Art. 8 
 
                          Impresa e Credito 
 
  1. Per agevolare il reinserimento nel lavoro delle donne  prive  di
un regolare impiego, al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 
276, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 54, comma 1, lettera e), dopo le parole"qualsiasi
eta'" sono aggiunte le seguenti:"prive di un impiego regolarmente 
retribuito da almeno sei mesi"; 
    b) all'articolo 59,  comma  3,  le  parole"  n.  2204/2002  della
Commissione, del 5 dicembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee il 13 dicembre 2002"  sono  sostituite  dalle
seguenti:"n.  800/2008  della  Commissione  ,  del  6  agosto   2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il 9 
agosto 2008". 
  2. Per ampliare il campo di applicazione dei  soggetti  beneficiari
del regime di attrazione europea, al comma  1  dell'articolo  41  del
decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, dopo le  parole  "che  intraprendono  in  Italia  nuove
attivita' economiche" sono inserite le parole ", comprese quelle di 
direzione e coordinamento,". 
  3. Per accelerare la chiusura delle  procedure  di  amministrazione
straordinaria che si protraggono da molti anni si dispone quanto 
segue: 
    a) entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del  presente
decreto, i commissari liquidatori nominati a norma  dell'articolo  1,
comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nelle  procedure  di
amministrazione  straordinaria  disciplinate  dal  decreto-legge   30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3
aprile 1979, n. 95, per le quali non risultino avviate le  operazioni
di chiusura, provvedono a pubblicare un  invito  per  la  ricerca  di
terzi assuntori di concordati  da  proporre  ai  creditori,  a  norma
dell'articolo 214 del regio decreto16 marzo 1942, n. 267,  e  secondo
gli indirizzi impartiti dal Ministero dello sviluppo economico, dando
preferenza alle proposte riguardanti tutte le societa' del gruppo 
poste in amministrazione straordinaria; 
    b) in caso di mancata individuazione  dell'assuntore,  entro  sei
mesi dalla conclusione dei procedimenti di cui al comma che  precede,
il commissario liquidatore avvia la procedura di cui agli articoli 69 
e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270; 
    c) al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate 
le seguenti modifiche : 
      1) dopo l'articolo 50 e' aggiunto il seguente: 
      "Art. 50-bis. (Cessione di azienda o ramo  d'azienda  nell'anno
anteriore la dichiarazione di insolvenza). 1. Nel caso di cessione di
azienda o di ramo d'azienda che  costituisca  l'attivita'  prevalente
dell'impresa cessionaria, in qualsiasi  forma  attuata,  qualora  per
l'impresa cedente e l'impresa cessionaria sia intervenuta,  anche  in
tempi  diversi,  la  dichiarazione  dello  stato  di  insolvenza  con
conseguente apertura della procedura di amministrazione straordinaria
per entrambe, entro un anno dall'avvenuta cessione, l'impresa cedente
risponde in solido con l'impresa cessionaria dei debiti da questa 
maturati fino alla data dell'insolvenza. 
      "2) all'articolo 55, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente 
comma: 
        1-bis. Ai fini dell'applicazione  dell'articolo  50  bis,  il
Ministro dello sviluppo  economico  adotta  le  direttive  idonee  ad
assicurare  che  i  programmi  delle  procedure  siano  coordinati  e
finalizzati alla salvaguardia dell'unita' operativa dei complessi 
aziendali dell'impresa cedente e dell'impresa cessionaria."; 
      3) Gli articoli 50-bis e 55 del decreto  legislativo  8  luglio
1999, n. 270, come modificato dalle precedenti lettere  si  applicano
anche alle procedure di amministrazione  straordinaria  in  corso  di
svolgimento alla data di entrata in vigore della presente 
disposizione." 
      4) l'articolo 47, e' sostituito dal seguente: 
        "1.  L'ammontare  del  compenso  spettante   al   commissario
giudiziale, al commissario straordinario ed ai membri del comitato di
sorveglianza ed i relativi criteri di liquidazione  sono  determinati
con regolamento del Ministro dello sviluppo  economico,  di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze.  I  criteri   di
determinazione del compenso dei Commissari straordinari devono  tener
conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa
e  dei  risultati  conseguiti   dalla   procedura   con   riferimento
all'attuazione  dell'indirizzo  programmatico   prescelto   a   norma
dell'articolo 27, comma  2,  e  del  raggiungimento  degli  obiettivi
fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di  soddisfazione
dei  creditori  e  al  complessivo  costo  della  procedura.  Per  la
liquidazione  del  compenso   ai   commissari   straordinari,   trova
applicazione l'articolo 39, commi 2, 3 e 4 del R.D. 16 marzo 1942, n. 
