IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  recante
attuazione   delle    direttive    89/618/Euratom,    90/641/Euratom,
92/3/Euratom e 96/29/Euratom in  materia  di  radiazioni  ionizzanti,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000 n.  241,
recante  attuazione  della  direttiva  96/29/Euratom  in  materia  di
protezione sanitaria della popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i
rischi  derivanti  dalle  radiazioni  ionizzanti,   e   dal   decreto
legislativo 9 maggio 2001, n. 257; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
10 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  44  del  22
febbraio 2006, recante linee guida per la pianificazione di emergenza
per il trasporto di materie  radioattive  e  fissili,  in  attuazione
dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  6  febbraio  2007,  n.  52,  recante
attuazione  della  direttiva  2003/122/Euratom  sul  controllo  delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta  attivita'  e  delle  sorgenti
orfane; 
  Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2007,  ed  in  particolare
l'articolo 22; 
  Visto il decreto legislativo  20  febbraio  2009,  n.  23,  recante
attuazione   della   direttiva   2006/117/Euratom    relativa    alla
sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e
di combustibile nucleare esaurito, ed in  particolare  l'articolo  1,
comma 7, relativo  alla  sorveglianza  radiometrica  su  materiali  o
prodotti semilavorati metallici; 
  Vista la notifica alla Commissione europea ai sensi della direttiva
98/34/CE  e  all'Organizzazione  mondiale  del  commercio  ai   sensi
dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio  in  vigore  dal  1°
gennaio 1995; 
  Considerata l'opportunita' di istituire sul territorio nazionale un
sistema di sorveglianza radiometrica estesa ai prodotti  semilavorati
metallici ai fini della tutela della salute  dei  consumatori  e  dei
lavoratori e di disciplinare tale sorveglianza ai fini  di  garantire
una applicazione uniforme della norma e di  non  creare  ostacoli  al
sistema industriale nazionale e a quello dei traffici commerciali; 
  Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla emanazione, ai  sensi
dell'articolo 1, comma 5, della legge 25 febbraio  2008,  n.  34,  di
disposizioni integrative e correttive dell'articolo 1, comma  7,  del
decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 7 aprile 2011; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano  in  data  20
aprile 2011; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e preso atto che le competenti Commissioni del Senato  della
Repubblica non hanno reso il parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 31 maggio 2011; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'ambiente e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  dell'interno,  della  salute,  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali,  degli  affari  esteri,   della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
       Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 
 
  1. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
sostituito dal seguente: 
  «Art.  157  (Sorveglianza  radiometrica  su  materiali  o  prodotti
semilavorati metallici). - 1. I soggetti che a  scopo  industriale  o
commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta,  deposito
o che esercitano operazioni di fusione di rottami o  altri  materiali
metallici di risulta nonche' i soggetti che  a  scopo  industriale  o
commerciale  esercitano  attivita'  di   importazione   di   prodotti
semilavorati metallici hanno l'obbligo di effettuare la  sorveglianza
radiometrica sui predetti materiali o prodotti, al fine  di  rilevare
la presenza di livelli  anomali  di  radioattivita'  o  di  eventuali
sorgenti  dismesse,  per  garantire  la  protezione   sanitaria   dei
lavoratori e della  popolazione  da  eventi  che  possono  comportare
esposizioni alle radiazioni ionizzanti ed evitare  la  contaminazione
dell'ambiente.  La  disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che
svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto  e  non
effettuano operazioni doganali. 
  2.  L'attestazione  dell'avvenuta  sorveglianza   radiometrica   e'
rilasciata da esperti qualificati di secondo o terzo grado,  compresi
negli  elenchi  istituiti  ai  sensi  dell'articolo   78,   i   quali
nell'attestazione  riportano  anche   l'ultima   verifica   di   buon
funzionamento dello strumento di misurazione utilizzato. 
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico,  di  concerto
con i Ministri delle politiche europee, della salute, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, del lavoro e delle  politiche
sociali,  dell'interno,  dell'economia   e   delle   finanze,   delle
infrastrutture e dei trasporti,  sentita  l'Agenzia  delle  dogane  e
sentito  l'Istituto  superiore  per  la  protezione  e   la   ricerca
ambientale  (ISPRA),  da  emanarsi  all'esito  delle  notifiche  alla
Commissione   europea   ai   sensi   della   direttiva   98/34/CE   e
all'Organizzazione mondiale del commercio ai sensi dell'Accordo sugli
ostacoli tecnici al commercio in vigore dal  1°  gennaio  1995,  sono
stabilite le modalita' di applicazione,  nonche'  i  contenuti  delle
attestazioni della sorveglianza radiometrica ed elencati  i  prodotti
semilavorati metallici oggetto della sorveglianza. 
