Art. 2 
 
Sanzioni per la violazione degli obblighi  in  materia  di  sicurezza
  nella fabbricazione e  immissione  in  commercio  di  alimenti  per
  lattanti e di proseguimento 
 
  1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  fabbrica  o
commercializza alimenti per  lattanti  o  alimenti  di  proseguimento
contenenti sostanze in quantita'  tali  che,  sulla  base  di  pareri
scientifici  di  organismi  riconosciuti  a  livello   nazionale   ed
internazionale, mettono a  rischio  la  salute  dei  lattanti  o  dei
bambini, e' soggetto al  pagamento  di  una  sanzione  amministrativa
pecuniaria da venticinquemila euro a centocinquantamila euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializza  o
presenta un prodotto,  diverso  dagli  alimenti  per  lattanti,  come
prodotto idoneo a soddisfare da  solo  il  fabbisogno  nutritivo  dei
lattanti  in  buona  salute  nei  primi  sei  mesi  di   vita,   fino
all'introduzione di  una  adeguata  alimentazione  complementare,  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
diecimila euro a sessantamila euro. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto  al  pagamento
di  una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  ventimila  euro  a
centomila euro chiunque fabbrica o commercializza: 
    a) alimenti per lattanti con fonti proteiche  diverse  da  quelle
definite nell'allegato I, punto  2,  del  regolamento,  o  con  altri
ingredienti   alimentari   la   cui   idoneita'   alla    particolare
alimentazione dei lattanti fin dalla nascita  non  e'  confermata  da
pareri scientifici di organismi riconosciuti a livello  nazionale  ed
internazionale; 
    b) alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento  utilizzando
materiale  derivato  da  organismi  geneticamente  modificati,  salvo
quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, del  regolamento  (CE)  n.
1829/2003. 
  4. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  fabbrica  o
commercializza alimenti di proseguimento con fonti proteiche  diverse
da quelle indicate nell'allegato II, punto 2, del regolamento, o  con
altri  ingredienti  alimentari  la  cui  idoneita'  alla  particolare
alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese  non  e'
confermata da pareri scientifici di organismi riconosciuti a  livello
nazionale ed internazionale e' soggetto al pagamento di una  sanzione
amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro. 
  5. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la  stessa  sanzione
prevista dal comma 3 si applica a chiunque fabbrica o  commercializza
alimenti per lattanti in difformita' ai criteri  di  composizione  di
cui all'allegato V dello  stesso  regolamento.  Chiunque  fabbrica  o
commercializza alimenti  per  lattanti  in  difformita'  rispetto  ai
criteri di composizione di cui ai commi 2 e  3  dell'articolo  6  del
regolamento, e' soggetto al pagamento di una sanzione  pecuniaria  da
quindicimila euro a novantamila euro. 
  6. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la  stessa  sanzione
prevista dal comma 4 si applica a chiunque fabbrica o  commercializza
alimenti di proseguimento in difformita' ai criteri  di  composizione
fissati nell'allegato II del regolamento e senza tenere  conto  delle
norme di cui all'allegato V dello stesso regolamento. 
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui al comma 3  si  applica  a  chiunque  fabbrica  o  commercializza
alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento: 
    a) utilizzando sostanze diverse da quelle elencate  nell'allegato
III del regolamento; 
    b) utilizzando additivi diversi da quelli indicati nella  parte 1
e nella parte 2 dell'allegato XIII del  decreto  del  Ministro  della
sanita' 27 febbraio 1996, n. 209, e successive modificazioni; 
    c)  contenenti  residui  di  singoli  prodotti  fitosanitari   in
quantita' superiore a quella fissata nell'articolo 8,  comma  1,  del
regolamento; 
    d) contenenti, nei prodotti proposti come  pronti  al  consumo  o
ricostruiti in  base  alle  istruzioni  del  produttore,  residui  di
prodotti fitosanitari superiori ai limiti indicati  nell'allegato  IX
del regolamento; 
    e) utilizzando prodotti agricoli contenenti residui  di  prodotti
fitosanitari superiori ai  limiti  indicati  nell'allegato  VIII  del
regolamento,  ferma  restando  l'applicazione  di   quanto   previsto
dall'articolo 8, commi 4 e 6, del regolamento. 
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui al comma 3 si applica a chiunque  esporta  verso  Paesi  terzi  i
prodotti di cui  all'articolo  2,  comma  2,  lettere  c)  e  d),  in
difformita'  da  quanto  previsto  all'articolo  18,  comma  1,   del
regolamento medesimo. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo dell'art. 12 del regolamento (CE)
          n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
          settembre  2003,  relativo  agli  alimenti  e  ai   mangimi
          geneticamente modificati (Testo rilevante ai fini del SEE),
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 268 del 18 ottobre
          2003: 
              «Art. 12  (Campo  d'applicazione).  -  1.  La  presente
          sezione si applica agli alimenti destinati in  quanto  tali
          al consumatore  finale  o  ai  fornitori  di  alimenti  per
          collettivita' nella Comunita' e che: 
                a) contengono o sono costituiti da OGM o 
                b)  sono  prodotti  a   partire   da   o   contengono
          ingredienti prodotti a partire da OGM. 
              2. La presente sezione non si applica agli alimenti che
          contengono materiale che contiene, e' costituito o prodotto
          a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo
          0,9%    degli    ingredienti     alimentari     considerati
          individualmente o degli alimenti  costituiti  da  un  unico
          ingrediente,  purche'  tale  presenza  sia  accidentale   o
          tecnicamente inevitabile. 
              3. Per stabilire se la presenza di tale  materiale  sia
          accidentale  o  tecnicamente  inevitabile,  gli   operatori
          devono  essere  in  grado  di  dimostrare  alle   autorita'
          competenti di avere preso tutte le misure  appropriate  per
          evitarne la presenza. 
              4.  Possono   essere   stabilite   appropriate   soglie
          inferiori,  secondo  la  procedura  di  cui  all'art.   35,
          paragrafo  2,  in  particolare  per  quanto  riguarda   gli
          alimenti che contengono o sono costituiti a partire da  OGM
          o  per   tenere   conto   dei   progressi   scientifici   e
          tecnologici.». 
              - Si riporta il testo degli allegati I,  punto  2,  II,
          punto 2, III e V del citato regolamento n. 82 del 2009: 
                                  «Allegato I 
          Composizione essenziale degli alimenti  per  lattanti  dopo
                                ricostituzione 
                     secondo le istruzioni del produttore 
              I valori indicati nel presente allegato si  riferiscono
          al prodotto finale pronto per il consumo,  commercializzato
          come  tale  o  ricostituito  secondo  le   istruzioni   del
          produttore. 
              1. (Omissis). 
              2. Proteine 
              (Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,25) 
              2.1 Alimenti per lattanti a base di proteine  di  latte
          vaccino 
                
