Art. 7
Trattamento economico dei consiglieri
1. Il trattamento economico dei consiglieri di cui all'articolo 4,
comma 5, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, durante il
periodo del corso di formazione e di tirocinio operativo e fino alla
nomina alla qualifica di viceprefetto aggiunto e' determinato in
misura pari all'ottanta per cento dello stipendio tabellare della
predetta qualifica, per tredici mensilita'.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del citato decreto
legislativo n. 139 del 2000:
«Art. 4. Accesso alla carriera. - 1. Alla carriera
prefettizia si accede dalla qualifica iniziale mediante
pubblico concorso con esclusione di ogni altra possibilita'
di immissione dall'esterno, fatto salvo quanto previsto per
la nomina a prefetto.
2. Al concorso sono ammessi i candidati in possesso di
laurea specialistica. Con regolamento da emanare con
decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono
indicati la classe di appartenenza dei corsi di studio ad
indirizzo giuridico, economico e storico-sociologico per il
conseguimento della laurea specialistica prescritta per
l'ammissione al concorso, nonche' i diplomi di laurea,
utili ai medesimi fini, rilasciati secondo l'ordinamento
didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi
dell'articolo17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n.
127, e delle sue disposizioni attuative. Con lo stesso
regolamento sono, altresi', stabilite le forme di
preselezione per la partecipazione al concorso, le prove
d'esame, scritte e orali, le prime in numero non inferiore
a quattro, le modalita' di svolgimento del concorso, di
composizione della commissione giudicatrice e di formazione
della graduatoria, e sono individuati i diplomi di
specializzazione ed i titoli di dottorato di ricerca
valutabili ai fini della formazione della graduatoria.
3. Per l'ammissione al concorso e' richiesta la
cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella
stabilita dal regolamento adottato ai sensi del comma 6
dell'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte
ai sensi dell'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
4. Nel concorso il dieci per cento dei posti e'
riservato ai dipendenti dell'amministrazione civile
dell'interno inquadrati nell'area funzionale C in possesso
di una delle lauree indicate agli specifici fini dal
decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 e con
almeno due anni di effettivo servizio in posizione
funzionale per il cui accesso e' richiesto il possesso di
uno dei medesimi titoli di studio. I posti riservati non
utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti
agli idonei.
5. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri
ed ammessi al corso di formazione iniziale di cui
all'articolo 5.».