Art. 8 
 
 
         Istituzione del tavolo permanente di consultazione 
 
  1. E' istituito presso l'autorita' competente un tavolo  permanente
di consultazione sulla gestione degli PFU di cui all'articolo 1. 
  2.  Il  tavolo,  presieduto  da  un  rappresentante  designato  dal
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  e'
composto complessivamente da 7 membri, di cui:  tre  designati  dalle
organizzazioni   nazionali   dell'industria   (dei   quali   due   in
rappresentanza  del  settore  del  recupero),  uno  designato   dalle
associazioni di produttori e di  importatori  degli  pneumatici,  uno
designato  dalle  organizzazioni  nazionali   delle   categorie   del
commercio,  uno  dalle  organizzazioni  nazionali   delle   categorie
dell'artigianato. 
  3. Il tavolo ha il compito di esaminare la gestione degli  PFU  con
la finalita' di incrementare il livello  qualitativo  e  quantitativo
delle fasi che vanno dalla raccolta al trattamento degli PFU, ai fini
di  una  maggiore  tutela  ambientale  nonche'  dell'applicazione  di
criteri di efficienza, efficacia ed economicita'.  Il  tavolo  ha  il
compito di promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra tutti i
soggetti interessati alla raccolta ed al trattamento degli PFU. 
  4. Le spese di gestione del tavolo sono a carico dei  produttori  e
degli importatori degli pneumatici.