    

    Minimo (1)        Massimo
  0,45 g/100 kJ    0,7 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)  (3 g/100 kcal)

    
              A  valore  energetico  pari,   la   preparazione   deve
          contenere ciascuno degli  amminoacidi  essenziali  e  degli
          amminoacidi  essenziali  in  particolari   condizioni,   in
          quantita'  almeno  pari  a   quella   della   proteina   di
          riferimento (latte materno come definito  all'allegato  V).
          Tuttavia, ai fini  del  presente  calcolo,  possono  essere
          addizionati i tassi di metionina e cistina, se il  rapporto
          tra metionina e cistina non e' superiore  a  2,  e  possono
          essere addizionati i tassi di fenilalanina e  tirosina,  se
          il rapporto tra tirosina e fenilalanina non e' superiore  a
          2.  Il  rapporto  tra  metionina  e  cistina  puo'   essere
          superiore a 2, ma non a 3, purche' l'idoneita' del prodotto
          per  la  particolare   alimentazione   dei   lattanti   sia
          dimostrata mediante studi adeguati, effettuati  sulla  base
          di  orientamenti  scientifici  universalmente  riconosciuti
          sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi. 
              2.2 Alimenti per lattanti  a  base  di  idrolizzati  di
          proteine 
                
    

    Minimo (1)        Massimo
  0,45 g/100 kJ    0,7 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)  (3 g/100 kcal)

    
              A  valore  energetico  pari,   la   preparazione   deve
          contenere ciascuno degli  amminoacidi  essenziali  e  degli
          amminoacidi  essenziali  in  particolari   condizioni,   in
          quantita'  almeno  pari  a   quella   della   proteina   di
          riferimento (latte materno come definito  all'allegato  V).
          Tuttavia, ai fini  del  presente  calcolo,  possono  essere
          addizionati i tassi di metionina e cistina, se il  rapporto
          tra metionina e cistina non e' superiore  a  2,  e  possono
          essere addizionati i tassi di fenilalanina e  tirosina,  se
          il rapporto tra tirosina e fenilalanina non e' superiore  a
          2.  Il  rapporto  tra  metionina  e  cistina  puo'   essere
          superiore a 2, ma non a 3, purche' l'idoneita' del prodotto
          per  la  particolare  alimentazione  dei   lattanti   venga
          dimostrata mediante studi adeguati, effettuati  sulla  base
          di  orientamenti  scientifici  universalmente  riconosciuti
          sulla progettazione e sull'effettuazione di tali studi. 
              Il tenore di L-carnitina deve essere perlomeno  pari  a
          0,3 mg/100 kJ (1,2 mg/100 kcal). 
              2.3 Alimenti per lattanti a base  di  isolati  proteici
          della soia, da soli  o  combinati  con  proteine  di  latte
          vaccino 
                
