Art. 4 
 
 
                     Disposizioni di attuazione 
 
  1. In linea con la normativa comunitaria in  materia,  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro della salute e con il Ministro dello  sviluppo  economico  e
d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con
proprio decreto, da emanare entro tre mesi dalla data di  entrata  in
vigore  della  presente   legge,   i   parametri   chimico-fisici   e
igienico-sanitari  del   ciclo   produttivo,   del   confezionamento,
individuando le misure da  introdurre  progressivamente  al  fine  di
utilizzare imballaggi ecocompatibili secondo i criteri fissati  dalla
normativa comunitaria  e  dalle  norme  tecniche  di  settore,  della
conservazione e della distribuzione dei  prodotti  ortofrutticoli  di
quarta gamma e i requisiti qualitativi minimi, anche sulla base delle
norme di cui all'allegato I al regolamento (CE)  n.  1580/2007  della
Commissione, del 21 dicembre 2007,  e  successive  modificazioni,  in
quanto  compatibili,  nonche'  le  informazioni  che  devono   essere
riportate sulle confezioni a tutela del consumatore. 
  2. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 13 maggio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                                dei Ministri 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano