IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante
disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della
carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266;
Visto l'articolo 26 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000,
n. 139, che disciplina il procedimento negoziale per la
regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia, ai fini della stipulazione di
un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente
della Repubblica;
Viste le disposizioni di cui all'articolo 27 del citato decreto
legislativo 19 maggio 2000, n. 139, che dispongono che la procedura
negoziale intercorra tra una delegazione di parte pubblica ed una
delegazione sindacale rappresentativa del personale della carriera
prefettizia;
Atteso che, secondo quanto previsto dal citato articolo 27 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le organizzazioni
sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia
sono individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica
secondo i criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione 22 luglio 2008, con il quale e' stata individuata la
delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la
definizione dell'accordo relativo al biennio economico 2008-2009
riguardante il personale della carriera prefettizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2008, n.
105, di recepimento dell'accordo sindacale relativo al quadriennio
normativo 2006-2009 ed al biennio economico 2006-2007, riguardante il
personale della carriera prefettizia;
Visti i decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e
28 marzo 2007, adottati in attuazione degli articoli 10 e 20 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008),
che ha stanziato le risorse per i miglioramenti economici del
personale in regime di diritto pubblico per il biennio 2008 - 2009
(articolo 3, comma 144), nonche', a decorrere dal 2008, l'ulteriore
somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera
prefettizia relativo al biennio 2008 - 2009 (articolo 3, comma 149);
Tenuto conto che all'esito delle trattative riguardanti la
procedura negoziale prevista dall'articolo 29 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, per il biennio economico 2008-2009, veniva
definita una bozza di ipotesi di accordo contenente un'intesa tecnica
per la distribuzione delle risorse corrispondenti ai tassi di
inflazione programmata del medesimo biennio, pari al 3,2 per cento,
nonche' le ulteriori risorse stanziate dal citato articolo 3, comma
149, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto l'articolo 9, comma 4, primo periodo, del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, intervenuto nelle more della sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo, che ha stabilito che "i rinnovi contrattuali
del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il
biennio 2008 - 2009 ed i miglioramenti economici del rimanente
personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non
possono, in ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al
3,2 per cento" e che, conseguentemente, ha determinato la necessita'
di predisporre una nuova ipotesi di accordo;
Atteso che in data 20 aprile 2011 e' stata sottoscritta dalla
delegazione di parte pubblica e dalle organizzazioni sindacali
SI.N.PRE.F. (Sindacato Nazionale dei Funzionari Prefettizi),
S.N.A.DI.P. - CISAL (Sindacato Nazionale Autonomo Dirigenti
Prefettizi), F.P.I. - CISL l'"ipotesi di accordo" relativa al biennio
2008-2009, con la quale sono state distribuite le risorse
corrispondenti ai tassi di inflazione programmata del medesimo
biennio, pari al 3,2 per cento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 5 maggio 2011, con la quale e' stata approvata, ai sensi
dell'articolo 29 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,
previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in assenza delle
osservazioni di cui al citato articolo 29, comma 3, la predetta
ipotesi di accordo;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del
Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, il presente decreto si applica al personale
appartenente alla carriera prefettizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre l985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 26, 27 e 29 del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139 (Disposizioni in
materia di rapporto di impiego del personale della carriera
prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio
1999, n. 266), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 giugno
2000, n. 127, S.O.:
«Art. 26. Ambito di applicazione. - 1. Il presente capo
disciplina il procedimento per la definizione degli aspetti
giuridici ed economici del rapporto di impiego del
personale della carriera prefettizia oggetto di
negoziazione.
2. Le procedure di cui al comma 1, da attuarsi secondo
le modalita' e per le materie indicate negli articoli
seguenti, si concludono con l'emanazione di un decreto del
Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 29,
comma 5.
3. La disciplina emanata con il decreto di cui al comma
2 ha durata triennale tanto per la parte economica che
normativa a decorrere dal termine di scadenza previsto dal
precedente decreto e conserva efficacia fino alla data di
entrata in vigore del decreto successivo.
