Art. 6
Retribuzione di risultato
1. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, all'inizio di
ogni anno determina gli importi spettanti come retribuzione di
risultato, da erogare mensilmente per tredici mensilita' ai
funzionari prefettizi, ivi compresi quelli in servizio presso il
Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il Rappresentante
dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione di coordinamento
della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo per la regione
Friuli-Venezia Giulia, tenendo conto delle risorse disponibili e
degli obiettivi raggiunti nell'anno precedente, in relazione alle
diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2008 e 2009, nel rispetto
dei seguenti parametri:
a) per i prefetti: fino a un massimo di 100;
b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75;
c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50.
2. La misura della retribuzione di risultato verra' definita in
sede di accordi decentrati a livello centrale, tenuto conto del
sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139 e, in caso di modifica del decreto del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni entro valori annui lordi per tredici mensilita'
ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui
al comma 1 del presente articolo, nell'ambito delle disponibilita'
del fondo e senza oneri aggiuntivi.
Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 21 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2000:
«Art. 21. Retribuzione di risultato. - 1. La
retribuzione di risultato, correlata ai risultati
conseguiti con le risorse umane ed i mezzi disponibili
rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo i
parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo
conto della efficacia, della tempestivita' e
dell'efficienza del lavoro svolto. La valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine della
determinazione della relativa retribuzione, e' effettuata
annualmente con le modalita' definite con decreto del
Ministro dell'interno:
a) per i prefetti dal Ministro dell'interno;
b) per i funzionari preposti agli uffici individuati
ai sensi dell'articolo 10, comma 1, rispettivamente, dal
capo dell'ufficio di diretta collaborazione del ministro,
dal capo del dipartimento o dal prefetto titolare
dell'ufficio territoriale del governo.».