Art. 4 Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di pubblicita' di alimenti per lattanti e di proseguimento 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il divieto di pubblicita' degli alimenti per lattanti previsto dall'articolo 10, comma 1, del regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione del comma 1 si applica a chiunque nella pubblicita' di carattere scientifico degli alimenti per lattanti, di cui all'articolo 10, comma 2, del regolamento, non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, lettera b), del regolamento medesimo. 3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella pubblicita' degli alimenti di proseguimento non rispetta le prescrizioni e i divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7 e 8, e dall'articolo 10, comma 5, del regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a settantamila euro.
Note all'art. 4: - Per il testo degli articoli 9 e 10 del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.