    

      Minimo           Massimo
  0,56 g/100 kJ     0,7 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)  (3 g/100 kcal)

    
              Per la preparazione di questi alimenti sono  utilizzati
          unicamente isolati proteici della soia. 
              A  valore  energetico  pari,   la   preparazione   deve
          contenere una quantita' di ciascun amminoacido essenziale e
          di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni
          almeno pari a quella della proteina di  riferimento  (latte
          materno come definito all'allegato V).  Tuttavia,  ai  fini
          del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di
          metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina
          non e' superiore a 2, e possono essere addizionati i  tassi
          di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra  tirosina  e
          fenilalanina  non  e'  superiore  a  2.  Il  rapporto   tra
          metionina e cistina puo' essere superiore a 2, ma non a  3,
          purche'  l'idoneita'  del  prodotto  per   la   particolare
          alimentazione dei lattanti venga dimostrata mediante  studi
          adeguati, effettuati sulla base di orientamenti scientifici
          universalmente   riconosciuti   sulla    progettazione    e
          sull'effettuazione di tali studi. 
              Il tenore di L-carnitina non e' inferiore a 0,3 mg  100
          kJ (1,2 mg 100 kcal). 
              2.4 In tutti i casi,  gli  amminoacidi  possono  essere
          aggiunti agli alimenti per lattanti unicamente  allo  scopo
          di  migliorare  il  valore  nutritivo  delle   proteine   e
          unicamente nella proporzione necessaria a tal fine.». 
                                  «Allegato II 
          Composizione essenziale  degli  alimenti  di  proseguimento
           dopo ricostituzione secondo le istruzioni del produttore 
              I valori indicati nel presente allegato si  riferiscono
          al prodotto finale pronto per il consumo,  commercializzato
          come  tale  o  ricostituito  secondo  le   istruzioni   del
          produttore. 
              1. (Omissis). 
              2. Proteine 
              (Tenore di proteine = tenore di azoto x 6,25) 
              2.1. Alimenti di proseguimento a base  di  proteine  di
          latte vaccino 
                
    

       Minimo           Massimo
 0,45 g/100 kJ      0,8 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)   (3,5 g/100 kcal)

    
              A  valore  energetico  pari,   la   preparazione   deve
          contenere una quantita' di ciascun amminoacido essenziale e
          di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni
          almeno pari a quella della proteina di  riferimento  (latte
          materno come definito all'allegato V).  Tuttavia,  ai  fini
          del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di
          metionina e cistina se il rapporto tra metionina e  cistina
          non e' superiore a 3, e possono essere addizionati i  tassi
          di fenilalanina e tirosina se il rapporto  tra  tirosina  e
          fenilalanina non e' superiore a 2. 
              2.2. Alimenti di proseguimento a  base  di  idrolizzati
          proteici 
                
    

      Minimo             Massimo
  0,56 g/100 kJ       0,8 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)   (3,5 g/100 kcal)

    
              A  valore  energetico  pari,   la   preparazione   deve
          contenere una quantita' di ciascun amminoacido essenziale e
          di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni
          almeno pari a quella della proteina di  riferimento  (latte
          materno come definito all'allegato V).  Tuttavia,  ai  fini
          del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di
          metionina e cistina se il rapporto tra metionina e  cistina
          non e' superiore a 3, e possono essere addizionati i  tassi
          di fenilalanina e tirosina se il rapporto  tra  tirosina  e
          fenilalanina non e' superiore a 2. 
              2.3.  Alimenti  di  proseguimento  a  base  di  isolati
          proteici della soia, soli o combinati con proteine di latte
          vaccino 
                
    

      Minimo             Massimo
  0,56 g/100 kJ       0,8 g/100 kJ
(2,25 g/100 kcal)   (3,5 g/100 kcal)