267" 
      5) il primo comma dell'articolo 56, dopo la lettera d), e' 
aggiunta la seguente: 
        " e) i costi generali e  specifici  complessivamente  stimati
per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso dei 
commissari e del comitato di sorveglianza." . 
  4. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale dei  flussi  di
credito per gli investimenti a medio-lungo termine  delle  piccole  e
medie imprese del Mezzogiorno e sostenere progetti etici nel 
Mezzogiorno, sono apportate le modificazioni che seguono: 
    a) possono  essere  emessi  specifici  Titoli  di  Risparmio  per
l'Economia Meridionale (di  seguito  "Titoli")  da  parte  di  banche
italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad  operare  in
Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario e 
relative disposizioni di attuazione delle Autorita' creditizie. 
    b)  i  Titoli  sono  strumenti  finanziari  aventi  scadenza  non
inferiore a diciotto mesi; sono titoli nominativi ovvero al portatore
e corrispondono interessi con periodicita'  almeno  annuale;  possono
essere sottoscritti da persone fisiche  non  esercenti  attivita'  di
impresa; sono assoggettati alla disciplina del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, Parte III, Titolo II, Capo II, Sezione  I;  non
sono strumenti finanziari subordinati,  irredimibili  o  rimborsabili
previa autorizzazione della Banca d'Italia di  cui  all'articolo  12,
comma 7, del Testo unico bancario, ne' altri strumenti computabili 
nel patrimonio di vigilanza. 
    c) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239
si applicano agli strumenti finanziari di cui  ai  precedenti  commi.
Sugli interessi relativi ai suddetti titoli l'imposta sostitutiva  di
cui all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 239 del 1996  si
applica nella misura del 5 per cento.  Per  i  rapporti  di  gestione
individuale  di  portafoglio  di  cui  all'articolo  7  del   decreto
legislativo 21 novembre 1997, n.  461,  gli  interessi  e  gli  altri
proventi dei titoli di  cui  alla  lettera  a)  non  concorrono  alla
determinazione del risultato della gestione secondo le disposizioni 
di cui alla lettera d) . 
    d) i  Titoli  possono  essere  emessi  per  un  importo  nominale
complessivo massimo di 3 miliardi di euro annui. Il predetto  importo
e' eventualmente modificato entro il 31  gennaio  di  ogni  anno  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non 
regolamentare. 
    e) per ciascun gruppo bancario il limite massimo di emissione  e'
pari al 20 per cento dell'importo nominale complessivo annuo  di  cui
al precedente comma. Per singole  banche  non  facenti  parte  di  un
gruppo bancario, il limite massimo e' del 5 per cento. In ogni  caso,
l'emissione di Titoli di cui ai precedenti commi non puo' superare il
30 per cento del  patrimonio  di  vigilanza  consolidato  del  gruppo
bancario o individuale della banca non facente parte di un gruppo 
bancario. 
    f) con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
natura non regolamentare sono stabilite eventuali ulteriori modalita'
attuative e di monitoraggio dei Titoli di Risparmio per l'Economia 
Meridionale. 
    g) sono abrogati i commi da 178 a 181 dell'articolo 2, della 
legge n. 191 del 2009. 
  5. Per favorire l'operativita' nonche' per garantire la disciplina 
del Fondo di garanzia sono apportate le modifiche che seguono: 
    a) all'articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 
296, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) le parole "del Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 
agosto 1997, n. 266" sono soppresse; 
      2) le parole "vengono soppressi" sono sostituite dalle parole 
"viene soppresso"; 
      3) dopo "il Fondo opera con interventi mirati a facilitare 
operazioni" sono aggiunte le parole "di finanziamento". 
