Art. 5 
 
 
              Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58 
 
  1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7  marzo  2001,  n.  58,  e
successive modificazioni, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: 
    "g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri  e  delle
munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa  al
bando delle mine e delle  munizioni  a  grappolo  nonche'  in  favore
dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa  contro  le  mine
antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa  al  bando  delle
munizioni a grappolo". 
  2. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001,  n.  58,  e  successive
modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    "1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo  di
cui  al  comma  1  e'  destinato,  altresi',  alla  realizzazione  di
programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da
attuare secondo le modalita' previste dagli  articoli  4  e  6  della
Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a  grappolo,
fatta a Dublino il 30 maggio  2008,  e  all'assistenza  alle  vittime
delle munizioni a grappolo, prevista  dall'articolo  5  della  citata
Convenzione,   ivi   inclusi   la   riabilitazione   psicofisica    e
l'inserimento sociale ed economico".