  4. Ferme restando le disposizioni di cui al comma  3  dell'articolo
25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza  di
sorgenti o comunque livelli anomali  di  radioattivita',  individuati
secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero  guide  tecniche
emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili,  i  soggetti
di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma
3, le misure idonee  ad  evitare  il  rischio  di  esposizione  delle
persone e di contaminazione dell'ambiente e debbono  darne  immediata
comunicazione  al  prefetto,  agli  organi  del  servizio   sanitario
nazionale competenti  per  territorio,  al  Comando  provinciale  dei
vigili del fuoco, alla regione o  province  autonome  ed  all'Agenzie
delle  regioni  e  delle  province   autonome   per   la   protezione
dell'ambiente competenti per  territorio.  Ai  medesimi  obblighi  e'
tenuto il vettore che, nel corso del trasporto,  venga  a  conoscenza
della presenza di livelli  anomali  di  radioattivita'  nei  predetti
materiali o  prodotti  trasportati.  Il  prefetto,  in  relazione  al
livello  del  rischio  rilevato  dagli   organi   destinatari   delle
comunicazioni  di  cui  al  presente  comma,  ne  da'   comunicazione
all'ISPRA. 
  5. Ferme restando  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  14  del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure
radiometriche  indichino  la   presenza   di   livelli   anomali   di
radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso
in relazione alla necessita' di tutelare le persone e  l'ambiente  da
rischi di esposizione, i  provvedimenti  opportuni  ivi  compreso  il
rinvio dell'intero carico o di parte di esso  all'eventuale  soggetto
estero responsabile del suo invio, con oneri a  carico  del  soggetto
venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad  informare
della restituzione dei carichi  l'Autorita'  competente  dello  Stato
responsabile dell'invio.». 
  2.  All'articolo  107,  comma  2,  lettera  d-ter),   del   decreto
legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  le  parole:  "di  risulta"  sono
soppresse. 
  3. Il decreto di cui al  comma  3  dell'articolo  157  del  decreto
legislativo 17 marzo 1995,  n.  230,  come  sostituito  dal  presente
articolo, e' adottato entro 60 giorni successivi  all'esito  positivo
delle notifiche alla Commissione europea  ai  sensi  della  direttiva
98/34/CE  e  all'Organizzazione  mondiale  del  commercio  ai   sensi
dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al commercio  in  vigore  dal  1°
gennaio 1995. 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3  del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE) 
          Note alle premesse: 
              -  L'art. 76 della Costituzione  regola  la  delega  al
          Governo  dell'esercizio  della   funzione   legislativa   e
          stabilisce  che  essa  non  puo'  avvenire   se   non   con
          determinazione di principi e criteri direttivi  e  soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              -  Il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  230,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 1995, n. 136,
          S.O. 
              - La direttiva  27  novembre  1989,  n.  89/618/Euratom
          (Direttiva del Consiglio concernente  l'informazione  della
          popolazione  sui  provvedimenti  di  protezione   sanitaria
          applicabili e sul comportamento  da  adottare  in  caso  di
          emergenza radioattiva),  e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  7
          dicembre 1989, n. L 357. 
              -  La direttiva  4  dicembre  1990,  n.  90/641/Euratom
          (Direttiva  del   Consiglio   concernente   la   protezione
          operativa dei lavoratori  esterni  esposti  al  rischio  di
          radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona
          controllata), e'  pubblicata  nella  G.U.C.E.  13  dicembre
          1990, n. L 349. 
              -   La  direttiva  3  febbraio  1992,  n.  92/3/Euratom
          (Direttiva del Consiglio relativa alla sorveglianza  ed  al
          controllo delle spedizioni di residui radioattivi tra Stati
          membri e di quelle verso la Comunita'  e  fuori  da  essa),
          pubblicata nella  G.U.C.E.  12  febbraio  1992,  n.  L  35.
          Entrata in vigore il 17 febbraio 1992. 
              - La direttiva 13 maggio  1996,  n.  96/29/Euratom,  e'
          pubblicata nella G.U.C.E. 29 giugno 1996, n. L 159. 
              - Il decreto legislativo 26 maggio  2000,  n.  241,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 agosto 2000, n. 203,
          S.O. 
              -   Il  decreto  legislativo  9  maggio  2001,  n.  257
          (Disposizioni  integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo 26 maggio  2000,  n.  241,  recante  attuazione
          della direttiva  96/29/Euratom  in  materia  di  protezione
          sanitaria della  popolazione  e  dei  lavoratori  contro  i
          rischi   derivanti   dalle   radiazioni   ionizzanti),   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 luglio 2001, n. 153. 
