Art. 7 
 
 
        PFU derivanti da demolizione dei veicoli a fine vita 
 
  1. A decorrere dal centoventesimo giorno dall'entrata in vigore del
presente regolamento, i produttori e gli importatori  di  pneumatici,
direttamente  od  indirettamente  tramite   loro   forme   associate,
raccolgono e gestiscono, dietro corrispettivo pagato dal fondo di cui
al comma  5  per  la  copertura  dei  costi  sostenuti  ed  anche  in
alternativa ad altri soggetti autorizzati a garanzia di  una  maggior
competitivita' economica, gli PFU provenienti da veicoli a fine vita. 
  2. Entro il termine di trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del
presente decreto, e' costituito  presso  l'Automobile  Club  d'Italia
(ACI) un Comitato di gestione degli PFU provenienti dai veicoli fuori
uso di cui all'articolo 1, comma 3. Il Comitato e' composto da cinque
membri, uno designato dalle Associazioni dei produttori,  importatori
e rivenditori di autoveicoli, motoveicoli e macchine movimento terra,
uno dalle Associazioni dei produttori e importatori degli pneumatici,
uno dalle Associazioni dei demolitori di veicoli, uno  designato  dal
Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti  e  uno  designato
dall'ACI, che ne assume la presidenza. 
  3. Il Comitato e i produttori e gli importatori degli pneumatici  e
le loro forme associate, valutano periodicamente e congiuntamente  le
attivita' di cui al presente  articolo  allo  scopo  di  ottimizzarne
efficacia, efficienza  ed  economicita'  e  per  ricercare  soluzioni
condivise ad eventuali criticita' emergenti. 
  4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore
del  presente  decreto,  produttori,  importatori  di  pneumatici  ed
eventuali loro  forme  associate,  concordano  con  i  demolitori  ed
eventuali loro forme associate le  attivita'  di  ritiro  e  recupero
degli PFU ed i relativi costi. 
  5. Il Comitato, entro trenta giorni dal suo insediamento, individua
con le modalita' di cui al comma 10, sulla base della  documentazione
fornita  dai  produttori  e  dagli  importatori   degli   pneumatici,
l'entita' del contributo per la copertura dei  costi  di  raccolta  e
gestione degli pneumatici dei veicoli  a  fine  vita  e  lo  comunica
all'autorita' competente  la  quale,  entro  trenta  giorni,  approva
l'ammontare del contributo. Il contributo e' riscosso dal rivenditore
del  veicolo  all'atto  della  vendita  di  ogni  veicolo  nuovo  nel
territorio nazionale e versato in un fondo  appositamente  costituito
presso l'Automobile Club Italia (ACI), utilizzato  per  la  copertura
dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a  fine
vita. La gestione  del  fondo,  ispirata  a  criteri  di  efficienza,
efficacia ed economicita', e' affidata all'ACI con la  vigilanza  del
Comitato.  Dal  centoventesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento decorre l'obbligo, da parte dei rivenditori,  di
esazione del contributo che deve essere indicato in  modo  chiaro  in
una riga separata nella fattura di vendita. 
  6. I produttori e  gli  importatori  degli  pneumatici  o  le  loro
eventuali  forme  associate  comunicano  al  Comitato,  entro  il  30
settembre di  ciascun  anno,  le  stime  degli  oneri  relativi  alle
componenti di costo di cui all'allegato D  al  presente  decreto,  ai
fini dell'aggiornamento del contributo per l'anno solare  successivo,
da determinare con la procedura  di  cui  al  comma  5.  Il  Comitato
provvede a fornire  ai  consumatori,  attraverso  adeguate  forme  di
pubblicita', informazioni sulle componenti di  costo  che  concorrono
alla formazione  del  contributo  e  sulle  finalita'  dello  stesso.
Eventuali avanzi derivanti dalla  gestione  annuale  del  fondo  sono
reinvestiti nella gestione dell'anno successivo. 
  7. I corrispettivi di cui al comma 6 sono fatturati al fondo di cui
al comma 5, dai produttori e dagli  importatori  degli  pneumatici  o
eventuali  loro  forme  associate,  ovvero   dagli   altri   soggetti
autorizzati e pagati dal fondo. 
  8. Gli obiettivi di recupero  e  riciclo  dei  PFU  provenienti  da
veicoli  a  fine   vita   rimangono   all'interno   dei   target   di
responsabilita' della filiera  dei  veicoli  a  fine  vita.  Gli  PFU
provenienti  dalla  demolizione  di   tali   veicoli,   non   vengono
considerati nel computo delle quantita' di cui all'articolo 3,  comma
2. Gli PFU provenienti da veicoli a fine  vita  sono  conteggiati  ai
fini del calcolo degli obiettivi di cui all'articolo 7, comma 2,  del
decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche  ed
integrazioni. 
  9. I centri di raccolta conferenti gli PFU provenienti dai  veicoli
a fine vita al sistema di gestione previsto  dal  presente  articolo,
debbono inserire i  predetti  quantitativi  di  PFU  nel  modello  di
dichiarazione ambientale, cosi' come indicato all'articolo  7,  comma
2-bis, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.  209  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
  10. Il contributo deve garantire la copertura dei costi di gestione
degli PFU ritirati e dei costi di gestione e di  amministrazione  del
Comitato e del fondo di  cui  al  comma  5  ed  e'  commisurato  alla
tipologia degli pneumatici  a  cui  si  riferisce.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  da
adottare entro trenta giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, sono definiti i parametri tecnici  per  l'individuazione
delle diverse categorie di  contributo,  quantificate  tenendo  conto
delle componenti rilevanti di costo relative al ciclo di  raccolta  e
al ciclo di trattamento degli PFU, nonche' delle spese relative  alla
gestione ed alla amministrazione del Comitato e del fondo di  cui  al
comma 5. 
 
