Art. 9 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. Al fine di consentire l'attuazione delle disposizioni di cui  al
presente decreto sono individuati i seguenti obiettivi di raccolta  e
gestione degli pneumatici a fine vita: 
  a) al 31 dicembre 2011 gestione di almeno il venticinque per  cento
del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; 
  b) al 31 dicembre 2012 gestione di almeno l'ottanta per  cento  del
quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; 
  c) al 31 dicembre 2013 e per gli anni successivi gestione del cento
per cento del quantitativo definito all'articolo 3, comma 1; 
  2. La prima dichiarazione  di  cui  all'articolo  3,  comma  2,  e'
effettuata nel termine di trenta giorni dall'entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  con  riferimento  all'anno  2010;   la   prima
dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 3, e' effettuata entro  il
31 maggio 2012, con riferimento all'anno 2011; la prima dichiarazione
di cui all'articolo 3, comma 4, e' effettuata entro  il  sessantesimo
giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  3.  In  sede  di  prima  applicazione,  gli  adempimenti   di   cui
all'articolo 5, comma 2, devono essere assolti entro il  sessantesimo
giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
  4. Ai fini del presente decreto, una quantita' di pneumatici  nuovi
pari in peso a cento equivale ad una quantita' di PFU pari in peso  a
novanta, in relazione al minor peso di un PFU, pari in media al dieci
per cento in meno rispetto ad un analogo pneumatico nuovo. 
  5. A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  sara'   applicato   il   contributo   di   cui
all'articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152. 
  6. Il presente decreto entra in vigore il  giorno  successivo  alla
sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di  osservarlo  e  farlo
osservare. 
 
    Roma, 11 aprile 2011 
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
Registrato alla Corte dei conti il 1° giugno 2011 
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto  del
territorio, registro n. 9, foglio n. 272 
 
          Note all'art. 9: 
              L'articolo 228 del citato decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152 e' riportato nelle note alle premesse.