Art. 9 
 
 
                           Scuola e merito 
 
  1. Al fine di qualificare e rendere tempestiva  l'individuazione  e
l'attuazione  di  iniziative  e  progetti  strategici  di   rilevante
interesse per la promozione ed attuazione di investimenti in  materia
di ricerca scientifica e tecnologica e sviluppo  sperimentale,  anche
coordinati  o  integrabili  con   analoghe   iniziative   di   natura
prevalentemente industriale, nonche' per concorrere sul  piano  della
ricerca alla attrazione  di  investimenti  e  alla  realizzazione  di
progetti di sviluppo o di infrastrutture  tecnologiche  di  rilevanti
dimensioni a beneficio della comunita' scientifica, accademica e  per
il rafforzamento della struttura produttiva  del  Paese,  soprattutto
nelle aree svantaggiate e in quelle  del  Mezzogiorno,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  e'  autorizzato  a
stipulare appositi contratti di programma per la ricerca con soggetti
pubblici e privati, anche in forma associata, nonche' con  distretti,
denominati "Contratti di programma per la Ricerca Strategica", per la
realizzazione di  interventi  oggetto  di  programmazione  negoziata,
secondo le modalita' previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 297, individuando regole e  procedure  uniformi  ed  eventualmente
innovative per la piu' efficace e  speditiva  attuazione  e  gestione
congiunta degli interventi, nonche' per il monitoraggio e la verifica
dei risultati.  La  disposizione  contenuta  nel  presente  comma  e'
consentita  anche   agli   accordi   di   programma   gia'   previsti
dall'articolo 13 della citata legge 27 luglio 1999, n. 297. 
  2. Con decreto ministeriale di natura non regolamentare,  ai  sensi
dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  27  luglio  1999,  n.  297
possono essere introdotte disposizioni volte  a  stabilire  ulteriori
modalita' e termini di regolamentazione dello  strumento  di  cui  al
comma 1, anche  in  deroga  alla  vigente  normativa  in  materia  di
programmazione negoziata. 
  3. E' istituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti  del  codice
civile, la Fondazione per il Merito (di seguito "Fondazione") per  la
realizzazione degli obiettivi di interesse pubblico del Fondo per  il
merito di cui all'articolo 4 della legge 30  dicembre  2010,  n.  240
nonche' con lo scopo di promuovere la  cultura  del  merito  e  della
qualita' degli apprendimenti nel sistema  scolastico  e  nel  sistema
universitario. Per il raggiungimento dei propri scopi  la  Fondazione
instaura  rapporti  con  omologhi  enti  ed  organismi  in  Italia  e
all'estero. Puo' altresi' svolgere funzioni connesse con l'attuazione
di programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali dell'Unione
europea, ai sensi della vigente normativa comunitaria. 
  4.  Sono   membri   fondatori   della   Fondazione   il   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e delle  ricerca  ed  il  Ministero
dell'economia e delle finanze, ai quali viene inoltre  attribuita  la
vigilanza sulla Fondazione medesima. 
    
  5. Lo statuto  della  Fondazione,  e'  approvato  con  decreto  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro della gioventu'. Lo statuto disciplina, inoltre:
    a) la partecipazione alla Fondazione di  altri  enti  pubblici  e
privati  nonche'  le  modalita'  con  cui   tali   soggetti   possono
partecipare  finanziariamente  allo  sviluppo  del   fondo   di   cui
all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
    b) l'istituzione e il funzionamento di  un  comitato  consultivo,
formato  da  rappresentanti  dei  Ministeri,  dei  donatori  e  degli
studenti, questi  ultimi  designati  dal  Consiglio  nazionale  degli
studenti universitari (CNSU), senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
finanza pubblica.
  Il decreto di cui al presente comma individua inoltre il contributo
massimo richiesto agli studenti per la partecipazione alle prove, con
l'esenzione per gli studenti privi di mezzi, nonche' le modalita'  di
predisposizione e svolgimento delle stesse.

