Art. 11 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Per quanto non previsto dal presente decreto,  si  applicano  le
disposizioni della legge 24  novembre  1981,  n.  689,  e  successive
modificazioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 19 maggio 2011 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Berlusconi, Presidente del  Consiglio
                                dei Ministri 
 
                                Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                Fazio, Ministro della salute 
 
                                Romani,   Ministro   dello   sviluppo
                                economico 
 
                                Fitto, Ministro per i rapporti con le
                                regioni    e    per    la    coesione
                                territoriale 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti alla legge  24  novembre  1981,  n.
          689, si veda nelle note alle premesse.