Art. 10
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari
ad euro 16.443.742 per l'anno 2011 ed euro 5.253.545 a decorrere
dall'anno 2012, si provvede:
a) per l'anno 2011, quanto ad euro 8.488.818, a valere sulle
disponibilita' in conto residui, all'uopo conservate, sul capitolo
3027 "Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale
delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi
compreso il personale militare e quello dei Corpi di polizia"; quanto
ad euro 3.710.515 a valere sulle risorse iscritte sullo stato di
previsione della spesa del Ministero dell'Interno relative
all'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3, comma 144,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244; quanto ad euro 4.244.409
mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203;
b) a decorrere dall'anno 2012, quanto ad euro 1.009.136 mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 3,
comma 144, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quanto ad euro
4.244.409 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista
dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008 n. 203.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti do osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 23 maggio 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Maroni, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 2011
Ministeri istituzionali, registro n. 15, foglio n. 31
Note all'art. 10:
Per il testo dell' art. 3, comma 144, della citata
legge n. 244 del 2007, si veda nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 28, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2009), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2008, n. 303, S.O.:
«28. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i
miglioramenti economici del rimanente personale statale in
regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 144, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, sono determinate complessivamente in 680 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione,
rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale
delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».