              - L'art. 125 del citato decreto legislativo n. 230  del
          1995, cosi' recita: 
              «Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1.  Con
          decreto del Ministro per il coordinamento della  protezione
          civile,  di  concerto   con   i   Ministri   dell'ambiente,
          dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti  e
          della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi  e
          le  modalita'  di  applicazione  delle   disposizioni   del
          presente  capo  alle  attivita'  di  trasporto  di  materie
          radioattive,   anche   in   conformita'   alla    normativa
          internazionale e comunitaria di settore. 
              2. Il decreto di cui al comma  1  deve  in  particolare
          prevedere i casi per i quali i termini del trasporto  e  la
          relativa  autorizzazione  debbono  essere   preventivamente
          comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso
          dell'emergenza,   nonche'   le   relative   modalita'    di
          comunicazione.». 
              - Il decreto legislativo 6 febbraio  2007,  n.  52,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 2007, n. 95. 
              - La direttiva  2003/122/Euratom  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. L 346. 
              - Si riporta, di seguito, il testo degli articoli  1  e
          22 della legge 25 febbraio 2008, n.  34,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 marzo 2008, n. 56, S.O.: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive comunitarie). - 1.  Il  Governo  e'  delegato  ad
          adottare, entro la  scadenza  del  termine  di  recepimento
          fissato dalle  singole  direttive,  i  decreti  legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive comprese negli elenchi di cui agli Allegati  A  e
          B. Per le direttive elencate negli Allegati A e  B  il  cui
          termine di recepimento sia gia' scaduto  ovvero  scada  nei
          tre mesi successivi alla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge,  il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  i
          decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge. Per le direttive elencate negli Allegati A e  B  che
          non prevedono un termine  di  recepimento,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare i decreti  legislativi  di  attuazione
          entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              2. I decreti legislativi sono  adottati,  nel  rispetto
          dell'art. 14  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  del
          Ministro per  le  politiche  europee  e  del  Ministro  con
          competenza istituzionale  prevalente  per  la  materia,  di
          concerto  con  i  Ministri  degli  affari   esteri,   della
          giustizia, dell'economia e delle finanze e  con  gli  altri
          Ministri  interessati  in   relazione   all'oggetto   della
          direttiva. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione delle  direttive  comprese  nell'elenco  di  cui
          all'Allegato B, nonche', qualora sia previsto il ricorso  a
          sanzioni  penali,  quelli  relativi  all'attuazione   delle
          direttive elencate nell'Allegato A,  sono  trasmessi,  dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          perche' su di essi sia espresso il  parere  dei  competenti
          organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data  di
          trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza  del
          parere. Qualora il termine  per  l'espressione  del  parere
          parlamentare di cui al presente  comma,  ovvero  i  diversi
          termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni
          che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o
          5  o  successivamente,  questi  ultimi  sono  prorogati  di
          sessanta giorni. 
              4.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  che  comportino   conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'art. 11-ter, comma 2, della legge  5  agosto  1978,  n.
          468, e successive modificazioni. Su di  essi  e'  richiesto
          anche il parere delle Commissioni  parlamentari  competenti
          per i profili  finanziari.  Il  Governo,  ove  non  intenda
          conformarsi  alle  condizioni  formulate  con   riferimento
          all'esigenza di garantire il rispetto dell'art. 81,  quarto
          comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi,
          corredati   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione, per i  pareri  definitivi  delle  commissioni
          competenti per i  profili  finanziari,  che  devono  essere
          espressi entro venti giorni. 
              5. Entro ventiquattro mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla presente legge,  il  Governo  puo'  emanare,  con  la
          procedura  indicata  nei  commi  2,  3  e  4,  disposizioni
          integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai
          sensi del comma 1, fatto salvo  quanto  previsto  dall'art.
          11-bis della legge  4  febbraio  2005,  n.  11,  introdotto
          dall'art. 6 della presente legge. 
              6. I decreti legislativi, relativi  alle  direttive  di
          cui agli Allegati A e B, adottati, ai sensi dell'art.  117,
          quinto  comma,  della  Costituzione,   nelle   materie   di
          competenza  legislativa  delle  regioni  e  delle  province
          autonome,  si  applicano  alle  condizioni  e  secondo   le
          procedure di cui  all'art.  11,  comma  8,  della  legge  4
          febbraio 2005, n. 11. 
