Art. 6 
 
Sanzioni  per  la   violazione   degli   obblighi   in   materia   di
  predisposizione e diffusione di materiale informativo  e  didattico
  nel settore dell'alimentazione dei lattanti 
e della prima infanzia 
 
  1. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  chiunque  predispone  o
diffonde materiale informativo o didattico destinato  alle  gestanti,
alle madri di lattanti  e  bambini,  alle  famiglie  e  a  tutti  gli
interessati nel settore dell'alimentazione dei lattanti e della prima
infanzia in  violazione  di  quanto  previsto  dall'articolo  15  del
regolamento, e' soggetto al pagamento della  sanzione  amministrativa
pecuniaria da dodicimila euro a settantaduemila euro. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, la  medesima  sanzione  di
cui al comma 1 si applica a  chiunque  viola  gli  obblighi  previsti
all'articolo 16 del regolamento, in  materia  di  predisposizione  di
materiale  informativo  e  didattico  riguardante  gli  alimenti  per
lattanti o di proseguimento destinato agli operatori sanitari. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per il testo  degli  articoli  15  e  16  del  citato
          regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1.