Art. 2 Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di sicurezza nella fabbricazione e immissione in commercio di alimenti per lattanti e di proseguimento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento contenenti sostanze in quantita' tali che, sulla base di pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, mettono a rischio la salute dei lattanti o dei bambini, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da venticinquemila euro a centocinquantamila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza o presenta un prodotto, diverso dagli alimenti per lattanti, come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi sei mesi di vita, fino all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a sessantamila euro. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro a centomila euro chiunque fabbrica o commercializza: a) alimenti per lattanti con fonti proteiche diverse da quelle definite nell'allegato I, punto 2, del regolamento, o con altri ingredienti alimentari la cui idoneita' alla particolare alimentazione dei lattanti fin dalla nascita non e' confermata da pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale; b) alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento utilizzando materiale derivato da organismi geneticamente modificati, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque fabbrica o commercializza alimenti di proseguimento con fonti proteiche diverse da quelle indicate nell'allegato II, punto 2, del regolamento, o con altri ingredienti alimentari la cui idoneita' alla particolare alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese non e' confermata da pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello nazionale ed internazionale e' soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformita' ai criteri di composizione di cui all'allegato V dello stesso regolamento. Chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti in difformita' rispetto ai criteri di composizione di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6 del regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione prevista dal comma 4 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti di proseguimento in difformita' ai criteri di composizione fissati nell'allegato II del regolamento e senza tenere conto delle norme di cui all'allegato V dello stesso regolamento. 7. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque fabbrica o commercializza alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento: a) utilizzando sostanze diverse da quelle elencate nell'allegato III del regolamento; b) utilizzando additivi diversi da quelli indicati nella parte 1 e nella parte 2 dell'allegato XIII del decreto del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni; c) contenenti residui di singoli prodotti fitosanitari in quantita' superiore a quella fissata nell'articolo 8, comma 1, del regolamento; d) contenenti, nei prodotti proposti come pronti al consumo o ricostruiti in base alle istruzioni del produttore, residui di prodotti fitosanitari superiori ai limiti indicati nell'allegato IX del regolamento; e) utilizzando prodotti agricoli contenenti residui di prodotti fitosanitari superiori ai limiti indicati nell'allegato VIII del regolamento, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, commi 4 e 6, del regolamento. 8. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 3 si applica a chiunque esporta verso Paesi terzi i prodotti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), in difformita' da quanto previsto all'articolo 18, comma 1, del regolamento medesimo.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 12 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del SEE), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 268 del 18 ottobre 2003: «Art. 12 (Campo d'applicazione). - 1. La presente sezione si applica agli alimenti destinati in quanto tali al consumatore finale o ai fornitori di alimenti per collettivita' nella Comunita' e che: a) contengono o sono costituiti da OGM o b) sono prodotti a partire da o contengono ingredienti prodotti a partire da OGM. 2. La presente sezione non si applica agli alimenti che contengono materiale che contiene, e' costituito o prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, purche' tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. 3. Per stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare alle autorita' competenti di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza. 4. Possono essere stabilite appropriate soglie inferiori, secondo la procedura di cui all'art. 35, paragrafo 2, in particolare per quanto riguarda gli alimenti che contengono o sono costituiti a partire da OGM o per tenere conto dei progressi scientifici e tecnologici.». - Si riporta il testo degli allegati I, punto 2, II, punto 2, III e V del citato regolamento n. 82 del 2009: «Allegato I Composizione essenziale degli alimenti per lattanti dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore I valori indicati nel presente allegato si riferiscono al prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. 1. (Omissis). 