Art. 3 
 
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia 
di etichettatura e presentazione di alimenti per lattanti 
e di proseguimento 
 
  1. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  gli
obblighi di denominazione di vendita degli alimenti  per  lattanti  e
degli alimenti di proseguimento previsto dall'articolo 9, commi  1  e
2,  del  regolamento,  e'  soggetto  al  pagamento  di  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da tremila euro a diciottomila euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  non  riporta  le
indicazioni  obbligatorie  nell'etichettatura  degli   alimenti   per
lattanti e degli alimenti di proseguimento previste dall'articolo  9,
commi 3, lettere a), b), d) ed  e),  4,  7,  9,  11,  12  e  13,  del
regolamento, e' soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro. 
  3. Salvo che il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  non  riporta
nell'etichettatura degli alimenti per lattanti e  degli  alimenti  di
proseguimento  l'indicazione  del   valore   energetico   disponibile
espresso in kJ e kcal, nonche' del tenore di proteine, carboidrati  e
grassi espresso in forma numerica per 100 ml di prodotto  pronto  per
il consumo e' soggetto al  pagamento  della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque riporta  termini,
immagini, o altre illustrazioni o diciture vietati nell'etichettatura
degli alimenti per lattanti e degli alimenti di  proseguimento,  come
definiti dall'articolo 9, commi 8,  10  e  13,  del  regolamento,  e'
soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
dodicimila euro a settantaduemila euro. 
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applica a chiunque  nella  presentazione
degli alimenti per lattanti e di proseguimento, in particolare quanto
alla forma, all'aspetto, all'imballaggio, al materiale utilizzato per
l'imballaggio, alla disposizione e all'ambiente nel quale il prodotto
e' esposto, viola gli obblighi previsti dall'articolo 9, commi 1,  2,
e 3, e da 7 ad 11, del regolamento. 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui ai commi 1, 2, 3 e 4, si applica a chiunque  nella  presentazione
degli  alimenti   per   lattanti   e   di   proseguimento   destinati
all'esportazione verso Paesi terzi violi le prescrizioni e i  divieti
di cui all'articolo 9, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per il testo dell'art. 9, commi 1, 2, 3, 4, 7, 8,  9,
          10, 11, 12 e 13 del citato regolamento n. 82 del  2009,  si
          veda nelle note all'art. 1.