Art. 2 
 
 
Regime transitorio per l'obbligo  di  sorveglianza  radiometrica  sui
                   prodotti semilavorati metallici 
 
  1. Fino alla adozione del decreto di cui al comma  3  dell'articolo
157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.  230,  come  sostituito
dal presente decreto, ferme restando le disposizioni di cui commi  1,
2, 4  e  5  del  medesimo  articolo,  la  sorveglianza  sui  prodotti
semilavorati  metallici   e'   effettuata   sui   prodotti   indicati
nell'allegato I. 
  2. Per il  rilascio  dell'attestazione  dell'avvenuta  sorveglianza
radiometrica  sui  prodotti  semilavorati   metallici   gli   esperti
qualificati di secondo  o  di  terzo  grado  compresi  negli  elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 78 del decreto legislativo 17  marzo
1995, n. 230, utilizzano il modulo in allegato II. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per il testo dei commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 157  del
          citato decreto legislativo n. 230 del 1995,  si  vedano  le
          note all'art. 1. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  78  del   decreto
          legislativo 230 del 1995, citato nelle premesse: 
              «Art.  78  (Abilitazione  degli  esperti   qualificati:
          elenco nominativo). -  1.  Con  decreto  del  Ministro  del
          lavoro e della  previdenza  sociale,  di  concerto  con  il
          Ministro della sanita', e' istituito, presso  l'Ispettorato
          medico centrale del  lavoro,  un  elenco  nominativo  degli
          esperti qualificati, ripartito secondo i seguenti gradi  di
          abilitazione: 
                a) abilitazione di primo grado, per  la  sorveglianza
          fisica delle sorgenti costituite da apparecchi  radiologici
          che accelerano elettroni con tensione massima, applicata al
          tubo, inferiore a 400 KeV; 
                b) abilitazione di secondo grado, per la sorveglianza
          fisica delle sorgenti costituite da macchine radiogene  con
          energia degli elettroni accelerati compresa tra 400  keV  e
          10 MeV, o da materie radioattive, incluse  le  sorgenti  di
          neutroni la  cui  produzione  media  nel  tempo,  su  tutto
          l'angolo solido,  sia  non  superiore  a  104  neutroni  al
          secondo; 
                c) abilitazione di terzo grado, per  la  sorveglianza
          fisica degli impianti come definiti all'art. 7 del capo  II
          del presente decreto e delle altre sorgenti  di  radiazioni
          diverse da quelle di cui alle lettere a) e b). 
              2. L'abilitazione di grado superiore  comprende  quelle
          di grado inferiore. 
              3. Con lo stesso decreto di cui  al  comma  1,  sentita
          l'ANPA,  sono  stabiliti  i   titoli   di   studio   e   la
          qualificazione professionale, nonche' le modalita'  per  la
          formazione   professionale,   per   l'accertamento    della
          capacita'   tecnica   e   professionale    richiesta    per
          l'iscrizione  nell'elenco  di  cui  al  comma   1   e   per
          l'eventuale sospensione o cancellazione dal medesimo, fermo
          restando  quanto  stabilito  all'art.  93  per  i  casi  di
          inosservanza dei compiti.».