Art. 5
Retribuzione di posizione
1. La retribuzione di posizione - parte fissa e' stabilita nei
seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': a decorrere dal
1° gennaio 2009:
a) posizioni funzionali della qualifica di prefetto: € 24.212,00;
b) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto:
€ 13.792,00;
c) posizioni funzionali della qualifica di viceprefetto aggiunto:
€ 7.226,00.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la retribuzione di posizione,
correlata alle posizioni funzionali individuate con il decreto del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e
integrazioni, e' rideterminata, nelle componenti parte fissa e parte
variabile, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
a) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera a):
€ 37.083,00;
b) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera b):
€ 32.093,00;
c) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera c):
€ 25.886,00;
d) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera d):
€ 24.426,00;
e) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera e):
€ 19.916,00;
f) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera f):
€ 16.006,00;
g) posizione funzionale di cui all'articolo 3, lettera g):
€ 11.870,00.
3. Ai funzionari della carriera prefettizia, per il periodo
intercorrente tra la data di conseguimento della qualifica superiore,
e quella del conferimento dell'incarico connesso alla nuova
qualifica, competono la retribuzione di posizione e la retribuzione
di risultato nelle misure minime previste per la qualifica acquisita,
salvo recupero delle maggiori somme corrisposte in caso di mancato
superamento del corso.
4. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, ai quali non vengano corrisposti emolumenti accessori a
qualsiasi titolo, spetta la retribuzione di posizione nella misura
corrispondente a quella di cui alle lettere b), e) e g) del comma 2
in relazione alla qualifica rivestita. Qualora i predetti emolumenti
vengano corrisposti in misura inferiore agli importi relativi alle
predette lettere a titolo di retribuzione di posizione, il Ministero
dell'interno eroga la differenza, a valere sulle risorse del fondo.
5. Ai funzionari prefettizi comandati o collocati fuori ruolo ai
sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, all'atto del rientro e' comunque assicurata,
nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza oneri aggiuntivi,
la retribuzione di posizione nella misura minima prevista per la
qualifica posseduta, nelle more del conferimento dell'incarico e,
comunque, per un periodo massimo di due mesi.
6. Nel caso di avvicendamento negli incarichi di viceprefetto
vicario e di capo di gabinetto secondo quanto previsto dall'articolo
7 del decreto ministeriale 3 dicembre 2003, l'Amministrazione
provvede al conferimento di un nuovo incarico, ove possibile di
fascia corrispondente a quella posseduta, assicurando, comunque, il
mantenimento del trattamento accessorio in godimento per un periodo
non superiore a tre mesi, nell'ambito delle disponibilita' del fondo
e senza oneri aggiuntivi.
7. Per i funzionari che ricoprono incarichi di particolare
rilevanza previsti dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139, individuati nell'articolo 4 del decreto del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche e
integrazioni, la retribuzione di posizione e' rideterminata, nelle
componenti parte fissa e parte variabile, nei seguenti importi annui
lordi per tredici mensilita':
a decorrere dal 1° gennaio 2009:
incarichi ricompresi nella posizione funzionale a):
€ 40.786,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale b):
€ 35.298,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale d):
€ 26.630,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale e):
€ 21.711,00;
incarichi ricompresi nella posizione funzionale f):
€ 17.289,00.
8. In caso di modifica del decreto del Ministro dell'interno in
data 27 marzo 2006 e successive modifiche e integrazioni, le misure
della retribuzione di posizione, correlate alla ridefinizione delle
posizioni funzionali, sono determinate in sede di accordi decentrati
a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del fondo e senza
oneri aggiuntivi, entro valori annui lordi per tredici mensilita'
ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel comma 2 del
presente articolo.
9. Al funzionario prefettizio, per l'espletamento degli incarichi
individuati dal decreto del Ministro dell'interno in data 27 marzo
2006 e successive modifiche e integrazioni, compete comunque un unico
trattamento economico accessorio. Nei casi di temporaneo conferimento
di un ulteriore o diverso incarico, nei casi di sostituzione a norma
dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, per
periodi non inferiori a tre mesi, nonche' in quelli di conferimento
temporaneo di incarico riconducibile a posizione funzionale
superiore, limitatamente al periodo di espletamento degli stessi, la
misura del trattamento accessorio e' definita in sede di accordi
decentrati a livello centrale nell'ambito delle disponibilita' del
fondo e senza oneri aggiuntivi.