              7. Il Ministro per le politiche europee,  nel  caso  in
          cui una o piu' deleghe di cui  al  comma  1  non  risultino
          esercitate alla scadenza del  previsto  termine,  trasmette
          alla Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica  una
          relazione che da' conto dei motivi addotti dai Ministri con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia   a
          giustificazione del ritardo. Il Ministro per  le  politiche
          europee ogni  sei  mesi  informa  altresi'  la  Camera  dei
          deputati e  il  Senato  della  Repubblica  sullo  stato  di
          attuazione delle direttive da parte delle regioni  e  delle
          province autonome nelle materie di loro competenza, secondo
          modalita' di individuazione delle stesse, da  definire  con
          accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano. 
              8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri
          parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni  penali
          contenute  negli  schemi  di  decreti  legislativi  recanti
          attuazione delle direttive comprese negli allegati A  e  B,
          ritrasmette  con  le  sue  osservazioni  e  con   eventuali
          modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al  Senato
          della  Repubblica.  Decorsi  venti  giorni  dalla  data  di
          ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di
          nuovo parere.»; 
              «Art.  22  (Disposizioni  occorrenti  per  l'attuazione
          della direttiva  2006/117/EURATOM  del  Consiglio,  del  20
          novembre 2006, relativa alla sorveglianza ed  al  controllo
          delle spedizioni di rifiuti radioattivi e  di  combustibile
          nucleare  esaurito).  -  1.  Il  Governo  e'  delegato   ad
          adottare, entro il  termine  e  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 1, un decreto legislativo al fine di dare organica
          attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2006,  relativa  alla  sorveglianza  ed  al
          controllo delle spedizioni  di  rifiuti  radioattivi  e  di
          combustibile nucleare esaurito, ed allo scopo di  garantire
          l'adeguata protezione della popolazione ai sensi  dell'art.
          1, paragrafo 1, della medesima direttiva, nel rispetto  dei
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)  apportare  le  necessarie  modifiche  al  decreto
          legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle
          direttive 89/618/EURATOM,  90/641/EURATOM,  92/3/EURATOM  e
          96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti; 
                b)  assicurare,  nelle  procedure  autorizzative,  di
          sorveglianza e controllo di cui al  presente  articolo,  la
          previsione di misure atte a  garantire  il  rispetto  delle
          eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonche'  delle
          disposizioni  nazionali  e   comunitarie   concernenti   la
          sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni  di
          smaltimento e stoccaggio del materiale a  destinazione,  la
          tutela della salute  dei  lavoratori  e  delle  popolazioni
          interessate; 
                c) assicurare il  pieno  rispetto  del  principio  di
          informazione preventiva delle autorita' locali sulle misure
          di  sorveglianza  e  controllo   adottate   nei   casi   di
          spedizione,  trasferimento   e   transito   del   materiale
          radioattivo, con particolare riferimento  ai  provvedimenti
          di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento  in
          caso di emergenza; 
                d) prevedere, ai fini del  consenso,  del  diniego  o
          della  fissazione  di  condizioni   per   l'autorizzazione,
          criteri e prescrizioni atti a ridurre al  minimo  l'impatto
          ambientale e sanitario del materiale  e  delle  spedizioni,
          nonche' sanzioni efficaci, proporzionate  e  dissuasive  in
          caso  di  violazione  delle  disposizioni  attuative  della
          direttiva 2006/117/EURATOM; 
                e) fermo restando quanto previsto dalla  legislazione
          vigente  in   materia,   assicurare   adeguate   forme   di
          consultazione e informazione di regioni ed enti locali  con
          riguardo    a    quanto    previsto     dalla     direttiva
          2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande,
          autorizzazioni e spedizioni che interessano  il  territorio
          di loro competenza; 
                f) prevedere adeguate misure  di  controllo  relative
          alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle  tipologie
          e caratteristiche delle discariche a  cui  vengono  inviati
          gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute
          umana. 
              2. Nel rispetto del termine  di  cui  al  comma  1,  lo
          schema di decreto legislativo e' trasmesso, oltre che  alle
          competenti Commissioni parlamentari, anche alla  Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,   ai   fini
          dell'acquisizione del relativo parere. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              - Il testo dell'art.  1,  del  decreto  legislativo  20
          febbraio 2009, n, 23, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          23 marzo 2009, n. 68, cosi' recita: 
              «Art. 1 (Modifiche  al  decreto  legislativo  17  marzo
          1995, n. 230). - 1. Il titolo del  decreto  legislativo  17
          marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Attuazione
          delle     direttive     89/618/Euratom,     90/641/Euratom,
          96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia  di  radiazioni
          ionizzanti.». 