    
              Per  la  preparazione  di  questi  alimenti  si  devono
          utilizzare unicamente isolati proteici della soia. 
              A  valore  energetico  pari,   la   preparazione   deve
          contenere una quantita' di ciascun amminoacido essenziale e
          di ciascun amminoacido essenziale in particolari condizioni
          almeno pari a quella della proteina di  riferimento  (latte
          materno come definito all'allegato V).  Tuttavia,  ai  fini
          del presente calcolo, possono essere addizionati i tassi di
          metionina e cistina, se il rapporto tra metionina e cistina
          non e' superiore a 3, e possono essere addizionati i  tassi
          di fenilalanina e tirosina, se il rapporto tra  tirosina  e
          fenilalanina non e' superiore a 2. 
              2.4. In tutti i casi, agli  alimenti  di  proseguimento
          possono essere aggiunti  amminoacidi  unicamente  intesi  a
          migliorare il valore nutritivo delle proteine,  e  soltanto
          nella proporzione necessaria a tal fine.». 
                                 «Allegato III 
                              Elementi nutritivi 
                

         Parte di provvedimento in formato grafico

                                  «Allegato V 
            Amminoacidi indispensabili e amminoacidi indispensabili 
             in particolari condizioni presenti nel latte materno 
              Ai  fini  della  presente  direttiva  gli   amminoacidi
          essenziali e agli  amminoacidi  essenziali  in  particolari
          condizioni, presenti nel latte materno, espressi in mg  per
          100 kJ e 100 kcal, sono i seguenti: 
                
    

                    Per 100 kJ      Per 100 kcal
Cistina                  9               38
Istidina                10               40
Isoleucina              22               90
Leucina                 40              166
Lisina                  27              113
Metionina                5               23
Fenilalanina            20               83
Treonina                18               77
Triptofano               8               32
Tirosina                18               76
Valina                  21               88

(1) 1 kJ = 0,239 kcal.».

    
              - Per i commi 2 e 3 dell'art. 6 del citato  regolamento
          n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Si riporta il testo dell'allegato XIII del decreto 27
          febbraio  1996,  n.   209   (Regolamento   concernente   la
          disciplina  degli  additivi  alimentari  consentiti   nella
          preparazione  e  per  la   conservazione   delle   sostanze
          alimentari in attuazione delle direttive  n.  94/34/CE,  n.
          94/35/CE,  n.  94/36/CE,  n.  95/2/CE   e   n.   95/31/CE),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 1996,  n.
          96, supplemento ordinario: 
                                «Allegato XIII 
                  Additivi alimentari ammessi negli alimenti 
                  destinati ai lattanti e alla prima infanzia 
              Nota 
              I preparati e  gli  alimenti  per  lo  svezzamento  per
          lattanti e per  la  prima  infanzia  possono  contenere  le
          sostanze E 414 gomma  d'acacia  (gomma  arabica)  e  E  551
          biossido   di   silicio   risultanti    dall'aggiunta    di
          preparazioni nutrienti contenenti al massimo 150 g/Kg di  E
          414 e non piu' di 10 g/Kg di E 551, nonche' della  sostanza
          E 421 mannitolo utilizzata come supporto della vitamina B12
          (non meno di una parte di vitamina B12 per  1000  parti  di
          mannitolo). La presenza della sostanza E 414  nel  prodotto
          pronto per il consumo non dovrebbe superare i 10 mg/Kg. 
              I preparati e gli alimenti a base di cereali e alimenti
          per  lattanti  e   bambini   possono   contenere   E   1450
          ottenilsuccinato di amido e sodio risultante  dall'aggiunta
          di  preparati  a  base  di  vitamine  o  di  acidi   grassi
          polinsaturi. La presenza di E 1450 nel prodotto pronto  per
          il consumo non deve superare 100 mg/kg dai preparati a base
          di vitamine e 1000 mg/kg dai  preparati  a  base  di  acidi
          grassi polinsaturi. 
              I preparati e gli alimenti a base di cereali e alimenti
          per lattanti e bambini possono contenere la sostanza E  301
          ascorbato di sodio utilizzata alla dose quanto basta  negli
          agenti di rivestimento di preparazioni nutrienti contenenti
          acidi grassi polinsaturi. La presenza della sostanza E  301
          nel prodotto pronto per il consumo non dovrebbe superare  i
          75 mg/1. 
              Le dosi massime di impiego indicate  si  riferiscono  a
          prodotti alimentari pronti per il consumo preparati secondo
          le istruzioni del fabbricante. 
                                    PARTE 1 
                    Additivi alimentari ammessi in alimenti 
                         per lattanti in buona salute 
              Note 
              1. Per la produzione di latti acidificati,  si  possono
          usare  colture  produttrici  di  acido   L(+)-lattico   non
          patogene. 
              2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte piu' di
          una delle sostanze E 322, E 471, E 472c ed E 473,  la  dose
          massima di ciascuna di queste sostanze stabilita  per  tale
          prodotto  alimentare  viene  ridotta  in  proporzione  alla
          quantita' delle altre sostanze contemporaneamente  presenti
          in tale prodotto alimentare. 
                

