Art. 3 
 
 
                  Procedure di commercializzazione 
 
  1.  I  prodotti  ortofrutticoli  di  quarta  gamma  possono  essere
confezionati singolarmente o in miscela, in contenitori di peso e  di
dimensioni diversi. E' consentita l'eventuale aggiunta, in  quantita'
percentualmente limitata definita dal decreto di cui all'articolo  4,
di ingredienti di origine vegetale non freschi o secchi. 
  2.  I  prodotti  ortofrutticoli  di  quarta  gamma  possono  essere
distribuiti  lungo   l'intera   filiera   distributiva   o   mediante
distributori  automatici,  purche'  siano  rispettati   i   parametri
stabiliti dal decreto di cui all'articolo 4.