              2. All'art. 32 del decreto legislativo 17  marzo  1995,
          n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi»  sono
          aggiunte  le  seguenti:   «e   di   combustibile   nucleare
          esaurito»; 
                b) al comma 1, dopo  la  parola:  «radioattivi»  sono
          inserite  le  seguenti:   «e   di   combustibile   nucleare
          esaurito»; 
                c) al comma 1,  dopo  le  parole:  «esportazioni  dei
          rifiuti» sono inserite  le  seguenti:  «e  di  combustibile
          nucleare esaurito»; 
                d) la lettera a) del  comma  2  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                  «a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta
          di cui all'art. 29 o dell'autorizzazione  di  cui  all'art.
          30, sentiti i competenti organismi tecnici e le  regioni  o
          le  province  autonome  territorialmente  competenti,   ove
          queste ultime non siano autorita'  competenti  al  rilascio
          dell'autorizzazione stessa,  nei  casi  di  spedizioni,  di
          importazioni o di esportazioni  da  effettuare  nell'ambito
          delle attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi  di
          cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attivita'
          esenti da detti provvedimenti. Le  regioni  e  le  province
          autonome formulano eventuali osservazioni entro il  termine
          di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede;»; 
                e) la lettera b) del  comma  2  e'  sostituita  dalla
          seguente: 
                  «b) Il Ministero dello sviluppo economico,  sentito
          l'ISPRA, il Ministero del  lavoro,  della  salute  e  delle
          politiche sociali e la regione o le  province  autonome  di
          destinazione o provenienza,  nei  casi  di  spedizioni,  di
          importazioni o di esportazioni  da  effettuare  nell'ambito
          degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al  presente
          decreto,  nonche'  nel  caso  di  transito  nel  territorio
          italiano. Le  regioni  e  le  province  autonome  formulano
          eventuali osservazioni entro il termine  di  dieci  giorni,
          trascorso il quale l'autorita' procede.»; 
                f) al comma 3, secondo periodo,  le  parole:  «o  non
          abbia  comunicato  alla  Commissione  europea  la   propria
          mancata accettazione  di  tale  procedura  di  approvazione
          automatica,  ai  sensi  dell'articolo  17  della  direttiva
          92/3/Euratom» sono soppresse; 
                g) al comma 4, secondo periodo, dopo le  parole:  «di
          rifiuti» sono inserite  le  seguenti:  «e  di  combustibile
          nucleare esaurito»; 
                h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: 
                  «4-bis.  Con  apposite  prescrizioni  da   inserire
          nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto  obbligo
          agli operatori della restituzione al Paese di origine,  dei
          rifiuti radioattivi derivanti da: 
                    a)   operazioni   di   trattamento   su   rifiuti
          radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati  a
          tali operazioni o su altri materiali ai fini  del  recupero
          di rifiuti radioattivi; 
                    b) operazioni di ritrattamento  sul  combustibile
          nucleare  esaurito  introdotto  nel   territorio   italiano
          destinato a tali operazioni. 
                4-ter. Le  autorizzazioni  di  cui  al  comma  1  non
          possono essere rifiutate: 
                  a) per il ritorno al Paese di  origine  di  rifiuti
          radioattivi  equivalenti  a  quelli  che  siano  stati   in
          precedenza  spediti  od  esportati   ai   fini   del   loro
          trattamento, nel rispetto della normativa applicabile; 
                  b) per il ritorno al Paese di origine  dei  rifiuti
          radioattivi  e   degli   altri   materiali   prodotti   dal
          ritrattamento  di  combustibile  esaurito  che  sia   stato
          effettuato  in  un  Paese  diverso,  nel   rispetto   della
          normativa applicabile; 
                  c) per il ritorno dei  rifiuti  radioattivi  e  del
          combustibile esaurito al detentore  che  ha  effettuato  la
          spedizione,  nel  caso  in  cui  questa  non  possa  essere
          ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma  4,
          se la rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni  e
          specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.». 
              3.  Dopo  il  comma  4  dell'art.   137   del   decreto
          legislativo  17  marzo  1995,  n.  230,  sono  inseriti   i
          seguenti: 
                «4-bis. Chi non ottempera agli  obblighi  di  cui  al
          comma 4-bis dell'art. 32 e' punito con l'arresto da  due  a
          sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro. 
                4-ter. Chi non osserva  le  particolari  prescrizioni
          contenute nell'autorizzazione di cui al comma  1  dell'art.
          32 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con  l'ammenda
          fino a ventimila euro.». 
              4. Al comma 1 dell'art. 142 del decreto legislativo  17
          marzo  1995,  n.  230,  le  parole:  «commi  1  e  2»  sono
          sostituite dalle seguenti: «comma 1». 
              5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n. 230, e' sostituito dall'Allegato  al  presente  decreto.
