Art. 6 
 
 
                      Retribuzione di risultato 
 
  1. Il Ministro dell'interno, con  proprio  decreto,  all'inizio  di
ogni anno  determina  gli  importi  spettanti  come  retribuzione  di
risultato,  da  erogare  mensilmente  per   tredici   mensilita'   ai
funzionari prefettizi, ivi compresi  quelli  in  servizio  presso  il
Commissariato dello Stato della regione Siciliana, il  Rappresentante
dello Stato nella regione Sardegna, la Commissione  di  coordinamento
della Valle d'Aosta ed il Commissariato del Governo  per  la  regione
Friuli-Venezia Giulia, tenendo  conto  delle  risorse  disponibili  e
degli obiettivi raggiunti nell'anno  precedente,  in  relazione  alle
diverse qualifiche, per entrambi gli anni 2008 e 2009,  nel  rispetto
dei seguenti parametri: 
    a) per i prefetti: fino a un massimo di 100; 
    b) per i viceprefetti: fino a un massimo di 75; 
    c) per i viceprefetti aggiunti: fino a un massimo di 50. 
  2. La misura della retribuzione di  risultato  verra'  definita  in
sede di accordi decentrati  a  livello  centrale,  tenuto  conto  del
sistema di valutazione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo
19 maggio 2000, n. 139  e,  in  caso  di  modifica  del  decreto  del
Ministro dell'interno in data 27 marzo 2006 e successive modifiche ed
integrazioni  entro  valori  annui  lordi  per   tredici   mensilita'
ricompresi negli importi minimo e massimo indicati nel decreto di cui
al comma 1 del presente articolo,  nell'ambito  delle  disponibilita'
del fondo e senza oneri aggiuntivi.   
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo dell'art. 21 del  citato  decreto
          legislativo n. 139 del 2000: 
              «Art.  21.  Retribuzione  di   risultato.   -   1.   La
          retribuzione   di   risultato,   correlata   ai   risultati
          conseguiti con le risorse  umane  ed  i  mezzi  disponibili
          rispetto agli obiettivi assegnati, e' attribuita secondo  i
          parametri  definiti  dal  procedimento  negoziale,  tenendo
          conto    della    efficacia,    della    tempestivita'    e
          dell'efficienza  del  lavoro  svolto.  La  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari, al fine  della
          determinazione della relativa retribuzione,  e'  effettuata
          annualmente con  le  modalita'  definite  con  decreto  del
          Ministro dell'interno: 
                a) per i prefetti dal Ministro dell'interno; 
                b) per i funzionari preposti agli uffici  individuati
          ai sensi dell'articolo 10, comma  1,  rispettivamente,  dal
          capo dell'ufficio di diretta collaborazione  del  ministro,
          dal  capo  del  dipartimento  o   dal   prefetto   titolare
          dell'ufficio territoriale del governo.».