Art. 5 Modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, la lettera g) e' sostituita dalla seguente: "g) sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e delle munizioni a grappolo ed in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine e delle munizioni a grappolo nonche' in favore dell'universalizzazione della Convenzione di Ottawa contro le mine antipersona e della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo". 2. All'articolo 1 della legge 7 marzo 2001, n. 58, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente: "1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2011, il Fondo di cui al comma 1 e' destinato, altresi', alla realizzazione di programmi di bonifica di aree con residui di munizioni a grappolo, da attuare secondo le modalita' previste dagli articoli 4 e 6 della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, e all'assistenza alle vittime delle munizioni a grappolo, prevista dall'articolo 5 della citata Convenzione, ivi inclusi la riabilitazione psicofisica e l'inserimento sociale ed economico".