          Restano ferme le disposizioni di cui al comma  7  dell'art.
          146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995. 
              6. Dopo l'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995,
          n. 230, e' inserito il seguente: 
              «Art. 7-bis  (Particolari  definizioni  concernenti  le
          spedizioni,  importazioni  ed   esportazioni   di   rifiuti
          radioattivi e di  combustibile  nucleare  Esaurito).  -  1.
          Ferme restando le definizioni  del  decreto  legislativo  6
          febbraio 2007, n. 52, ai fini  dell'applicazione  dell'art.
          32 del presente  decreto  valgono  le  seguenti  specifiche
          definizioni: 
                a)  rifiuti  radioattivi:  materiali  radioattivi  in
          forma gassosa, liquida o solida per i quali non e' previsto
          un ulteriore uso  da  parte  dei  Paesi  di  origine  e  di
          destinazione o di una persona fisica  o  giuridica  la  cui
          decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di
          controlli  in  quanto  rifiuti  radioattivi  da  parte   di
          un'Autorita' di regolamentazione, secondo  le  disposizioni
          legislative e regolamentari  dei  Paesi  di  origine  e  di
          destinazione; 
                b)  combustibile  esaurito:   combustibile   nucleare
          irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal
          nocciolo di un  reattore;  il  combustibile  esaurito  puo'
          essere considerato come una risorsa usabile da  ritrattare,
          oppure essere destinato allo smaltimento definitivo,  senza
          che siano previsti altri utilizzi, ed  essere  trattato  al
          pari di rifiuti radioattivi; 
                c) ritrattamento: un processo o un'operazione  intesi
          ad  estrarre  gli  isotopi  radioattivi  dal   combustibile
          esaurito per un ulteriore uso; 
                d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi  o
          di combustibile esaurito in un impianto autorizzato,  senza
          intenzione di recuperarli; 
                e)   stoccaggio:   la   conservazione   di    rifiuti
          radioattivi o  di  combustibile  esaurito  in  un  impianto
          equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione  di
          recuperarli successivamente; 
                f) detentore: qualsiasi persona  fisica  o  giuridica
          che,  prima  di  effettuare  una  spedizione   di   rifiuti
          radioattivi o di  combustibile  esaurito,  e'  responsabile
          conformemente alla normativa applicabile per tali materiali
          e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario; 
                g)  domanda  debitamente  compilata:   il   documento
          uniforme di cui alla  decisione  della  Commissione  del  5
          marzo  2008,  relativa  al  documento   uniforme   per   la
          sorveglianza e il controllo  delle  spedizioni  di  rifiuti
          radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla
          direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del  20  novembre
          2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.». 
              7. L'art. 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
          230, e' sostituito dal seguente: 
              «Art. 157 (Sorveglianza  radiometrica  su  materiali  o
          prodotti semilavorati metallici). - 1.  I  soggetti  che  a
          scopo industriale o  commerciale  esercitano  attivita'  di
          importazione,   raccolta,   deposito   o   che   esercitano
          operazioni  di  fusione  di  rottami  o   altri   materiali
          metallici  di  risulta,  sono  tenuti  ad  effettuare   una
          sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti
          al fine di rilevare  la  presenza  di  livelli  anomali  di
          radioattivita' o di eventuali  sorgenti  dismesse.  A  tali
          obblighi sono  altresi'  tenuti  i  soggetti  che  a  scopo
          industriale   o   commerciale   esercitano   attivita'   di
          importazione  di  prodotti   semilavorati   metallici.   La
          disposizione  non  si  applica  ai  soggetti  che  svolgono
          attivita' che comportano esclusivamente il trasporto. 
              2. Ferme restando le disposizioni di  cui  al  comma  3
          dell'art. 25, nei  casi  in  cui  le  misure  radiometriche
          indichino  la  presenza  di  sorgenti  o  comunque  livelli
          anomali di radioattivita', individuati secondo le norme  di
          buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate  ai
          sensi dell'art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui
          al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100,  comma
          3, le misure idonee ad evitare il  rischio  di  esposizione
          delle persone e debbono darne  immediata  comunicazione  al
          Prefetto ed agli organi del  servizio  sanitario  nazionale
          competenti per territorio che, in relazione al livello  del
          rischio,   ne   danno   comunicazione    all'ISPRA.    Tale
          comunicazione deve essere altresi'  effettuata  al  Comando
          provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione  o  province
          autonome ed alle Agenzie delle  regioni  e  delle  province
          autonome per la  protezione  dell'ambiente  competenti  per
          territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore  che,
          nel corso del trasporto, venga a conoscenza della  presenza
          di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali
          o prodotti trasportati. 