         Parte di provvedimento in formato grafico

                                    PARTE 2 
           Additivi alimentari ammessi in alimenti di proseguimento 
                         per soggetti in buona salute 
              Note 
              1. Per la produzione di latti  acidificati  si  possono
          usare  colture  produttrici  di  acido   L(+)-lattico   non
          patogene. 
              2. Se a un prodotto alimentare vengono aggiunte piu' di
          una delle sostanze E 322 e E 471, E 472 c ed E 473, la dose
          massima di ciascuna di queste sostanze stabilita  per  tale
          prodotto  alimentare  viene  ridotta  in  proporzione  alla
          quantita' delle altre sostanze contemporaneamente  presenti
          in tale prodotto alimentare. 
              3. Se ad un prodotto alimentare viene aggiunta piu'  di
          una delle sostanze E 407, E 410 e E 412, la dose massima di
          ciascuna di queste sostanze  stabilita  per  tale  prodotto
          alimentare viene  ridotto  in  proporzione  alla  quantita'
          delle altre sostanze contemporaneamente  presenti  in  tale
          prodotto alimentare. 
                

         Parte di provvedimento in formato grafico

                                    PARTE 3 
          Additivi alimentari ammessi in alimenti per lo svezzamento 
                         e per bambini in buona salute 

         Parte di provvedimento in formato grafico

                                    PARTE 4 
          Additivi  alimentari  ammessi  negli   alimenti   dietetici
                             destinati ai lattanti 
          ed alla prima infanzia per scopi medici speciali di cui  al
                                    decreto 
             del Presidente della Repubblica 20 marzo 2002, n. 57 
              Si applicano le tabelle contenute nelle parti 1, 2 e  3
          del presente allegato 

         Parte di provvedimento in formato grafico

              - Si riporta il testo degli  allegati  IX  e  VIII  del
          citato regolamento n. 82 del 2009: 
                                 «Allegato IX 
          Livelli  massimi   specifici   di   residui   di   prodotti
                                 fitosanitari 
               o dei loro metaboliti negli alimenti per lattanti 
                       e negli alimenti di proseguimento 
                
    


Denominazione chimica della sostanza        Livello
                                           massimo di
                                         residui [mg/kg]
          
Cadusafos 0,006                              0,006
Demeton-S-metil/demeton-S-metil- solfone/
oxidemeton-metile (in modo isolato o
combinato, espressi in demeton-S-metil)      0,006
Etoprofos                                    0,008
Fipronil (somma dei fipronil e fipronil-
desulfinil, espresso come fipronil)          0,004
Propineb/propilenetiourea (somma di
propineb e propilenetiourea)                 0,006.».

    
                                «Allegato VIII 
            Prodotti fitosanitari che non possono essere utilizzati 
              nella produzione agricola destinata alla produzione 
            di alimenti per i lattanti e alimenti di proseguimento 
          Tabella 1 
          Denominazione  chimica  della  sostanza  (definizione   del
                                   residuo) 
              Disulfoton  (somma   di   disulfoton,   solfossido   di
          disulfoton e solfone di disulfoton, espressa in disulfoton) 
              Fensulfothion (somma di fensulfothion, del suo  analogo
          d'ossigeno e dei loro solfoni, espressa in fensulfothion) 
              Fentin, espresso in cationi di trifenilstagno 
              Alossifop (somma di alossifop, dei suoi sali ed  esteri
          compresi i composti, espressa in alossifop) 
              Eptacloro  e  trans-eptacloro  epossido,  espressi   in
          eptacloro 
              Esaclorobenzene 
              Nitrofen 
              Ometoato 
              Terbufos (somma  di  terbufos,  del  suo  solfossido  e
          solfone, espressa in terbufos) 
          Tabella 2 
                     Denominazione chimica della sostanza 
              Aldrin e dieldrin, espressi in diedri 
              Endrin.». 
              - Per i testi dei commi 4 e 6 dell'art.  8  del  citato
          regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.