Art. 4
Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato
1. Il fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di
risultato di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della
Repubblica 23 maggio 2001, n. 316, ferme restando le modifiche ed
integrazioni successivamente intervenute, continua ad essere definito
con le modalita' ivi indicate ed e' alimentato dalle seguenti
ulteriori risorse finanziarie:
€ 38,66 lordi mensili pro capite dal 1° gennaio 2009 per tredici
mensilita'.
2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente non
utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono riassegnate
all'anno successivo.
Note all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 20 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 316 del 2001:
«Art. 20. Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato. - 1. A decorrere dall'anno 2001
e' istituito il fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato, al cui finanziamento si provvede
mediante utilizzo delle seguenti risorse finanziarie:
a) risorse relative alla erogazione dei compensi per
lavoro straordinario nell'ammontare utilizzato nell'anno
2000 ad esclusione di quelle derivanti dall'assegnazione
per consultazioni elettorali, referendarie ed eventi
calamitosi;
b) risparmi di gestione riferiti alla spesa del
personale della carriera prefettizia, escluse le quote che
disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno
complessivo;
c) somme derivanti dall'attuazione dell'articolo 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
d) somme derivanti da disposizioni di leggi,
regolamenti o atti amministrativi, che comportano
incrementi retributivi per il personale della carriera
prefettizia ad esclusione della speciale indennita'
prevista dall'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile
1981, n. 121, e dell'indennita' di cui all'articolo 43,
comma 20, della stessa legge;
e) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle
somme assegnate in occasione delle consultazioni elettorali
per fronteggiare le maggiori attivita' rese dal personale
della carriera prefettizia; tale quota va determinata in
occasione di ogni consultazione con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
su proposta del Ministro dell'interno;
f) a decorrere dal 1° luglio 2001 quota parte delle
somme assegnate a seguito di eventi calamitosi e situazioni
di emergenza per fronteggiare le maggiori attivita' rese
dal personale della carriera prefettizia; tale quota dovra'
essere determinata in sede di ordinanza adottata dalla
competente autorita';
g) retribuzione individuale di anzianita' del
personale della carriera prefettizia cessato dal servizio
con le modalita' indicate nell'articolo 19;
h) i compensi derivanti dall'espletamento di tutte le
funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri d'ufficio,
attribuite al personale della carriera prefettizia in
relazione alla qualifica di appartenenza, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto;
i) un importo pari a L. 761.000 lorde mensili
pro-capite per tredici mensilita', alla cui copertura si
provvede con l'utilizzo delle risorse previste per la
categoria dall'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
2. Le risorse di cui alla lettera i) del comma 1 sono
determinate con riferimento al personale della carriera
prefettizia in servizio alla data del 31 dicembre 1999.
3. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2001 sono confermati gli
importi di retribuzione accessoria corrisposti
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
In tale periodo i compensi per lavoro straordinario di cui
al comma 1, lettera a), possono essere corrisposti nel
limite complessivo del 50 per cento della spesa agli stessi
scopi destinata nell'anno 2000. Dal 1° luglio 2001 sono
poste a carico del fondo le somme relative alla
corresponsione delle pregresse componenti di salario
accessorio spettanti durante il semestre precedente,
inclusi anche i compensi per lavoro straordinario di cui al
comma 1, lettera a).
4. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1, una quota,
di regola, pari al venti per cento viene destinata al
finanziamento della retribuzione di risultato, ad eccezione
delle somme di cui alle lettere e) ed f) che vanno
ripartite, mediante decreto del Ministro dell'interno, tra
il personale impegnato, rispettivamente, nelle operazioni
elettorali e di protezione civile.
5. Le risorse del fondo di cui al comma 1 eventualmente
non utilizzate alla fine dell'esercizio finanziario sono
riassegnate all'anno successivo.».