Art. 8 
 
 
             Aggiornamento degli importi delle sanzioni 
 
  1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in  vigore
del presente decreto, gli importi delle sanzioni di cui  al  presente
decreto sono aggiornati mediante  applicazione  dell'incremento  pari
all'indice   nazionale   dei   prezzi   al   consumo   per   l'intera
collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente. 
  2. Con decreto del Ministro della salute,  da  adottarsi,  d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il  1°  dicembre
di ogni biennio,  sono  aggiornati  i  nuovi  limiti  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie che si applicano dal 1°  gennaio  dell'anno
successivo.