Art. 3 
 
 
     Obblighi del produttore e dell'importatore degli pneumatici 
 
  1. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento i produttori e gli importatori degli  pneumatici
sono tenuti a raccogliere e gestire annualmente quantita' di PFU  (di
qualsiasi marca) almeno equivalenti alle quantita' di pneumatici  che
hanno immesso nel mercato nazionale  del  ricambio  nell'anno  solare
precedente, fermo restando quanto previsto dall'articolo  9,  dedotta
la quota di pertinenza degli pneumatici usati ceduti  all'estero  per
riutilizzo o carcasse cedute all'estero per ricostruzione,  calcolata
sulla base dei dati ISTAT e in proporzione alle rispettive  quote  di
immissione nel mercato nazionale. 
  2. Entro il 31  maggio  di  ogni  anno  e'  fatto  obbligo  a  ogni
produttore o  importatore  di  dichiarare  all'autorita'  competente,
mediante il modulo di cui all'allegato A, la quantita' e le tipologie
degli pneumatici immessi sul mercato del  ricambio  nell'anno  solare
precedente. 
  3. Entro il 31  maggio  di  ogni  anno  e'  fatto  obbligo  a  ogni
produttore o  importatore  di  dichiarare  all'autorita'  competente,
mediante il modulo di cui all'allegato B, le quantita', le  tipologie
e le destinazioni di recupero o smaltimento degli PFU provenienti dal
mercato del ricambio e  gestiti  nell'anno  solare  precedente  e  di
inviare alla stessa autorita' un rendiconto economico completo  della
gestione. 
  4. Fermi restando gli obblighi di comunicazione  di  cui  ai  commi
precedenti, il produttore o l'importatore puo' gestire  gli  PFU  sia
direttamente sia attraverso gestori autorizzati di PFU. Nel  caso  in
cui il produttore o l'importatore gestisce gli PFU attraverso gestori
autorizzati, invia apposita dichiarazione  all'autorita'  competente,
utilizzando il modulo di cui all'allegato C,  entro  il  30  novembre
dell'anno precedente. La  durata  dell'incarico  al  gestore  ha  una
durata non inferiore ad un anno solare. 
  5. Produttori e importatori danno preferenza alla presa  in  carico
di PFU generati nel mercato del ricambio successivamente alla data di
entrata in vigore del  presente  regolamento;  pur  tuttavia,  PFU  e
prodotti derivati dalla loro frantumazione, facenti  parte  di  stock
storici e provenienti sia da operazioni di ricambio degli  pneumatici
che da demolizione di veicoli effettuate prima dell'entrata in vigore
del presente regolamento, possono essere utilizzati  a  copertura  di
eventuali quantitativi mancanti rispetto ai  dati  provenienti  dalla
rendicontazione dell'anno precedente. Le  societa'  consortili  hanno
l'obbligo di destinare, se esistente, una quota parte  non  inferiore
al trenta per cento dell'avanzo di  amministrazione  accertato,  alla
gestione degli stock storici esistenti. 
  6. I produttori e gli importatori, provvedono alla utilizzazione di
mezzi  e  strumenti  informatici  certificatori  attraverso  i  quali
rendono tracciabili i flussi quantitativi dei PFU dall'origine,  alla
raccolta, all'impiego.