Art. 2 
 
  1. Sui prodotti di cui  all'articolo  1  importati  o  immessi  sul
territorio nazionale devono  essere  riportate,  in  lingua  italiana
visibile e leggibile, le seguenti indicazioni: 
    a) denominazione legale o merceologica del prodotto; 
    b) il divieto di vendita ai minori degli anni 16. 
  2. La confezione dei prodotti di cui al comma 1 deve riportare: 
    a) nome o  ragione  sociale  o  marchio  e  la  sede  legale  del
produttore, ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore; 
    b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantita'
di miscela e tutte le sue componenti; 
    c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che  l'uso
dei prodotti e' consentito solo per sottrarsi a una minaccia o a  una
aggressione che ponga in pericolo la propria incolumita'; 
    d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e  l'avvertenza
«irritante». 
  3. Le indicazioni di cui al comma  2,  lettere  a)  e  c),  possono
essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella  confezione
dei prodotti. 
  4. Per l'etichettatura  dei  prodotti  di  cui  all'articolo  1  si
applicano le disposizioni  contenute  negli  articoli  11  e  12  del
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina  pure  la
sicurezza degli stessi prodotti. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 11 e 12 del citato
          decreto legislativo n. 206 del 2005: 
              «Art. 11 (Divieti  di  commercializzazione).  -  1.  E'
          vietato il commercio sul territorio nazionale di  qualsiasi
          prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme
          chiaramente visibili e leggibili,  le  indicazioni  di  cui
          agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo.»; 
              «Art. 12 (Sanzioni). - 1. Fatto salvo  quanto  previsto
          nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca
          reato,  per  quanto  attiene   alle   responsabilita'   del
          produttore, ai contravventori al divieto di cui all'art. 11
          si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823
          euro. La misura della  sanzione  e'  determinata,  in  ogni
          singolo caso, facendo riferimento al prezzo di  listino  di
          ciascun  prodotto  ed  al  numero  delle  unita'  poste  in
          vendita. 
              2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della  legge  24
          novembre 1981, n. 689. Fermo restando  quanto  previsto  in
          ordine ai poteri di accertamento degli  ufficiali  e  degli
          agenti di polizia giudiziaria dall'art. 13  della  predetta
          legge 24 novembre  1981,  n.  689,  all'accertamento  delle
          violazioni provvedono d'ufficio o su denunzia,  gli  organi
          di polizia amministrativa. Il rapporto  previsto  dall'art.
          17 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  e'  presentato
          all'ufficio   della   camera   di   commercio,   industria,
          artigianato e agricoltura della provincia in cui vi  e'  la
          residenza o la sede legale del professionista.».