Art. 9 
 
 
                          Istituzione Fondo 
 
  1. E' istituito nello  stato  di  previsione  del  Ministero  della
salute un Fondo per le iniziative di  ricerca  e  di  informazione  a
favore  della  promozione  dell'allattamento  al   seno,   ai   sensi
dell'articolo 14 del regolamento,  da  finanziarsi  con  le  maggiori
entrate derivanti dalla nuova disciplina sanzionatoria  prevista  dal
presente decreto, che a tale fine sono versate ad  apposito  capitolo
dell'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   la   successiva
riassegnazione al Fondo medesimo, secondo  le  modalita'  di  cui  al
comma 2. 
  2. Le entrate derivanti dall'applicazione delle  sanzioni  previste
dal presente  decreto  vengono  introitate  dalle  Aziende  sanitarie
locali, Autorita' competenti  ai  sensi  del  decreto  legislativo  6
novembre 2007, n. 193, a livello territoriale; dette entrate  vengono
cosi' ripartite: 
    a) il 65 per cento al Ministero della salute  per  iniziative  di
ricerca e di informazione a favore della promozione dell'allattamento
al seno, ai sensi dell'articolo 14  del  regolamento,  e  versati  su
apposito capitolo di entrata del bilancio statale, di cui al comma 1; 
    b) il restante 35 per cento  viene  cosi'  ripartito  secondo  le
seguenti modalita': 
      l ) il 25 per cento alle Aziende sanitarie locali; 
      2) il 5 per cento ai laboratori del controllo ufficiale; 
      3) il 5 per cento alle regioni  e  alle  province  autonome  di
Trento e di Bolzano. 
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede,  con  propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per il testo dell'art. 14 del citato  regolamento  n.
          82 del 2009, si veda nelle note all'art. 1. 
              - Per i riferimenti al decreto legislativo  6  novembre
          2007, n. 193, si veda nelle note alle premesse.