tutte  le  somme
dovute all'Istituto, sono introdotte le seguenti disposizioni: 
      1) l'articolo 32-bis del decreto-legge  29  novembre  2008,  n.
185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' abrogato; 
      2) le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122, relative al recupero, tramite avviso di addebito
con valore di titolo esecutivo emesso dagli uffici  dell'INPS,  delle
somme a qualunque titolo dovute all'Istituto, si riferiscono anche ai
contributi e  premi  previdenziali  ed  assistenziali  risultanti  da
liquidazione, controllo e accertamento effettuati dall'Agenzia  delle
entrate in base alle dichiarazioni dei redditi,  fatto  salvo  quanto
disposto dal successivo numero 3); 
      3)  resta  ferma  la  competenza  dell'Agenzia  delle   entrate
relativamente all'iscrizione a  ruolo  dei  contributi  e  dei  premi
previdenziali ed assistenziali  di  cui  al  decreto  legislativo  18
dicembre 1997, n.  462,  nonche'  di  interessi  e  di  sanzioni  per
ritardato o omesso versamento che risultano dovuti: 
        3.1) per gli anni d'imposta 2007 e 2008 in  base  agli  esiti
dei controlli automatici e formali di cui agli articoli  2  e  3  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462; 
        3.2) per gli anni d'imposta 2006 e successivi  in  base  agli
accertamenti notificati entro il 31 dicembre 2009; 
    u) all'articolo 3-bis del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 462, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) al comma 1: 
      1.1) al primo periodo, le parole «se superiori a duemila euro,»
sono soppresse; 
      1.2) al secondo periodo: 
        1.2.1) le parole «Se le somme  dovute  sono  superiori»  sono
sostituite dalle  seguenti:  «Se  l'importo  complessivo  delle  rate
successive alla prima e' superiore»; 
        1.2.2) dopo le parole «comprese quelle a titolo  di  sanzione
in misura piena,» sono inserite le seguenti: «dedotto l'importo della
prima rata,»; 
        1.3) al terzo periodo, dopo  le  parole  «comprese  quelle  a
titolo di sanzione in misura piena» sono  inserite  le  seguenti:  «,
dedotto l'importo della prima rata»; 
      2) il comma 2 e' abrogato; 
      3) al comma 6: 
        3.1) al primo periodo, le parole «, superiori  a  cinquecento
euro,» sono soppresse; 
        3.2) il secondo periodo e' soppresso; 
    v) dopo il comma 6 e'  inserito  il  seguente:  "6-bis.  Le  rate
previste dal  presente  articolo  possono  essere  anche  di  importo
decrescente, fermo restando il numero massimo previsto."; 
    z)  all'articolo  2,  comma  4,  lettera  b),  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole "lire
dieci milioni" sono sostituite con le seguenti "euro 10.000"; 
    aa) all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica  9
dicembre 1996, n. 695, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) al comma 1 le parole  "lire  trecentomila"  sono  sostituite
dalla seguenti: "euro 300,00; 
      2) al comma 6 le parole  "lire  trecentomila"  sono  sostituite
dalla  seguenti:  "euro  300,00"  e  le  parole  "al  comma  5"  sono
sostituitedalle seguenti: "all'articolo 25, primo comma, del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"; 
      3) dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente comma  "6-bis.  Per
le fatture emesse a norma  del  secondo  comma  dell'articolo  17  si
applicano le disposizioni dei commi 1 e 6."; 
    bb) all'articolo 32-ter del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009,  n.
2, sono apportate le seguenti modifiche: 
      1) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Le somme di
cui al comma 1 sono versate entro il giorno 16 del mese di  scadenza.
Se il termine scade di sabato o di giorno festivo  il  versamento  e'
tempestivo se  effettuato  il  primo  giorno  lavorativo  successivo.
Rimangono invariati i termini di scadenza delle somme dovute a titolo
di saldo e di acconto in base alle dichiarazioni annuali, nonche'  il
termine previsto dall'articolo 6, comma 2, della  legge  29  dicembre
1990, n. 405, per  il  pagamento  dell'imposta  sul  valore  aggiunto
dovuta a titolo  di  acconto  del  versamento  relativo  al  mese  di
dicembre".  Le  disposizioni  introdotte  dal  presente   numero   si
applicano a partire dal 1° luglio 2011; 
      2) al comma 3 le parole:  "Ai  versamenti  eseguiti  nel  corso
dell'anno  2008"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Ai  versamenti
relativi ai periodi d'imposta in corso  al  31  dicembre  degli  anni
2008, 2009 e 2010, da eseguire"; sono altresi' soppresse  le  parole:
"previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre  1997,
n. 471, e successive modificazioni,"; 
    cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta
sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi  civili,
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26,
trovano applicazione con riferimento ad  ogni  singolo  contratto  di
somministrazione di gas naturale  per  combustione  per  usi  civili,
indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo
stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di  cui
all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,  sia
con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n.  127-bis)
della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633; 
    dd) al comma 2 dell'articolo  2  del  decreto-legge  24  dicembre
2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla  legge  21febbraio
2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate  le  seguenti
modificazioni: 
      1)  al  primo  periodo,  le  parole  "1°  gennaio  2010"   sono
sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011"; 
      2) al secondo  periodo.,  le  paro1e  "31  ottobre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
      3)  al  terzo  periodo,  le  parole  "'31  ottobre  2010"  sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2012"; 
    ee) i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei valori
di   acquisto   di   partecipazione   non   negoziate   nei   mercati
regolamentati, ovvero, dei valori di acquisto dei terreni edificabili
e con destinazione agricola, di cui agli articoli 5 e 7  della  legge
28 dicembre  2001,  n.  448,  qualora  abbiano  gia'  effettuato  una
precedente rideterminazione del valore  dei  medesimi  beni,  possono
detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la  nuova  rivalutazione
l'importo relativo all'imposta sostitutiva gia' versata. Al fine  del
controllo della legittimita' della detrazione, con  il  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del  modello
di dichiarazione dei redditi, sono individuati  i  dati  da  indicare
nella dichiarazione stessa. 
    ff) i soggetti che non  effettuano  la  detrazione  di  cui  alla
lettera ee) possono chiedere il rimborso  della  imposta  sostitutiva
gia' pagata, ai sensi dell'articolo 38  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e il termine di decadenza
per la richiesta  di  rimborso  decorre  dalla  data  del  versamento
dell'intera  imposta  o  della   prima   rata   relativa   all'ultima
rideterminazione effettuata. L'importo del rimborso non  puo'  essere
comunque   superiore   all'importo   dovuto   in   base    all'ultima
rideterminazione del valore effettuata; 
    gg) le disposizioni di cui alla lettera ff) si applicano anche ai
versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del presente
decreto; nei casi in cui a tale data il termine di decadenza  per  la
richiesta di rimborso risulta essere scaduto, la stessa  puo'  essere
effettuata entro il termine di dodici mesi a decorre  dalla  medesima
data.