Note all'art. 5:
- Si riporta il testo degli articoli 10, 20 e 25 del
citato decreto legislativo n. 139 del 2000:
«Art. 10. Individuazione dei posti di funzione. - 1.
Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4 e 11,
comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in
materia di organizzazione dei ministeri e di accorpamento,
nell'ufficio territoriale del governo, delle strutture
periferiche dello Stato, i posti di funzione da conferire
ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti, nell'ambito
degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione
dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro
dell'interno. Negli uffici individuati ai sensi del
presente comma, la provvisoria sostituzione del titolare in
caso di assenza o di impedimento e' assicurata da altro
funzionario della carriera prefettizia.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze
organizzative e funzionali, e comunque con cadenza
biennale, si provvede, con le modalita' di cui al comma 1,
alla periodica rideterminazione dei posti di funzione di
cui allo stesso comma nell'ambito degli uffici centrali e
periferici dell'amministrazione dell'interno.»;
«Art. 20. Retribuzione di posizione. - 1. La componente
del trattamento economico, correlata alle posizioni
funzionali ricoperte ed agli incarichi ed alle
responsabilita' esercitati, e' attribuita a tutto il
personale della carriera prefettizia. Con decreto del
Ministro dell'interno si provvede alla graduazione delle
posizioni funzionali ricoperte, sulla base dei livelli di
responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati.
La determinazione della retribuzione di posizione, in
attuazione delle disposizioni emanate con il predetto
decreto, e' effettuata attraverso il procedimento
negoziale.
2. Con il decreto di cui al comma 1 sono periodicamente
individuati, ai fini della determinazione della
retribuzione di posizione, gli uffici di particolare
rilevanza, nonche' le sedi disagiate in relazione alle
condizioni ambientali ed organizzative nelle quali il
servizio e' svolto.
3. Per i funzionari titolari di incarichi conferiti con
provvedimento del Ministro dell'interno possono essere
individuate piu' posizioni graduate, secondo la diversa
rilevanza degli incarichi, tenendo conto della qualifica
rivestita.»;
«Art. 25. Comando e collocamento fuori ruolo. - 1.
Fermi restando i comandi ed i collocamenti fuori ruolo
previsti da disposizioni speciali, i funzionari della
carriera prefettizia possono essere collocati in posizione
di fuori ruolo, nel limite massimo di trenta unita', presso
gli organi costituzionali, le altre amministrazioni dello
Stato, gli enti pubblici e le autorita' indipendenti, in
relazione anche ad esigenze di coordinamento con i compiti
istituzionali dell'amministrazione. Il procedimento resta
regolato dagli articoli 56, 57, 58 e 59 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e
successive modificazioni, nonche' dalle relative
disposizioni di attuazione.
2. Al personale della carriera prefettizia possono
essere conferiti incarichi di funzioni dirigenziali nelle
amministrazioni dello Stato con le modalita' di cui
all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, nonche', entro il limite massimo di
dieci unita', incarichi di direttore generale negli enti
locali ai sensi dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno
1990, n. 142. Per la durata dell'incarico il funzionario e'
collocato in aspettativa senza assegni con riconoscimento
dell'anzianita' di servizio.
3. Ai fini dell'applicazione degli articoli 7 e 8,
fermi restando i requisiti minimi di servizio previsti per
il passaggio alla qualifica di viceprefetto, il servizio
prestato a norma dei commi 1 e 2 e' equiparato a quello
prestato in posizione funzionale analoga presso gli uffici
centrali e periferici dell'amministrazione dell'interno. Ai
medesimi fini, il servizio prestato negli uffici di diretta
collaborazione con gli organi di direzione politica presso
altre amministrazioni e' equiparato a quello prestato
presso i corrispondenti uffici dell'amministrazione
dell'interno, fermi restando i suddetti requisiti minimi di
servizio.».