Art. 5 
 
Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia 
di modalita' di commercializzazione, di distribuzione 
di campioni e forniture di alimenti per lattanti 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, e' soggetto  al  pagamento
di una  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  dodicimila  euro  a
settantaduemila  euro,  l'operatore  del   settore   alimentare   che
commercializza: 
    a) un alimento per lattanti senza aver  trasmesso,  al  Ministero
della salute, un campione dell'etichetta utilizzata per il  prodotto,
con le modalita' previste dall'articolo 7 del decreto legislativo  27
gennaio 1992, n. 111; 
    b) un alimento per  lattanti  recante  un'etichetta  con  dati  o
indicazioni diversi da quelli riportati sull'etichetta  trasmessa  ai
sensi della lettera a); 
    c) un alimento per lattanti  prima  che  siano  trascorsi  trenta
giorni dalla data di ricezione dell'etichetta da parte del  Ministero
della salute. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la stessa sanzione di  cui
al comma 1 si applica: 
    a) a chiunque distribuisce campioni  o  fa  ricorso  a  qualunque
altro sistema volto a promuovere le vendite di alimenti per  lattanti
direttamente presso  il  consumatore  nella  fase  del  commercio  al
dettaglio, quali esposizioni speciali, buoni sconto,  premi,  vendite
speciali, vendite promozionali, vendite abbinate, vendite a distanza,
a domicilio o per corrispondenza; 
    b) ai produttori e ai distributori di alimenti per  lattanti  che
offrono, in qualsiasi forma, campioni gratuiti o  a  basso  prezzo  e
altri omaggi  di  alimenti  per  lattanti  al  pubblico,  alle  donne
incinte, alle madri  e  ai  membri  delle  famiglie,  direttamente  o
indirettamente attraverso  il  sistema  sanitario  nazionale,  ovvero
attraverso gli informatori sanitari; 
    c) a  chiunque  fornisce  gratuitamente  attrezzature,  materiale
informativo  o  materiale  didattico  a  istituzioni   o   ad   altre
organizzazioni diverse da quelle di cui all'articolo 12, comma 3, del
regolamento,  ovvero  non  rispetta  nella  fornitura  le  condizioni
previste nel medesimo articolo; 
    d) a chiunque utilizza o distribuisce le  forniture  di  alimenti
per lattanti  donate  o  vendute  a  basso  prezzo  a  istituzioni  o
organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse  o  per
essere distribuite all'esterno  delle  strutture  in  difformita'  da
quanto previsto nell'articolo 12, comma 5, del regolamento. 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, al responsabile  dell'ente
organizzatore dei convegni e delle manifestazioni di cui all'articolo
13, comma 1, del regolamento, che omette di segnalare i  congressi  e
le manifestazioni almeno novanta giorni prima del loro svolgimento al
Ministero  della  salute  si  applica  la   sanzione   amministrativa
pecuniaria da quindicimila euro a novantamila euro. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui al comma 3 si applica alle imprese interessate agli alimenti  per
la prima  infanzia  che  ricorrono  a  qualsiasi  sistema  diretto  e
indiretto di contribuzione e sponsorizzazione nella organizzazione  o
partecipazione a congressi e manifestazioni scientifiche  in  cui  si
trattano argomenti concernenti l'alimentazione della prima infanzia. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7  del  citato  decreto
          legislativo n. 111 del 1992: 
              «Art. 7 (Commercializzazione dei  prodotti).  -  1.  Al
          momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti
          alimentari di cui all'art. 1, il fabbricante ne informa  il
          Ministero della sanita'  mediante  la  trasmissione  di  un
          modello dell'etichetta utilizzata per tale prodotto. 
              2. Qualora i prodotti di cui  al  comma  1  siano  gia'
          posti in commercio in un altro Stato membro, il fabbricante
          deve  altresi'  comunicare  al  Ministero   della   sanita'
          l'autorita' destinataria della prima comunicazione. 
              3. Le stesse disposizioni di cui ai  commi  1  e  2  si
          applicano anche all'importatore  qualora  il  prodotto  sia
          stato fabbricato in uno Stato terzo. 
              4.  Il  Ministero  della  sanita'  puo'  richiedere  al
          fabbricante o all'importatore la presentazione  dei  lavori
          scientifici e dei dati che giustifichino la conformita' del
          prodotto all'art. 1, commi 2 e 3, nonche' le indicazioni di
          cui all'art. 4, comma 1, lettera c). 
              5. Qualora i lavori scientifici e  i  dati  di  cui  al
          comma  4  abbiano  formato  oggetto  di  una  pubblicazione
          facilmente  accessibile,  il  fabbricante  o  l'importatore
          possono comunicare solo gli estremi della pubblicazione. 
              6. Qualora i prodotti di cui al comma 1  non  rientrino
          tra quelli di cui all'art. 1, comma 2, il  Ministero  della
          sanita' diffida le  imprese  interessate  a  ritirarli  dal
          commercio e, in caso di mancata osservanza, dispone il loro
          sequestro. 
              7. Qualora i prodotti di cui al comma 1  presentino  un
          pericolo per la salute umana il Ministero della sanita'  ne
          dispone il sequestro. 
              8. Il Ministero della sanita' informa immediatamente la
          Commissione CEE e  gli  altri  Stati  membri  delle  misure
          adottate ai sensi dei commi 6 e 7 con i relativi motivi. 
              9. 
              10.». 
              - Per il testo degli articoli 12, commi 3 e  5,  e  13,
          commi 1 e 3, del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda
          nelle note all'art. 1.