    b) ai fini di una  migliore  finalizzazione  verso  l'accesso  al
credito e lo sviluppo delle piccole e medie imprese degli  interventi
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a)
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche' per  un  utilizzo  piu'
efficiente delle risorse finanziarie  disponibili,  con  decreti  del
Ministro dello  sviluppo  economico  di  concerto  con  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere modificati e  integrati
i criteri e le modalita' per la concessione della garanzia e  per  la
gestione del Fondo di cui al decreto del 31 maggio  1999,  n.  248  e
successivi    decreti    attuativi,    anche    introducendo    delle
differenziazioni in termini di percentuali di finanziamento garantito
e  di  onere  della  garanzia  in  modo  da  meglio   perseguire   le
finalizzazioni sopra  citate.  A  tali  fini,  il  Fondo  puo'  anche
sostenere con garanzia concessa  a  titolo  oneroso  il  capitale  di
rischio investito da fondi comuni di investimento  mobiliari  chiusi.
Le predette modifiche riguardanti il funzionamento del  Fondo  devono
complessivamente assicurare il rispetto degli equilibri di finanza 
pubblica; 
    c) all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il 
comma 361, sono aggiunti i seguenti: 
      "361-bis. Fermo restando quanto previsto dai  commi  358,  359,
360 e 361, fino al cinquanta per cento delle risorse di cui al  comma
354 che risultino inutilizzate al  30  giugno  2011  e,  a  decorrere
dall'anno 2012, al 31 dicembre di ciascun  anno,  sono  destinate  al
finanziamento agevolato delle imprese attraverso l'intermediazione di
enti creditizi con priorita' per quelle di dimensioni piccole e medie
e anche mediante meccanismi di condivisione del rischio creditizio, 
nel rispetto dei seguenti criteri: 
        1) l'intensita' dell'agevolazione per le imprese beneficiarie
non puo' superare la quota di aiuto di Stato definita  «de  minimis»,
di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 
dicembre 2006; 
        2) la durata dei  finanziamenti  agevolati  non  puo'  essere
superiore  a   quindici   anni,   ad   eccezione   delle   iniziative
infrastrutturali, per le quali non puo' essere superiore a trenta 
anni; 
        3) il rimborso delle spese di gestione di cui al comma 360 e'
posto, per il cinquanta per cento, a carico delle imprese 
finanziate." 
      "361-ter. Ai fini del precedente comma sono da intendersi  come
inutilizzate  le  risorse  per  le  quali  non  siano  ancora   state
pubblicate  le  modalita'  attuative  del  procedimento   automatico,
valutativo o negoziale, ovvero, per i  procedimenti  gia'  in  corso,
quelle destinate ad iniziative per le quali non  risulti  avviata  la
relativa valutazione, nonche' quelle  derivanti  da  rimodulazione  o
rideterminazione delle agevolazioni concedibili. Sono da  intendersi,
altresi', come inutilizzate le  risorse  provenienti  da  rientri  di
capitale dei finanziamenti gia'  erogati  e  da  revoche  formalmente
comminate,  che  abbiano  avuto  luogo  nell'anno   precedente,   non
riallocate dal CIPE, ovvero, se riallocate nell'anno precedente,  per
le quali siano verificate le condizioni di cui al periodo 
precedente." 
      "361-quater. Dall'attuazione dei commi 361- bis e 361 - ter non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle finanze possono essere definiti ulteriori 
criteri e modalita' di attuazione degli stessi."; 
    d) all'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108,  le
parole: "aumentato della  meta'."  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"aumentato di un quarto, cui si  aggiunge  un  margine  di  ulteriori
quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso 
medio non puo' essere superiore a otto punti percentuali.". 
    e)  all'articolo  23-bis,   comma   9,   secondo   periodo,   del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo le parole  "societa'  quotate
in mercati regolamentati e" sono aggiunte le seguenti: "alle societa'
da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi 
dell'articolo 2359 del codice civile, nonche'"; 
    f) dopo il comma 2 dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° 
settembre 1993, n. 385 e' aggiunto il seguente comma: 
      "2-bis.  Se  il  cliente  non  e'  un  consumatore,   ne'   una
micro-impresa come definita dall'articolo 1, comma 1, lettera t), del
decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  11,  le  parti  possono
convenire di non applicare, in tutto o in parte, le disposizioni del 
presente articolo.". 
