Art. 4 
 
 
        Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia 
     di pubblicita' di alimenti per lattanti e di proseguimento 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola il  divieto
di pubblicita' degli alimenti per lattanti previsto dall'articolo 10,
comma 1, del regolamento, e' soggetto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima  sanzione  del
comma  1  si  applica  a  chiunque  nella  pubblicita'  di  carattere
scientifico degli alimenti per  lattanti,  di  cui  all'articolo  10,
comma 2, del regolamento, non rispetta le prescrizioni  e  i  divieti
previsti dall'articolo 9, commi 3, 7, 8, 9, 10, 11 e 13, lettera  b),
del regolamento medesimo. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella pubblicita'
degli alimenti di proseguimento non  rispetta  le  prescrizioni  e  i
divieti previsti dall'articolo 9, commi 3, 7 e 8, e dall'articolo 10,
comma 5, del regolamento, e' soggetto  al  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria da diecimila euro a settantamila euro. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per il  testo  degli  articoli  9  e  10  del  citato
          regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.