6. Alla Fondazione e' affidata la gestione del Fondo per il  merito
di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre  2010,  n.  240,  sulla
base di un'apposita convenzione stipulata con i  ministeri  vigilanti
con  oneri  a  carico  del  Fondo.  Con  atti  del   proprio   organo
deliberante, la Fondazione disciplina, tra le altre materie:
a) i criteri e le modalita' di restituzione della quota di cui al
comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.
240, prevedendo una graduazione  della  stessa  in  base  al  reddito
percepito nell'attivita' lavorativa;
b) le caratteristiche, l'ammontare dei premi e dei buoni  di  cui
all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e i criteri e  le
modalita' per la loro eventuale differenziazione;
c)  i  criteri  e  le  modalita'  di  utilizzo  del  Fondo  e  la
ripartizione delle risorse del Fondo stesso tra  le  destinazioni  di
cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
d) la predisposizione di  idonee  iniziative  di  divulgazione  e
informazione, nonche' di  assistenza  a  studenti  e  universita'  in
merito alle modalita' di accesso agli interventi di cui  al  presente
articolo;
e)  le  modalita'   di   monitoraggio,   con   idonei   strumenti
informatici,  della  concessione  dei  premi,   dei   buoni   e   dei
finanziamenti, del rimborso degli  stessi,  nonche'  dell'esposizione
del fondo.
Gli atti di cui al  presente  comma  sono  trasmessi  entro  cinque
giorni al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e si intendono  approvati  trascorsi  trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione senza che siano stati formulati rilievi.

  7. In attuazione dell'articolo 4 della legge 30 dicembre  2010,  n.
240, la Fondazione recepisce e  si  conforma  con  atti  del  proprio
organo  deliberante  alle  direttive  emanate  mediante  decreti  del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della   ricerca   di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Alla Fondazione viene demandato il coordinamento operativo della
somministrazione delle prove nazionali standard previste dal comma  1
dell'articolo 4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  la  cui
realizzazione e' affidata alle istituzioni del Sistema  nazionale  di
valutazione di cui all'articolo 2, comma 4-undevicies della legge  26
febbraio 2011, n. 10 di conversione  del  decreto-legge  29  dicembre
2010, n. 225.
9. Fermo quanto indicato al  successivo  comma  14,  il  patrimonio
della Fondazione  puo'  inoltre  essere  costituito  da  apporti  dei
Ministeri fondatori ed incrementato da ulteriori apporti dello Stato,
nonche' dalle risorse provenienti da ulteriori  soggetti  pubblici  e
privati. La Fondazione potra', altresi', avere accesso  alle  risorse
del Programma Operativo  Nazionale  "Ricerca  e  Competitivita'  Fesr
2007/2013" e di altri programmi cofinanziati  dai  Fondi  strutturali
europei, nel rispetto della normativa  comunitaria  vigente  e  degli
obiettivi specifici dei programmi  stessi.  Alla  Fondazione  possono
essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e
del patrimonio indisponibile dello Stato. Il trasferimento di beni di
particolare valore artistico e storico e' effettuato di intesa con il
Ministero per i beni e le  attivita'  culturali  e  non  modifica  il
regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del
codice civile, dei beni demaniali trasferiti.
10. Ai soli fini del perseguimento degli scopi e degli obiettivi di
cui  all'articolo  4  della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,  la
Fondazione e' autorizzata  a  concedere  finanziamenti  e  rilasciare
garanzie ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1 della legge  30
dicembre 2010,  n.  240.  A  dette  attivita'  non  si  applicano  le
disposizioni di cui al Titolo V del decreto legislativo  1  settembre
1993, n. 385. I suddetti finanziamenti integrano i requisiti  di  cui
all'articolo 5, comma 7, lettera a) e comma 24, del decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269,  convertito,  con  modificazioni,  in  legge,
dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
11. Al fine di costituire il patrimonio  della  Fondazione  nonche'
per  la  realizzazione  dello  scopo  della  fondazione,  i  soggetti
fondatori di fondazioni di interesse nazionale, nonche' gli  enti  ad
essi succeduti, possono  disporre  la  devoluzione  di  risorse  alla
Fondazione.
12. Tutti gli atti connessi alle operazioni di  costituzione  della
Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa  sono  esclusi
da  ogni  tributo  e  diritto  e  vengono  effettuati  in  regime  di
neutralita' fiscale.
13. Nel caso in cui il beneficiario dei buoni di studio di  cui  al
comma 1, lettera b), dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n.
240 non ottemperi ai versamenti previsti, la  Fondazione  procede  al
recupero della somma dovuta, avvalendosi  anche  della  procedura  di
riscossione  coattiva  mediante  ruolo  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602 e  dell'articolo
17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
14. La restituzione della quota di cui  al  comma  1,  lettera  b),
dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240  avviene  anche
attraverso le modalita' di cui al titolo II  ed  al  titolo  III  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1950,  n.  180,  e
successive modifiche. La disposizione di cui all'articolo  54,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n.
180, e  successive  modifiche  non  si  applica  alle  operazioni  di
restituzione della quota di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo
4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
15. Per l'attuazione dei commi dal 3 al 14 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 9 milioni  di  euro,a  favore
del fondo di cui all'articolo 4, comma 1,  della  legge  31  dicembre
2010, n. 240, e di 1 milione di euro, per la costituzione  del  fondo
di dotazione della Fondazione. A favore della Fondazione, e' altresi'
autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno
2012.
16. All'articolo 4 della  legge  30  dicembre  2010,  n.  240  sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono soppresse le lettere c), d), i), l) ed m)
b) i commi 5 e 9 sono soppressi.