    g) ai fini dell'applicazione del comma  2-bis  dell'articolo  118
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  introdotto  dalla
presente legge, ai contratti in corso alla data di entrata in  vigore
della  presente  decreto  stipulati  con  soggetti  che   non   siano
consumatori o micro-imprese, i soggetti di cui all'articolo  115  del
medesimo  decreto,  entro  il  30  giugno  2011  comunicano,  con  le
modalita'  indicate  al  comma  2  dell'articolo  118   del   decreto
legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  le  modifiche  apportate  ai
contratti medesimi. La  modifica  si  intende  approvata  qualora  il
cliente  non  receda  dal  contratto  entro   sessanta   giorni   dal
ricevimento della comunicazione. Al  cliente  che  ha  esercitato  il
diritto di recesso non possono essere applicati oneri superiori a 
quelli che egli avrebbe sostenuto in assenza di modifica. 
  6. La materia della "rinegoziazione dei contratti di mutuo 
ipotecario" e' regolata come segue : 
    a)  fino  al  31  dicembre  2012  il  mutuatario  che   -   prima
dell'entrata in vigore della presente legge - ha stipulato, o  si  e'
accollato anche a seguito di frazionamento,  un  contratto  di  mutuo
ipotecario di importo originario non superiore a 150 mila  euro,  per
l'acquisto o la ristrutturazione di  unita'  immobiliari  adibite  ad
abitazione, a tasso e a  rata  variabile  per  tutta  la  durata  del
contratto, ha diritto di ottenere dal finanziatore la  rinegoziazione
del mutuo alle condizioni di cui al comma 2  del  presente  articolo,
qualora  al  momento  della   richiesta   presenti   un'attestazione,
rilasciata da soggetto abilitato,  dell'indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) non superiore a 30 mila euro e non abbia 
avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo; 
    b) la rinegoziazione assicura l'applicazione di  un  tasso  annuo
nominale fisso non superiore al tasso  che  si  ottiene  in  base  al
minore tra l'IRS in euro a 10 anni e l'IRS in  euro  di  durata  pari
alla  durata  residua  del  mutuo  ovvero,  se  non  disponibile,  la
quotazione dell'IRS per la durata precedente, riportato alla data  di
rinegoziazione alla pagina ISDAFIX 2 del circuito reuters, maggiorato
di uno spread pari a quello indicato, ai fini della determinazione 
del tasso, nel contratto di mutuo; 
    c) il mutuatario e il  finanziatore  possono  concordare  che  la
rinegoziazione  di  cui  alle  precedenti  lettere   comporti   anche
l'allungamento del piano di rimborso del mutuo per un periodo massimo
di cinque anni, purche' la durata residua del mutuo all'atto della 
rinegoziazione non diventi superiore a venticinque anni; 
    d) le garanzie  ipotecarie  gia'  prestate  a  fronte  del  mutuo
oggetto di rinegoziazione ai sensi del presente  articolo  continuano
ad assistere il rimborso, secondo le modalita' convenute, del  debito
che risulti alla originaria data di scadenza di detto mutuo, senza il
compimento di alcuna formalita' o  annotazione.  Resta  fermo  quanto
previsto dall'articolo  39,  comma  5,  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385. La disposizione di cui al presente  comma  si
applica anche al finanziamento erogato dalla banca al  mutuatario  in
qualita'  di  debitore  ceduto  nell'ambito   di   un'operazione   di
cartolarizzazione con cessione dei crediti  ovvero  di  emissione  di
obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile  1999,
n. 130, al fine di consentire il rimborso del mutuo secondo il  piano
di ammortamento in essere al momento  della  rinegoziazione.  In  tal
caso la banca e' surrogata  di  diritto  nelle  garanzie  ipotecarie,
senza il compimento di alcuna formalita' o annotazione, ma la surroga
ha effetto solo a seguito dell'integrale soddisfacimento del  credito
vantato  dal  cessionario  del  mutuo  oggetto   dell'operazione   di
cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite; 
    e) qualora la banca, al fine di realizzare la  rinegoziazione  di
cui alle lettere precedenti,  riacquisti  il  credito  in  precedenza
oggetto  di  un'operazione  di  cartolarizzazione  con  cessione  dei
crediti ovvero di emissione di obbligazioni  bancarie  garantite,  la
banca  cessionaria  ne  da'  notizia  mediante  pubblicazione   nella
Gazzetta Ufficiale, anche mediante un unico avviso relativo a tutti i
crediti acquistati dallo stesso cedente. I privilegi e le garanzie di
qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque  esistenti  a  favore
del cedente, conservano la loro validita' ed il loro grado  a  favore
della banca cessionaria senza bisogno di alcuna formalita' o 
annotazione. 
  7. Per allineare allo standard europeo l'esercizio del credito sono 
apportate le seguenti modifiche: 
    a) l'articolo 20, comma 1, del Decreto Legislativo 27 gennaio 
2010, n. 11, e' sostituito dal seguente: 
      "1. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore assicura
che dal momento della ricezione dell'ordine l'importo dell'operazione
venga accreditato sul conto del prestatore di  servizi  di  pagamento
del beneficiario entro la fine della giornata  operativa  successiva.
Fino al 1° gennaio 2012 le parti di un contratto per  la  prestazione
di servizi di pagamento possono concordare di applicare un termine di
esecuzione diverso da quello previsto dal  primo  periodo  ovvero  di
fare riferimento al termine indicato dalle regole stabilite  per  gli
strumenti di pagamento dell'area unica dei pagamenti in euro che  non
puo' comunque essere superiore  a  tre  giornate  operative.  Per  le
operazioni di pagamento disposte  su  supporto  cartaceo,  i  termini
massimi di cui ai periodi precedenti possono essere prorogati di una 
ulteriore giornata operativa."; 
    b) al Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, sono apportate le 
seguenti modifiche: 
      1) all'articolo 31 e' aggiunto il seguente comma 3:  "L'assegno
bancario puo' essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto 
dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica."; 
      2) l'articolo 45, comma 1, n. 3), e' sostituito dal seguente: "
con dichiarazione della Banca d'Italia, quale gestore delle stanze di
compensazione o delle attivita' di  compensazione  e  di  regolamento
delle operazioni relative agli assegni, attestante che l'assegno 
bancario, presentato in forma elettronica, non e' stato pagato."; 
      3) all'articolo 61,  e'  aggiunto  il  seguente  comma  3:  "Il
protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati  in
forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma 
elettronica."; 
      4) all'articolo 86, comma 1, e'  aggiunta  la  seguente  ultima
frase: "All'assegno circolare si applica altresi' la disposizione 
dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, comma 3."; 
    c) le copie informatiche di  assegni  cartacei  sostituiscono  ad
ogni effetto di legge gli originali da cui sono  tratte  se  la  loro
conformita' all'originale  e'  assicurata  dalla  banca  negoziatrice
mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle
disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi delle 
successive lettere d) ed e); 
    d) con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro  12  mesi  dall'entrata  in
vigore della  presente  legge,  il  Ministro  dell'Economia  e  delle
Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalita' attuative 
delle disposizioni di cui alle precedenti lettere b) e c); 
    e)  la  Banca  d'Italia,  entro  12  mesi   dall'emanazione   del
regolamento  di  cui  alla  lettera  d),   disciplina   con   proprio
regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni 
di cui alle precedenti lettere e del regolamento ministeriale; 
    f) le modifiche al Regio Decreto,  21  dicembre,  1933,  n.  1736
entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del regolamento della Banca 
d'Italia di cui alla lettera e); 
  8. Per semplificare le operazioni di  portabilita'  dei  mutui,  al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le 
seguenti modifiche: 
    a) il comma 6 dell'articolo 40-bis e' sostituito dal seguente: 
      "6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai
mutui e ai finanziamenti, anche non fondiari, concessi da  banche  ed
intermediari finanziari, ovvero concessi da enti di previdenza 
obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti."; 
    b) al comma 2 dell'articolo 120-ter del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993 n. 385 le parole "e quelle contenute nell'articolo 
40-bis" sono soppresse. 
