Art. 3
Stipendio tabellare
1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 lo stipendio tabellare e'
stabilito per ciascuna qualifica della carriera prefettizia nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: 91.772,02;
viceprefetto: 60.743,51;
viceprefetto aggiunto: 43.714,09.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 lo stipendio tabellare di cui al
comma 1 e' rideterminato per ciascuna qualifica della carriera
prefettizia nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
prefetto: € 94.478,00;
viceprefetto: € 62.534,00;
viceprefetto aggiunto: € 45.003,00;
3. Gli importi di cui al presente articolo comprendono ed assorbono
le somme corrisposte ai sensi delle disposizioni vigenti a titolo di
indennita' di vacanza contrattuale per il biennio economico 2008 -
2009.
4. Lo stipendio tabellare di cui ai commi precedenti contiene ed
assorbe l'indennita' integrativa speciale negli importi di cui
all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio
2001, n. 316. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale
nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione
della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con
riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico
complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle
vigenti disposizioni.
Note all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316
(Recepimento dell'accordo per il personale della carriera
prefettizia relativo al biennio 2000/2001 per gli aspetti
normativi e retributivi): «Art.18. Indennita' integrativa
speciale - 1. A decorrere dal 17 giugno 2000 l'indennita'
integrativa speciale spettante per ciascuna qualifica della
carriera prefettizia e' determinata nei seguenti importi
annui lordi per dodici mensilita':
prefetto L. 17.498.000
Viceprefetto « 16.006.000
viceprefetto aggiunto « 12.860.000».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 10, della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2
dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , in
materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate
del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della
base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera
per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile
previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile
1976, n. 177, rispettivamente, per il personale civile,
militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo
15, comma 2, della citata legge n. 724 del 1994.».