  17.  Per  garantire  continuita'  nella  erogazione  del   servizio
scolastico e educativo e conferire il  maggiore  possibile  grado  di
certezza  nella  pianificazione  degli  organici  della  scuola,  nel
rispetto degli obiettivi programmati di finanza pubblica, in esito ad
una specifica sessione negoziale concernente  interventi  in  materia
contrattuale per il personale della Scuola, che assicuri il  rispetto
del criterio di invarianza  finanziaria,  con  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,   nel   rispetto   degli
obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, e'  definito  un
piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato, di  personale
docente, educativo ed ATA, per gli anni  2011-2013,  sulla  base  dei
posti  vacanti  e  disponibili  in  ciascun  anno,   delle   relative
cessazioni del predetto personale e degli  effetti  del  processo  di
riforma previsto dall'articolo 64 della legge 6 agosto 2008, n.  133;
il  piano  puo'  prevedere  la  retrodatazione  giuridica   dall'anno
scolastico 2010 - 2011di quota parte delle  assunzioni  di  personale
docente e ATA sulla base dei posti vacanti e disponibili relativi  al
medesimo anno scolastico 2010 -  2011,  fermo  restando  il  rispetto
degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica.  Il  piano
e'   annualmente   verificato    dal    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  d'intesa   con   il   Ministero
dell'economia e delle finanze e con  il  Ministero  per  la  pubblica
amministrazione ed innovazione ai fini di eventuali rimodulazioni che
si  dovessero  rendere   necessarie,   fermo   restando   il   regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma
3  bis,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.   449   e   successive
modificazioni.
  18. All'articolo 10 del decreto legislativo 6  settembre  2001,  n.
368, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente: "4-bis.  Stante  quanto
stabilito dalle disposizioni di cui alla legge 3 maggio 1999, n. 124,
sono  altresi'  esclusi  dall'applicazione  del  presente  decreto  i
contratti a tempo determinato stipulati  per  il  conferimento  delle
supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessita'  di
garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo
anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA  con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato  ed  anche  determinato.  In
ogni caso non si applica l'articolo  5,  comma  4-bis,  del  presente
decreto.".
  19. Il termine di cui all'articolo 4, commi  1  e  2,  del  decreto
legge 3 luglio 2001, n. 255,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333 e' fissato al 31 agosto di ciascun anno.

20. Il primo periodo dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge  7
aprile 2004, n. 97, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
giugno 2004, n. 143,  e'  cosi'  modificato  "a  decorrere  dall'anno
scolastico 2011/2012 l'aggiornamento delle graduatorie,  divenute  ad
esaurimento in forza dall'articolo 1,  comma  605,  lett.  c),  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' effettuato con cadenza triennale e
con possibilita' di trasferimento in un'unica provincia".

  21. L'articolo 399, comma 3,  del  decreto  legislativo  16  aprile
1994, n. 297, cosi' come modificato dal primo  periodo  dell'articolo
1, comma 1, della legge 3 maggio 1999,  n.  124,  e'  sostituito  dal
seguente "i docenti  destinatari  di  nomina  a  tempo  indeterminato
decorrente  dall'anno  scolastico  2011/2012  possono   chiedere   il
trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in  altra
provincia dopo cinque anni di effettivo servizio nella  provincia  di
titolarita'.".