Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
  a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da  un
involucro prevalentemente in gomma e destinati a  contenere  aria  in
pressione; 
  b) pneumatici fuori uso (PFU): gli  pneumatici,  rimossi  dal  loro
impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore  si
disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di  disfarsi  e  che  non  sono
fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo; 
  c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici  nuovi,
sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono
fatti oggetto per la prima volta di cessione  nel  mercato  nazionale
del  ricambio,  a  qualsiasi   titolo,   mediante   atto   idoneo   e
documentabile; 
  d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona  fisica  o
giuridica che immette per la prima volta sul  mercato  pneumatici  da
impiegare come ricambio; 
  e) gestione: le attivita' per assicurare, anche in forma indiretta,
la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento
degli  PFU,  nonche'  l'attivita'   di   controllo   sulle   predette
operazioni; 
  f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, a
qualsiasi stadio del processo, attivita' di gestione degli PFU; 
  g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica  o
giuridica che li detiene; 
  h) generatore  degli  PFU:  la  persona  fisica  o  giuridica  che,
nell'esercizio della sua attivita' imprenditoriale, genera PFU; 
  i) ricambio: l'attivita' di sostituzione sul  territorio  nazionale
degli pneumatici sul veicolo, con  esclusione  degli  pneumatici  che
vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione; 
  l) autorita' competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (MATTM) - Direzione generale per la tutela  del
territorio e delle risorse idriche; 
  m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente  alla
data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto; 
  n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in  fattura  o
ricevuta fiscale o scontrino fiscale; 
    o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini  del  presente
regolamento sono classificati secondo la tabella di cui  all'allegato
E,  le  cui  modifiche  e  aggiornamenti  sono  adottati   da   parte
dell'autorita' competente  contestualmente  all'approvazione  annuale
del contributo di cui all'articolo 5.