Art. 4 
 
 
                    Struttura operativa associata 
 
  1. I produttori e importatori di pneumatici  adempiono  all'obbligo
di cui all'articolo 3, comma 1, anche attraverso la  costituzione  di
una o piu'  strutture  societarie  dotate  di  autonoma  personalita'
giuridica, di natura consortile con scopo mutualistico, che  provvede
ad ogni attivita' di gestione degli PFU, ivi inclusi gli obblighi  di
comunicazione e di rendiconto, le facolta' e  gli  altri  adempimenti
previsti dall'articolo 3. 
  2. Alla societa' consortile i  produttori  e  importatori  aderenti
comunicano, nei tempi e con le modalita' da definirsi  autonomamente,
i dati di cui all'articolo 3, comma 2, e trasferiscono il  contributo
di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, con cadenza mensile e conguaglio da effettuare entro il
31 maggio di  ogni  anno.  L'avvenuto  trasferimento  alla  struttura
societaria consortile di detto contributo nel termine sopra indicato,
da comunicarsi senza dilazione  all'autorita'  competente  unitamente
alla copia della documentazione relativa  ai  versamenti  effettuati,
costituisce, per il produttore e per l'importatore degli  pneumatici,
adempimento degli obblighi di gestione posti a suo carico con esonero
da ogni relativa responsabilita'. 
  3. I soggetti di cui al  comma  1,  non  appena  costituiti,  danno
immediata  comunicazione  della  propria  costituzione  all'autorita'
competente  con  elencazione  dei  produttori   ed   importatori   di
pneumatici che intendono adempiere ai propri obblighi attraverso tali
strutture, indicando  la  decorrenza  concordata.  Contestualmente  i
soggetti di cui al  comma  1,  trasmettono  all'autorita'  competente
l'atto costitutivo e lo statuto della  societa'  consortile,  per  la
successiva approvazione con  decreto  direttoriale,  previa  verifica
della conformita' alla normativa vigente delle finalita'  individuate
e dell'assetto organizzativo,  come  ivi  definiti.  Ogni  variazione
dello statuto o della composizione della societa' e'  tempestivamente
trasmessa all'autorita' competente ai fini dell'approvazione. 
  4.  Annualmente  i  produttori,  gli  importatori  e  le   societa'
consortili eventualmente costituite inviano all'autorita'  competente
copia  del  bilancio  di  esercizio,  corredata  di   relazione   sul
raggiungimento degli obiettivi programmati. 
 
          Note all'art. 4: 
              L'articolo 228 del citato decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152 e' riportato nelle note alle premesse.