Art. 9 Istituzione Fondo 1. E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un Fondo per le iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, da finanziarsi con le maggiori entrate derivanti dalla nuova disciplina sanzionatoria prevista dal presente decreto, che a tale fine sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo medesimo, secondo le modalita' di cui al comma 2. 2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal presente decreto vengono introitate dalle Aziende sanitarie locali, Autorita' competenti ai sensi del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, a livello territoriale; dette entrate vengono cosi' ripartite: a) il 65 per cento al Ministero della salute per iniziative di ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento al seno, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, e versati su apposito capitolo di entrata del bilancio statale, di cui al comma 1; b) il restante 35 per cento viene cosi' ripartito secondo le seguenti modalita': l ) il 25 per cento alle Aziende sanitarie locali; 2) il 5 per cento ai laboratori del controllo ufficiale; 3) il 5 per cento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Note all'art. 9: - Per il testo dell'art. 14 del citato regolamento n. 82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1. - Per i riferimenti al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, si veda nelle note alle premesse.