              3. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'art.  14
          del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in
          cui  le  misure  radiometriche  indichino  la  presenza  di
          livelli anomali di  radioattivita',  i  prefetti  adottano,
          valutate  le  circostanze  del  caso  in   relazione   alla
          necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di
          esposizione, i  provvedimenti  opportuni  ivi  compreso  il
          rinvio dell'intero carico o di parte di esso  all'eventuale
          soggetto estero responsabile del suo  invio,  con  oneri  a
          carico del soggetto venditore. Il  Ministero  degli  affari
          esteri provvedera'  ad  informare  della  restituzione  dei
          carichi l'Autorita'  competente  dello  Stato  responsabile
          dell'invio.». 
              - La direttiva  2006/117/Euratom  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 5 dicembre 2006, n. L 337. 
              -  La  direttiva  98/34/CE  (Direttiva  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio  che   prevede   una   procedura
          d'informazione   nel   settore   delle   norme   e    delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della societa'  dell'informazione),  e'  pubblicata
          nella G.U.C.E. 21 luglio 1998, n. L 204. 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti sul decreto  legislativo  17  marzo
          1995, n.230, si vedano le note alle premesse. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  107  e  157  del
          decreto legislativo n. 230 del 1995, citato nelle premesse,
          come modificati dal presente decreto: 
              «Art.  107  (Taratura  dei  mezzi  di  misura.  Servizi
          riconosciuti  di   dosimetria   individuale).   -   1.   La
          determinazione della dose o dei ratei di dose, delle  altre
          grandezze tramite le quali possono essere valutati le  dosi
          ed i ratei di dose nonche' delle attivita' e concentrazioni
          di attivita', volumetriche o superficiali, di  radionuclidi
          deve essere effettuata con mezzi  di  misura,  adeguati  ai
          diversi tipi e qualita' di radiazione, che siano muniti  di
          certificati di taratura. Con  decreto  del  Ministro  della
          sanita',  di  concerto  con   i   Ministri   dell'ambiente,
          dell'industria,   del   commercio    e    dell'artigianato,
          dell'interno,  del  lavoro  e  della  previdenza   sociale,
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          sentita l'ANPA e l'istituto di  metrologia  primaria  delle
          radiazioni  ionizzanti,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
          modalita'  per  il  rilascio  di  detti  certificati,   nel
          rispetto delle disposizioni della legge 11 agosto 1991,  n.
          273,  che  definisce  l'attribuzione  delle   funzioni   di
          istituto metrologico primario nel  campo  delle  radiazioni
          ionizzanti. 
              2. Le disposizioni di cui al comma 1  si  applicano  ai
          mezzi radiometrici impiegati per: 
                a) la sorveglianza ambientale di radioprotezione  nei
          luoghi di lavoro, di cui all'art. 79, comma 1,  lettera  b)
          n. 3); 
                b) la sorveglianza ambientale di  cui  all'art.  103,
          comma 2, lettera c), d), ed e), ivi compresa quella  dovuta
          ai sensi dell'art. 79, comma 5; 
                c) i rilevamenti e la sorveglianza ambientali volti a
          verificare i livelli di smaltimento dei rifiuti radioattivi
          nell'ambiente, il  rispetto  delle  eventuali  prescrizioni
          autorizzative relative  allo  smaltimento  medesimo  o  dei
          livelli di esenzione di cui all'art. 30; 
                d) il controllo  sulla  radioattivita'  ambientale  e
          sugli alimenti e bevande per consumo umano  e  animale,  di
          cui all'art. 104; 
                d-bis) rilevamenti con apparecchi, diversi da  quelli
          di cui al comma 3,  a  lettura  diretta  assegnati  per  la
          rilevazione di dosi; 
                d-ter) rilevamenti con apparecchi  impiegati  per  la
          sorveglianza radiometrica  su  rottami  o  altri  materiali
          metallici, di cui all'art. 157; 
                e) i rilevamenti previsti dai piani di  emergenza  di
          cui al capo X. 