2. Proteine (Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,25) 2.1 Alimenti per lattanti a base di proteine di latte vaccino Minimo (1) Massimo 0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A valore energetico pari, la preparazione deve contenere ciascuno degli amminoacidi essenziali e degli amminoacidi essenziali in particolari condizioni, in quantita' almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina non e' superiore a 2, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non e' superiore a 2. Il rapporto tra metionina e cistina puo' essere superiore a 2, ma non a 3, purche' l'idoneita' del prodotto per la particolare alimentazione dei lattanti sia dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi. 2.2 Alimenti per lattanti a base di idrolizzati di proteine Minimo (1) Massimo 0,45 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) A valore energetico pari, la preparazione deve contenere ciascuno degli amminoacidi essenziali e degli amminoacidi essenziali in particolari condizioni, in quantita' almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina non e' superiore a 2, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non e' superiore a 2. Il rapporto tra metionina e cistina puo' essere superiore a 2, ma non a 3, purche' l'idoneita' del prodotto per la particolare alimentazione dei lattanti venga dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi. Il tenore di L-carnitina deve essere perlomeno pari a 0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 2.3 Alimenti per lattanti a base di isolati proteici della soia, da soli o combinati con proteine di latte vaccino Minimo Massimo 0,56 g/100 kJ 0,7 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3 g/100 kcal) Per la preparazione di questi alimenti sono utilizzati unicamente isolati proteici della soia. A valore energetico pari, la preparazione deve contenere una quantita' di ciascun amminoacido essenziale e di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina non e' superiore a 2, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non e' superiore a 2. Il rapporto tra metionina e cistina puo' essere superiore a 2, ma non a 3, purche' l'idoneita' del prodotto per la particolare alimentazione dei lattanti venga dimostrata mediante studi adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici universalmente riconosciuti sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi. Il tenore di L-carnitina non e' inferiore a 0,3 mg 100 kJ (1,2 mg 100 kcal). 2.4 In tutti i casi, gli amminoacidi possono essere aggiunti agli alimenti per lattanti unicamente allo scopo di migliorare il valore nutritivo delle proteine e unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.». «Allegato II Composizione essenziale degli alimenti di proseguimento dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore I valori indicati nel presente allegato si riferiscono al prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore. 1. (Omissis). 2. Proteine (Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,25) 2.1. Alimenti di proseguimento a base di proteine di latte vaccino Minimo Massimo 0,45 g/100 kJ 0,8 g/100 kJ (1,8 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal) A valore energetico pari, la preparazione deve contenere una quantita' di ciascun amminoacido essenziale e di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina se il rapporto tra metionina e cistina non e' superiore a 3, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non e' superiore a 2. 2.2. Alimenti di proseguimento a base di idrolizzati proteici Minimo Massimo 0,56 g/100 kJ 0,8 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal) A valore energetico pari, la preparazione deve contenere una quantita' di ciascun amminoacido essenziale e di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina se il rapporto tra metionina e cistina non e' superiore a 3, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non e' superiore a 2. 2.3. Alimenti di proseguimento a base di isolati proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte vaccino Minimo Massimo 0,56 g/100 kJ 0,8 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) (3,5 g/100 kcal) Per la preparazione di questi alimenti si devono utilizzare unicamente isolati proteici della soia. A valore energetico pari, la preparazione deve contenere una quantita' di ciascun amminoacido essenziale e di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni almeno pari a quella della proteina di riferimento (latte materno come definito all'allegato V). Tuttavia, ai fini del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina non e' superiore a 3, e possono essere addizionati i tassi di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra tirosina e fenilalanina non e' superiore a 2. 