Art. 2 
 
 
                             Definizione 
 
  1.  Si  definiscono  prodotti  ortofrutticoli  di  quarta  gamma  i
prodotti ortofrutticoli destinati  all'alimentazione  umana  freschi,
confezionati e pronti per il consumo  che,  dopo  la  raccolta,  sono
sottoposti  a  processi  tecnologici  di  minima   entita'   atti   a
valorizzarli seguendo le buone  pratiche  di  lavorazione  articolate
nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale  monda  e  taglio,
lavaggio, asciugatura e  confezionamento  in  buste  o  in  vaschette
sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.