Art. 6 Sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di predisposizione e diffusione di materiale informativo e didattico nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque predispone o diffonde materiale informativo o didattico destinato alle gestanti, alle madri di lattanti e bambini, alle famiglie e a tutti gli interessati nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima infanzia in violazione di quanto previsto dall'articolo 15 del regolamento, e' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro. 2. Salvo che il fatto costituisca reato, la medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque viola gli obblighi previsti all'articolo 16 del regolamento, in materia di predisposizione di materiale informativo e didattico riguardante gli alimenti per lattanti o di proseguimento destinato agli operatori sanitari.
Note all'art. 6: - Per il testo degli articoli 15 e 16 del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.