Art. 9 Disposizioni transitorie e finali 1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta e gestione degli pneumatici a fine vita: a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il venticinque per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l'ottanta per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del cento per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; 2. La prima dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 2, e' effettuata nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento con riferimento all'anno 2010; la prima dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, e' effettuata entro il 31 maggio 2012, con riferimento all'anno 2011; la prima dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 4, e' effettuata entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento. 3. In sede di prima applicazione, gli adempimenti di cui all'articolo 5, comma 2, devono essere assolti entro il sessantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento. 4. Ai fini del presente decreto, una quantita' di pneumatici nuovi pari in peso a cento equivale ad una quantita' di PFU pari in peso a novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo. 5. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento sara' applicato il contributo di cui all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Roma, 11 aprile 2011 Il Ministro: Prestigiacomo Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 9, foglio n. 272
Note all'art. 9: L'articolo 228 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e' riportato nelle note alle premesse.