2.4. In tutti i casi, agli alimenti di proseguimento possono essere aggiunti amminoacidi unicamente intesi a migliorare il valore nutritivo delle proteine, e soltanto nella proporzione necessaria a tal fine.». «Allegato III Elementi nutritivi Parte di provvedimento in formato grafico «Allegato V Amminoacidi indispensabili e amminoacidi indispensabili in particolari condizioni presenti nel latte materno Ai fini della presente direttiva gli amminoacidi essenziali e agli amminoacidi essenziali in particolari condizioni, presenti nel latte materno, espressi in mg per 100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti: Per 100 kJ Per 100 kcal Cistina 9 38 Istidina 10 40 Isoleucina 22 90 Leucina 40 166 Lisina 27 113 Metionina 5 23 Fenilalanina 20 83 Treonina 18 77 Triptofano 8 32 Tirosina 18 76 Valina 21 88 (1) 1 kJ = 0,239 kcal.». - Per i commi 2 e 3 dell'art. 6 del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1. - Si riporta il testo dell'allegato XIII del decreto 27 febbraio 1996, n. 209 (Regolamento concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1996, n. 96, supplemento ordinario: «Allegato XIII Additivi alimentari ammessi negli alimenti destinati ai lattanti e alla prima infanzia Nota I preparati e gli alimenti per lo svezzamento per lattanti e per la prima infanzia possono contenere le sostanze E 414 gomma d'acacia (gomma arabica) e E 551 biossido di silicio risultanti dall'aggiunta di preparazioni nutrienti contenenti al massimo 150 g/Kg di E 414 e non piu' di 10 g/Kg di E 551, nonche' della sostanza E 421 mannitolo utilizzata come supporto della vitamina B12 (non meno di una parte di vitamina B12 per 1000 parti di mannitolo). La presenza della sostanza E 414 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 10 mg/Kg. I preparati e gli alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini possono contenere E 1450 ottenilsuccinato di amido e sodio risultante dall'aggiunta di preparati a base di vitamine o di acidi grassi polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto per il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base di vitamine e 1000 mg/kg dai preparati a base di acidi grassi polinsaturi. I preparati e gli alimenti a base di cereali e alimenti per lattanti e bambini possono contenere la sostanza E 301 ascorbato di sodio utilizzata alla dose quanto basta negli agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti contenenti acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E 301 nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare i 75 mg/1. Le dosi massime di impiego indicate si riferiscono a prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo le istruzioni del fabbricante. PARTE 1 Additivi alimentari ammessi in alimenti per lattanti in buona salute Note 1. Per la produzione di latti acidificati, si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene. 2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte piu' di una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantita' delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare. Parte di provvedimento in formato grafico PARTE 2 Additivi alimentari ammessi in alimenti di proseguimento per soggetti in buona salute Note 1. Per la produzione di latti acidificati si possono usare colture produttrici di acido L(+)-lattico non patogene. 2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte piu' di una delle sostanze E 322 e E 471, E 472 c ed E 473, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotta in proporzione alla quantita' delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare. 3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta piu' di una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, la dose massima di ciascuna di queste sostanze stabilita per tale prodotto alimentare viene ridotto in proporzione alla quantita' delle altre sostanze contemporaneamente presenti in tale prodotto alimentare. Parte di provvedimento in formato grafico PARTE 3 Additivi alimentari ammessi in alimenti per lo svezzamento e per bambini in buona salute Parte di provvedimento in formato grafico PARTE 4 Additivi alimentari ammessi negli alimenti dietetici destinati ai lattanti ed alla prima infanzia per scopi medici speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57 Si applicano le tabelle contenute nelle parti 1, 2 e 3 del presente allegato Parte di provvedimento in formato grafico - Si riporta il testo degli allegati IX e VIII del citato regolamento n. 82 del 2009: «Allegato IX Livelli massimi specifici di residui di prodotti fitosanitari o dei loro metaboliti negli alimenti per lattanti e negli alimenti di proseguimento Denominazione chimica della sostanza Livello massimo di residui [mg/kg] Cadusafos 0,006 0,006 Demeton-S-metil/demeton-S-metil- solfone/ oxidemeton-metile (in modo isolato o combinato, espressi in demeton-S-metil) 0,006 Etoprofos 0,008 Fipronil (somma dei fipronil e fipronil- desulfinil, espresso come fipronil) 0,004 Propineb/propilenetiourea (somma di propineb e propilenetiourea) 0,006.». «Allegato VIII Prodotti fitosanitari che non possono essere utilizzati nella produzione agricola destinata alla produzione di alimenti per i lattanti e alimenti di proseguimento Tabella 1 Denominazione chimica della sostanza (definizione del residuo) Disulfoton (somma di disulfoton, solfossido di disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton) Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo analogo d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion) Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed esteri compresi i composti, espressa in alossifop) Eptacloro e trans-eptacloro epossido, espressi in eptacloro Esaclorobenzene Nitrofen Ometoato Terbufos (somma di terbufos, del suo solfossido e solfone, espressa in terbufos) Tabella 2 Denominazione chimica della sostanza Aldrin e dieldrin, espressi in diedri Endrin.». - Per i testi dei commi 4 e 6 dell'art. 8 del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.