Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto, si intende per: a) pneumatici: componenti delle ruote dei veicoli costituiti da un involucro prevalentemente in gomma e destinati a contenere aria in pressione; b) pneumatici fuori uso (PFU): gli pneumatici, rimossi dal loro impiego a qualunque punto della loro vita, dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi e che non sono fatti oggetto di ricostruzione o di successivo riutilizzo; c) immissione sul mercato: il momento in cui gli pneumatici nuovi, sia prodotti che importati, e usati provenienti da importazione, sono fatti oggetto per la prima volta di cessione nel mercato nazionale del ricambio, a qualsiasi titolo, mediante atto idoneo e documentabile; d) produttore o importatore degli pneumatici: la persona fisica o giuridica che immette per la prima volta sul mercato pneumatici da impiegare come ricambio; e) gestione: le attivita' per assicurare, anche in forma indiretta, la raccolta, il trasporto, la selezione, il recupero e lo smaltimento degli PFU, nonche' l'attivita' di controllo sulle predette operazioni; f) gestore degli PFU: la persona fisica o giuridica che effettua, a qualsiasi stadio del processo, attivita' di gestione degli PFU; g) detentore degli PFU: il generatore di PFU o la persona fisica o giuridica che li detiene; h) generatore degli PFU: la persona fisica o giuridica che, nell'esercizio della sua attivita' imprenditoriale, genera PFU; i) ricambio: l'attivita' di sostituzione sul territorio nazionale degli pneumatici sul veicolo, con esclusione degli pneumatici che vengono montati sui veicoli per la prima immatricolazione; l) autorita' competente: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) - Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche; m) stock storico: qualsiasi stoccaggio degli PFU preesistente alla data di entrata in vigore degli obblighi di cui al presente decreto; n) fattura: documento fiscale di vendita consistente in fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale; o) tipologie di pneumatici: gli pneumatici ai fini del presente regolamento sono classificati secondo la tabella di cui all'allegato E, le cui modifiche e aggiornamenti sono adottati da parte dell'autorita' competente contestualmente all'approvazione annuale del contributo di cui all'articolo 5.