    c) l'articolo 120-quater e' modificato nel modo seguente: 
      1) al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio  di  concerto
con il Ministero della giustizia, sono stabilite specifiche modalita' 
di presentazione, per via telematica, dell'atto di surrogazione."; 
      2) il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
        "7. Nel caso in cui la surrogazione di cui al comma 1 non  si
perfezioni entro il termine di trenta giorni  lavorativi  dalla  data
della richiesta al finanziatore originario di avvio  delle  procedure
di collaborazione da parte del mutuante surrogato poste in  essere  a
seguito dell'adozione da parte  di  quest'ultimo  della  delibera  di
mutuo, il finanziatore originario e' tenuto a risarcire il cliente in
misura pari all'uno per cento del debito  residuo  del  finanziamento
per ciascun mese o frazione  di  mese  di  ritardo.  Resta  ferma  la
possibilita' per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante
surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso 
imputabili."; 
      3) al comma 9, dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
        a-bis)  si  applicano  ai  soli  contratti  di  finanziamento
conclusi da intermediari bancari e finanziari con persone  fisiche  o
micro-imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera t), 
del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.11; 
    d) l'articolo 161, comma 7-quater e' modificato nel modo 
seguente: 
      1) le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 
3"; 
      2) dopo il periodo: "A tal fine, la  quietanza  rilasciata  dal
finanziatore originario e il contratto  stipulato  con  il  creditore
surrogato sono forniti  al  notaio  per  essere  prodotti  unitamente
all'atto  di  surrogazione.",  e'  aggiunto  il  seguente:  "Con   il
provvedimento  di  cui  al  comma  3  dell'articolo  120-quater  sono
stabilite le modalita' con cui la quietanza, il contratto e l'atto di
surrogazione sono presentati al conservatore al fine 
dell'annotazione.". 
  9. All'articolo  32  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il comma 2 e' abrogato; 
    b) il comma 3 e' sostituito dai  seguenti:  "3.  Le  disposizioni
degli articoli 6, 8 e 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n.  351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
trovano applicazione, in ogni caso, per i fondi partecipati 
esclusivamente da uno o piu' dei seguenti partecipanti: 
      a) Stato o ente pubblico; 
      b) Organismi d'investimento collettivo del risparmio; 
      c) Forme di previdenza complementare nonche' enti di previdenza 
obbligatoria; 
      d) Imprese di assicurazione, limitatamente agli investimenti 
destinati alla copertura delle riserve tecniche; 
      e) Intermediari bancari e finanziari assoggettati a forme di 
vigilanza prudenziale; 
      f) Soggetti  e  patrimoni  indicati  nelle  precedenti  lettere
costituiti all'estero in paesi o territori che consentano uno scambio
d'informazioni finalizzato ad individuare i beneficiari effettivi del
reddito o del risultato della gestione e  sempreche'  siano  indicati
nel decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di  cui
all'articolo 168-bis, comma 1, del  Testo  unico  delle  imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917; 
      g)  enti   privati   residenti   in   Italia   che   perseguano
esclusivamente le finalita' indicate nell'articolo 1, comma 1,  lett.
c-bis) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153 nonche' societa' residenti 
in Italia che perseguano esclusivamente finalita' mutualistiche; 
      h)  veicoli  costituiti  in  forma  societaria  o  contrattuale
partecipati in misura superiore al 50 per cento dai soggetti indicati 
nelle precedenti lettere. 
  3-bis. Ferma restando l'applicazione degli articoli 6, 8  e  9  del
decreto-legge  25   settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, ai fondi diversi
da quelli di cui al  comma  3,  i  redditi  conseguiti  dal  fondo  e
rilevati nei rendiconti di gestione sono imputati per trasparenza  ai
partecipanti,  diversi  dai  soggetti  indicati  nel  comma  3,   che
possiedono quote di partecipazione in misura superiore al 5 per cento
del patrimonio del fondo. La percentuale di partecipazione  al  fondo
e' rilevata al termine del periodo  d'imposta  o,  se  inferiore,  al
termine del periodo di gestione del fondo, in proporzione alle  quote
di partecipazione da essi detenute.  Ai  fini  della  verifica  della
percentuale  di  partecipazione  nel  fondo  si  tiene  conto   delle
partecipazioni detenute direttamente o indirettamente per il  tramite
di societa' controllate, di  societa'  fiduciarie  o  per  interposta
persona.  Il   controllo   societario   e'   individuato   ai   sensi
dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del  codice  civile  anche
per le partecipazioni possedute da soggetti diversi  dalle  societa'.
Si tiene altresi' conto delle partecipazioni  imputate  ai  familiari
indicati nell'articolo 5, comma 5, del Testo unico delle imposte  sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917. Il partecipante e' tenuto ad attestare alla societa' di
gestione del  risparmio  la  percentuale  di  possesso  di  quote  di
partecipazioni detenute ai sensi del presente comma. Per  i  soggetti
che possiedono quote di partecipazione in misura non superiore  al  5
per cento, individuate con  i  criteri  di  cui  al  presente  comma,
nonche' per i soggetti elencati nel comma 3, resta fermo il regime di
imposizione dei proventi di cui all'articolo 7 del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 
novembre 2001, n. 410."; 
    c) il comma 4 e' sostituito dai seguenti: "4. I redditi dei fondi
imputati ai sensi del comma  3-bis  concorrono  alla  formazione  del
reddito  complessivo   del   partecipante   indipendentemente   dalla
percezione e proporzionalmente alla sua quota  di  partecipazione.  I
medesimi redditi, se  conseguiti  da  soggetti  non  residenti,  sono
soggetti in ogni caso ad una ritenuta a titolo d'imposta del  20  per
cento, con le modalita' di cui all'articolo 7  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410, al momento della loro corresponsione. In  caso
di cessione, le quote di partecipazione indicate nel comma 3-bis sono
assimilate  alle  quote  di  partecipazione  in  societa'   ed   enti
commerciali indicati nell'articolo 5 del testo  unico  delle  imposte
sui redditi di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917.  Ai  fini  della  determinazione  dei  redditi
diversi  di  natura  finanziaria   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 68, comma  3,  del  citato  testo  unico.  In  caso  di
cessione, il costo e' aumentato  o  diminuito,  rispettivamente,  dei
redditi e delle perdite  imputati  ai  partecipanti  ed  e'  altresi'
diminuito, fino a concorrenza degli risultati di  gestione  imputati,
dei proventi distribuiti ai partecipanti.  Relativamente  ai  redditi
imputati ai soggetti residenti ai sensi del  presente  comma  non  si
applica la ritenuta  di  cui  all'articolo  7  del  decreto-legge  25
settembre 2001, n. 351 convertito con modificazioni nella legge 23 
novembre 2001, n. 410. 
  4-bis. I partecipanti, diversi da quelli indicati nel comma 3,  che
alla data del 31 dicembre 2010 detenevano una quota di partecipazione
al fondo superiore al 5 per cento, determinata con i criteri  di  cui
al comma 3-bis, sono tenuti a  corrispondere  un'imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi del 5 per  cento  del  valore  medio  delle
quote  possedute  nel  periodo  d'imposta  risultante  dai  prospetti
periodici  redatti  nel  periodo  d'imposta   2010.   Il   costo   di
sottoscrizione o di acquisto  delle  quote  e'  riconosciuto  fino  a
concorrenza dei valori che hanno concorso alla formazione della  base
imponibile per  l'applicazione  dell'imposta  sostitutiva.  Eventuali
minusvalenze realizzate non sono fiscalmente rilevanti. L'imposta  e'
versata dal partecipante con le modalita' e nei termini previsti  per
il versamento a saldo delle imposte  risultanti  dalla  dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta 2011. L'imposta puo' essere
versata  a  cura  della  societa'  di  gestione   del   risparmio   o
dell'intermediario depositario  delle  quote  in  due  rate  di  pari
importo, rispettivamente, entro il 16 dicembre 2011 ed  entro  il  16
giugno 2012. A tal fine  il  partecipante  e'  tenuto  a  fornire  la
provvista. In mancanza, la societa' di gestione  del  risparmio  puo'
effettuare la liquidazione parziale della quota per l'ammontare 
necessario al versamento dell'imposta."; 
    d)  il  comma  5  e'  sostituito   dal   seguente:   "5.   Previa
deliberazione dell'assemblea dei partecipanti, per i fondi  che  alla
data del 31  dicembre  2010  presentavano  un  assetto  partecipativo
diverso da quello  indicato  nel  comma  3  e  nei  quali  almeno  un
partecipante  deteneva  quote  per  un   ammontare   superiore   alla
percentuale indicata nel comma 3-bis, la  societa'  di  gestione  del
risparmio puo' altresi' deliberare  entro  il  31  dicembre  2011  la
liquidazione del fondo comune d'investimento. In tal caso la societa'
di gestione del risparmio preleva, a titolo  di  imposta  sostitutiva
delle imposte sui redditi, un ammontare  pari  al  7  per  cento  del
valore netto  del  fondo  risultante  dal  prospetto  redatto  al  31
dicembre 2010. L'imposta e' versata dalla societa'  di  gestione  del
risparmio nella misura del 40 per cento entro il 31 marzo 2012  e  la
restante parte in due rate di pari  importo  da  versarsi,  la  prima
entro il 31 marzo 2013 e la  seconda  entro  il  31  marzo  2014.  La
liquidazione deve essere conclusa nel termine massimo di cinque anni. 