              3. Gli organismi che svolgono attivita' di servizio  di
          dosimetria individuale e quelli  di  cui  all'art.  10-ter,
          comma 4,  devono  essere  riconosciuti  idonei  nell'ambito
          delle  norme  di  buona  tecnica  da  istituti  previamente
          abilitati; nel  procedimento  di  riconoscimento  si  tiene
          conto dei tipi di apparecchi di misura  e  delle  metodiche
          impiegate. Con decreto del  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza   sociale,   di   concerto   con   i    Ministri
          dell'industria,   del   commercio    e    dell'artigianato,
          dell'interno e della sanita', sentiti l'ANPA, l'istituto di
          metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'ISPESL,
          sono  disciplinate  le  modalita'  per  l'abilitazione  dei
          predetti istituti.»; 
              «Art. 157 (Sorveglianza  radiometrica  su  materiali  o
          prodotti semilavorati metallici). - 1.  I  soggetti  che  a
          scopo industriale o  commerciale  esercitano  attivita'  di
          importazione,   raccolta,   deposito   o   che   esercitano
          operazioni  di  fusione  di  rottami  o   altri   materiali
          metallici  di  risulta  nonche'  i  soggetti  che  a  scopo
          industriale   o   commerciale   esercitano   attivita'   di
          importazione  di  prodotti  semilavorati  metallici   hanno
          l'obbligo di effettuare la  sorveglianza  radiometrica  sui
          predetti materiali  o  prodotti  al  fine  di  rilevare  la
          presenza  di  livelli  anomali  di  radioattivita'   o   di
          eventuali sorgenti dismesse, per  garantire  la  protezione
          sanitaria dei lavoratori e della popolazione da eventi  che
          possono comportare esposizioni alle  radiazioni  ionizzanti
          ed evitare la contaminazione dell'ambiente. La disposizione
          non si applica  ai  soggetti  che  svolgono  attivita'  che
          comportano esclusivamente il  trasporto  e  non  effettuano
          operazioni doganali. 
              2.    L'attestazione     dell'avvenuta     sorveglianza
          radiometrica  e'  rilasciata  da  esperti  qualificati   di
          secondo o terzo grado, compresi negli elenchi istituiti  ai
          sensi dell'art. 78,  i  quali  nell'attestazione  riportano
          anche  l'ultima  verifica  di  buon   funzionamento   dello
          strumento di misurazione utilizzato. 
              3. Con decreto del Ministro dello  sviluppo  economico,
          di concerto con il Ministro delle politiche  europee  ed  i
          Ministri della salute, dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  e  del  mare,  del  lavoro  e  della  politiche
          sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle
          infrastrutture e dei  trasporti,  sentita  l'Agenzia  delle
          Dogane e sentito l'Istituto superiore per la  protezione  e
          la ricerca ambientale (ISPRA), da emanarsi all'esito  delle
          notifiche alla Commissione europea ai sensi della direttiva
          98/34/CE e all'Organizzazione  mondiale  del  commercio  ai
          sensi dell'Accordo sugli ostacoli tecnici al  commercio  in
          vigore dal 1° gennaio 1995, sono stabilite le modalita'  di
          applicazione nonche' i contenuti delle  attestazioni  della
          sorveglianza   radiometrica   ed   elencati   i    prodotti
          semilavorati metallici oggetto della sorveglianza. 
              4. Ferme restando le disposizioni di  cui  al  comma  3
          dell'art. 25, nei  casi  in  cui  le  misure  radiometriche
          indichino  la  presenza  di  sorgenti  o  comunque  livelli
          anomali di radioattivita', individuati secondo le norme  di
          buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate  ai
          sensi dell'art. 153, qualora disponibili, i soggetti di cui
          al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'art. 100,  comma
          3, le misure idonee ad evitare il  rischio  di  esposizione
          delle persone e di contaminazione dell'ambiente  e  debbono
          darne immediata comunicazione al Prefetto, agli organi  del
          servizio sanitario nazionale competenti per territorio,  al
          Comando provinciale dei Vigili del fuoco,  alla  regione  o
          province autonome ed  all'Agenzie  delle  regioni  e  delle
          province   autonome   per   la   protezione   dell'ambiente
          competenti per territorio. Ai medesimi obblighi  e'  tenuto
          il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza
          della presenza di livelli  anomali  di  radioattivita'  nei
          predetti materiali o prodotti trasportati. Il Prefetto,  in
          relazione al livello  del  rischio  rilevato  dagli  organi
          destinatari delle comunicazioni di cui al  presente  comma,
          ne da' comunicazione all'ISPRA. 
              5. Ferme restando le disposizioni di  cui  all'art.  14
          del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in
          cui  le  misure  radiometriche  indichino  la  presenza  di
          livelli anomali di  radioattivita',  i  prefetti  adottano,
          valutate  le  circostanze  del  caso  in   relazione   alla
          necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di
          esposizione, i  provvedimenti  opportuni  ivi  compreso  il
          rinvio dell'intero carico o di parte di esso  all'eventuale
          soggetto estero responsabile del suo  invio,  con  oneri  a
          carico del soggetto venditore. Il  Ministero  degli  affari
          esteri provvedera'  ad  informare  della  restituzione  dei
          carichi l'Autorita'  competente  dello  Stato  responsabile
          dell'invio.».