4. Nei casi in cui le disposizioni generali sul
pubblico impiego rinviano per il personale del comparto dei
ministeri alla contrattazione collettiva e si verte in
materie diverse da quelle indicate nell'articolo 28 e non
disciplinate per il personale della carriera prefettizia da
particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale
si provvede, sentite le organizzazioni sindacali
rappresentative, con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro per la funzione pubblica, adottato
ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400.»;
«Art. 27. Delegazioni negoziali. - 1. Il procedimento
negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica
composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la
presiede, e dai Ministri dell' intemo e del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, o dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una
delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative
del personale della carriera prefettizia individuate con
decreto del Ministro per la funzione pubblica secondo i
criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale
stabiliti per il pubblico impiego.»;
«Art. 29. Procedura di negoziazione. - 1. La procedura
negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica
almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui
all'articolo 26, comma 3. Le trattative si svolgono tra i
soggetti di cui all'articolo 27 e si concludono con la
sottoscrizione di una ipotesi di accordo.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere
alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,
sulla base dei criteri utilizzati per l'accertamento della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 27, che
le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa
rappresentino almeno il cinquantuno per cento del dato
associativo complessivo espresso dal totale delle deleghe
sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possano
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria, nonche' nel bilancio.
5. Il Consiglio dei Ministri, entro quindici giorni
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le
compatibilita' finanziarie ed esaminate le osservazioni di
cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo ed il relativo
schema di decreto del Presidente della Repubblica da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, prescindendo dal parere
del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia
definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure,
il Governo riferisce alla Camera dei deputati ed al Senato
della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai
rispettivi regolamenti.
6. Nell'ambito e nei limiti fissati dal decreto del
Presidente della Repubblica di cui al comma 5 e per le
materie specificamente ivi indicate, possono essere
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico
che, senza comportare alcun onere aggiuntivo, individuano
esclusivamente criteri applicativi delle previsioni del
predetto decreto. Gli accordi decentrati sono stipulati tra
una delegazione di parte pubblica presieduta dai titolari
degli uffici centrali e periferici individuati
dall'amministrazione dell'interno entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica di cui al comma 5 ed una delegazione
sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti
strutture periferiche delle organizzazioni sindacali
firmatarie dell'ipotesi di accordo di cui al comma 1. In
caso di mancata definizione degli accordi decentrati, resta
impregiudicato il potere di autonoma determinazione
dell'amministrazione.».
- Il decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione 22 luglio 2008, reca:
«Individuazione della delegazione sindacale che partecipa
al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo
relativo al biennio economico 2008-2009, riguardante il
personale della carriera prefettizia. ai sensi dell'art. 27
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile
2008, n. 105 (Recepimento dell'accordo sindacale per il
quadriennio 2006-2009 per gli aspetti giuridici ed il
biennio 2006-2007 per gli aspetti economici per il
personale della carriera prefettizia, ai sensi dell'art. 26
del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139),. e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 2008, n. 134.
- I decreti del Ministro dell'interno in data 27 marzo
2006 e 28 marzo 2007 riguardano la graduazione delle
posizioni funzionali del personale della carriera
prefettizia.
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 144 e 149,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008):
«144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinate
complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e
in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con
specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di
euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo
12 maggio 1995, n. 195.»;
«149. E' stanziata, a decorrere dall'anno 2008,
l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto
della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a
integrazione di quanto previsto dalla presente legge.».
- Si riporta il testo dell'art. 9, comma 4, del decreto
legge 31 maggio 2010, n.78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n.122 (Misure urgenti in materia di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica):
«4. I rinnovi contrattuali del personale dipendente
dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed
i miglioramenti economici del rimanente personale in regime
di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono, in
ogni caso, determinare aumenti retributivi superiori al 3,2
per cento. La disposizione di cui al presente comma si
applica anche ai contratti ed accordi stipulati prima della
data di entrata in vigore del presente decreto; le clausole
difformi contenute nei predetti contratti ed accordi sono
inefficaci; a decorrere dalla mensilita' successiva alla
data di entrata in vigore del presente decreto; i
trattamenti retributivi saranno conseguentemente adeguati.
La disposizione di cui al primo periodo del presente comma
non si applica al comparto sicurezza-difesa ed ai Vigili
del fuoco.».
Note all'art. 1:
Per il testo dell'art. 26 del citato decreto n. 139 del
2000, si veda nelle note alle premesse.