Sui risultati conseguiti dal 1° gennaio 2011 e fino alla  conclusione
della liquidazione la societa'  di  gestione  del  risparmio  applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi  e  dell'IRAP  nella
misura del 7 per cento. Non si applicano le  disposizioni  dei  commi
3-bis e 4-bis. L'imposta sostitutiva e'  versata  dalla  societa'  di
gestione del risparmio il 16 febbraio dell'anno successivo rispetto a 
ciascun anno di durata della liquidazione."; 
    e) il primo periodo del comma 5-bis e' sostituito  dal  seguente:
"Nell'ipotesi indicata nel comma 5 non si applica la ritenuta di  cui
all'articolo  7  del  decreto-legge  25  settembre  2001,   n.   351,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.  410,
e successive modificazioni e i proventi non sono  imponibili  fino  a
concorrenza dell'ammontare assoggettato all'imposta sostitutiva di 
cui al comma 5."; 
    f) il comma 9 e' sostituito dal seguente: "9.  Con  provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite  le  modalita'
di attuazione delle disposizioni contenute nei commi 3-bis, 4, 4-bis 
e 5.". 
  10. L'articolo 239 del decreto legislativo 10 febbraio 2005 n.  30,
come modificato dal comma 1 dell'articolo 123 del decreto legislativo 
13 agosto 2010 n. 131, e' sostituito dal seguente: 
    "La  protezione  accordata  ai  disegni  e   modelli   ai   sensi
dell'articolo 2,  n.  10),  della  legge  22  aprile  1941,  n.  633,
comprende anche le opere del disegno industriale  che,  anteriormente
alla data del 19 aprile 2001, erano divenute di  pubblico  dominio  a
seguito della cessazione degli effetti della registrazione.  Tuttavia
i terzi che avevano fabbricato o commercializzato,  nei  dodici  mesi
anteriori al 19 aprile 2001, prodotti realizzati in  conformita'  con
le opere del disegno industriale allora divenute di pubblico  dominio
a seguito  della  scadenza  degli  effetti  della  registrazione  non
rispondono della violazione del diritto d'autore compiuta proseguendo
questa attivita' anche dopo tale data, limitatamente ai  prodotti  da
essi fabbricati o acquistati prima del 19 aprile 2001 e a  quelli  da
essi fabbricati nei cinque anni successivi  a  tale  data  e  purche'
detta attivita' si sia mantenuta nei limiti anche quantitativi del 
preuso.". 
  11.  Al  fine  di  agevolare  l'applicazione   delle   disposizioni
contenute nel regolamento (CE) 1290/2005, relativo  al  finanziamento
della politica  agricola  comune  ed  in  particolare  dei  pagamenti
diretti  agli  agricoltori,  in  conformita'  all'articolo   46   del
Regolamento (CE) 1782/2003 e agli articoli 25 e  27  del  Regolamento
(CE) n.795/2004, e' consentita la cessione dei relativi crediti  agli
Istituti finanziari a condizione  che  l'operazione  finanziaria  sia
contabilizzata come sconto di credito tra soggetti privati, in deroga
al  comma  2  dell'articolo  2  del  Decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 24 dicembre 1974, n.727, pubblicato su Gazzetta 
Ufficiale n. 30 del 31 gennaio 1975. 
 
  12. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, con decreto del Ministro delle  politiche  agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono definite le modalita'  di  cessione  dei  crediti
derivanti  dai  finanziamenti   della   Politica   Agricola   Comune,
assicurando l'assenza  di  effetti  negativi  sui  saldi  di  finanza
pubblica.