          Note all'art. 7: 
              Si riporta il testo dell'articolo 7 del citato  decreto
          legislativo 24 giugno 2003, n. 209: 
              "Art. 7. Reimpiego e recupero. 
              1.  Ai  fini  di  una  corretta  gestione  dei  rifiuti
          derivanti dal veicolo fuori uso, le  autorita'  competenti,
          fatte salve le norme sulla  sicurezza  dei  veicoli  e  sul
          controllo  delle  emissioni  atmosferiche  e  del   rumore,
          favoriscono, in conformita' con la gerarchia prevista dalla
          direttiva 75/442/CEE, il reimpiego dei  componenti  idonei,
          il recupero di  quelli  non  reimpiegabili,  nonche',  come
          soluzione privilegiata, il riciclaggio; ove sostenibile dal
          punto di vista ambientale. 
              2. Gli operatori economici garantiscono che: 
              a) entro il 1° gennaio 2006, per i  veicoli  fuori  uso
          prodotti a partire dal 1° gennaio 1980, la  percentuale  di
          reimpiego e di recupero e' pari almeno all'85 per cento del
          peso medio per veicolo e  per  anno  e  la  percentuale  di
          reimpiego e di riciclaggio per gli stessi veicoli  e'  pari
          almeno all'80 per cento del peso medio per  veicolo  e  per
          anno; per i veicoli prodotti anteriormente  al  1°  gennaio
          1980, la percentuale di reimpiego e  di  recupero  e'  pari
          almeno al 75 per cento del peso medio  per  veicolo  e  per
          anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
          almeno al 70 per cento del peso medio  per  veicolo  e  per
          anno; 
              b) entro il 1° gennaio 2015, per tutti i veicoli  fuori
          uso la percentuale di  reimpiego  e  di  recupero  e'  pari
          almeno al 95 per cento del peso medio  per  veicolo  e  per
          anno e la percentuale di reimpiego e di riciclaggio e' pari
          almeno all'85 per cento del peso medio per  veicolo  e  per
          anno. 
              2-bis. Al fine di verificare  il  raggiungimento  degli
          obiettivi di cui al comma 2, i responsabili degli  impianti
          di trattamento comunicano annualmente i  dati  relativi  ai
          veicoli trattati ed  ai  materiali  derivanti  da  essi  ed
          avviati   al   recupero,   avvalendosi   del   modello   di
          dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994,
          n. 70, che, a tale fine, e'  modificato  con  le  modalita'
          previste dalla stessa legge n. 70  del  1994.  Sono  tenuti
          alla  predetta  comunicazione  anche   tutti   coloro   che
          esportano veicoli fuori uso o loro componenti.".